Gaetano Presti I gruppi cooperativi Scuola Magistratura – corso 4 – 6 aprile 2016 La direzione e il coordinamento dei gruppi di società Scandicci, 6 aprile.

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Gaetano Presti I gruppi cooperativi Scuola Magistratura – corso 4 – 6 aprile 2016 La direzione e il coordinamento dei gruppi di società Scandicci, 6 aprile 2016

Sommario Tre distinte ipotesi 1.il gruppo gerarchico (art ss.) 2.Il gruppo cooperativo paritetico (art septies) 3.Il gruppo delle BCC (d.l , n. 18) 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)2

1. Il gruppo gerarchico (1)  Una cooperativa non può far parte di un gruppo gerarchico in posizione di controllata per via del voto capitario  Potrebbe farne parte sulla base di controllo esterno ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. oppure di un contratto o di una clausola statutaria di dominio (art septies) qualora se ne ammetta la possibilità nel nostro ordinamento  Cfr. art. 23 TUB e art. 39 d. lgs. 136/2015 e art. 26, comma 2, lett. a), d. lgs. 127/ aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)3

1. Il gruppo gerarchico (2) Ma può certamente farne parte in qualità di controllante (ed è fattispecie assai diffusa) – Art. 27-quinquies d.lgs.c.p.s ,n. 1577) – Art. 15 l , n. 59 – Art. 25, comma 2, d. lgs , n. 127 Si tratta di una delle forme di integrazione / collaborazione previste per le cooperative (come cooperative di secondo grado e consorzi di cooperative) 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)4

1. Il gruppo gerarchico (3) Il gruppo gerarchico cooperativo – Applicazione dell’art ss. – Non alterazione della causa delle singole società del gruppo Ma attenzione a 2497-ter – Il problema della mutualità di gruppo % 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)5

1. Il gruppo gerarchico (4) La mutualità di gruppo – Scambio mutualistico non solo con la cooperativa ma anche attraverso la cooperativa 2516: parità di trattamento dei soci cooperatori 2521: regolamenti nerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci (riserva di competenza) 2527: requisiti dei soci 2538, comma 4: peso del voto e scambio mutualistico 2544: non delegabilità dei poteri in tema di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici 2545: relazione annuale sul carattere mutualistico 2545-sexies: ristorni 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)6

2. Il gruppo cooperativo paritetico (1) Art septies – Genesi e funzione della norma: Assoggettare le coop. a direzione unitaria nonostante voto capitario Species rientrante nell’art ss. – La fonte contrattuale (art septies) Contratto tra cooperative (anche di categorie diverse) – In che senso paritetico? Come potere o come criterio delle decisioni? v. comma 1, n. 2 – La struttura organizzativa (anche in forma consortile) – Forma e pubblicità 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)7

2. Il gruppo cooperativo paritetico (2) Il contenuto essenziale (abbastanza leggero) del contratto 1.la durata; 2.la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3.l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4.i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5.i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)8

2. Il gruppo cooperativo paritetico (3) L’exit (art septies, comma 2) – La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Stella polare resta gestione mutualistica – Collegamento con 2545-septies, comma 1, n. 5: la tutela rafforzata della pariteticità e dei vantaggi compensativi – Inapplicabilità dell’art quater? In tutto o in parte? 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)9

2. Il gruppo cooperativo paritetico (4) Lo scarso successo nella pratica, soprattutto nel settore che ne aveva caldeggiato l’introduzione (e che comunque fino al decreto correttivo – d. lgs , n. 310 – quanto meno testualmente se ne vedeva preclusa l’applicazione). Inefficienza del rapporto «vincoli / sinergie» 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)10

3. Il gruppo delle BCC (1) 1)D.l , n. 18 dopo lunga gestazione nell’ambito del sistema del credito cooperativo 2)Discussione parlamentare e sui media centrata soprattutto su way-out e non su caratteristiche strutturali 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)11

3. Il gruppo delle BCC (2) Contratto di coesione a)Ma coatto giacché l’adesione al gruppo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di BCC e per l’iscrizione nell’albo delle cooperative a mutualità prevalente Permanenza nel gruppo è condizione per conservare a licenza bancaria come BCC 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)12

3. Il gruppo delle BCC (3) 1)La struttura 1)Capogruppo: necessariamente s.p.a. autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria 1)Con capitale (e diritti di voto?) detenuto in misura maggioritaria dalle BCC aderenti 2)Con patrimonio netto di almeno un miliardo 3)Lo statuto indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto detenibili direttamente o indirettamente da ciascun socio 2)Controllate: le BCC aderenti e le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo (art. 59 TUB) 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)13

3. Il gruppo delle BCC (4) Alla base del gruppo è il contratto di coesione che – Prevede la garanzia in solido (sulla base di modello ministeriale) delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle aderenti nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche Effetto (o anche fine) opposto a quello fisiologico dell’articolazione in gruppo di società – Disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo assicurando che esso sia conforme agli IAS (IAS 24) e indica a)La capogruppo b)I poteri della capogruppo (che vanno indicati anche negli statuti delle BCC aderenti) che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono: % c)i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune; d)i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso. 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)14

3. Il gruppo delle BCC (5) Poteri della capogruppo 1)l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché' gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; 2)i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri; 3)l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione; 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)15

3. Il gruppo delle BCC (6) Adesioni, rigetti delle richieste ed esclusioni vanno autorizzati da BdI con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole banche Non si applicano gli artt bis fino a –quinquies – % Si applicano le norme sulla vigilanza consolidata. Il MEF, sentita BdI, stabilisce: a)Caratteristiche della garanzia, procedimento per la costituzione del gruppo e adesione al medesimo b)Requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo c)Numero minimo di BCC aderenti 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)16

3. Il gruppo delle BCC (7) Dal contratto di coesione al controllo azionario? – La capogruppo, anche in situazioni non di crisi, può sottoscrivere azioni di finanziamento emesse dalle BCC aderenti. – L’emissione va autorizzata da BdI; – di queste azioni può essere chiesto il rimborso di VN e sovrapprezzo e sulla richiesta delibera il CDA sentito l’organo di controllo e con l’autorizzazione di BdI. – Queste azioni hanno i diritti patrimoniali e amministrativi stabiliti nello statuto anche in deroga all’art c.c., ma hanno comunque il diritto di nominare uno o più amministratori e il presidente dell’organo di controllo. – Non possono essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori. Quindi, possono essere cedute … 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)17

3. Il gruppo delle BCC (7) 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)18 Prima di procedere alla stipula del contratto di coesione – L’aspirante capogruppo invia in BdI lo schema di contratto – L’elenco delle aderenti – Il contratto viene stipulato solo dopo che BdI ha accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e, in particolare, Grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo Idoneità del contratto a consentire la sana e prudente del gruppo – Poi viene trasmesso a BdI che iscrive nell’albo dei gruppi creditizi. Solo dopo si iscrive nel registro delle imprese ai sensi dell’art bis, comma 2. In sintesi, primato delle norme di vigilanza prudenziale su quelle ordinarie

Sintesi Il gruppo delle BCC è un’evoluzione del gruppo cooperativo paritetico? Il gruppo delle BCC può rappresentare un modello anche per altri settori della cooperazione? Continuerà a esserci spazio per il gruppo gerarchico a testa cooperativa? E per quello paritetico? 6 aprile 2016I gruppi cooperativi (GP)19

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