CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2015-16 (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
A cura di Gaetano Scala Agenzia delle Entrate
Advertisements

presentazione a cura del Servizio Progetti di Ateneo
“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
Il principio di sussidiarietà orizzontale
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NELLUE La Direttiva CE 2006/123 Michele Colucci Università degli Studi di Salerno.
A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
Diritto dei mercati internazionali
Diritto dei mercati internazionali
Lorenzo Benatti Parma 29 aprile 2010.
Lorenzo Benatti Parma 28 aprile 2010.
La nozione di pubblica amministrazione
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART
LE DUE DIRETTIVE HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI.
La territorialità delle prestazioni di intermediazione
Servizi pubblici economici (o di interesse economico) Tutti i servizi che: a) possono essere prodotti e distribuiti nel mercato così da trarne un profitto.
La nozione di pubblico servizio
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
Istituzioni di diritto commerciale
17 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali.
Il regime dei dividendi
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Intesa del 30 aprile 2009 Decreto legislativo 150/2009 Decreto legislativo 165/2001 (novellato) Circolare Funzione Pubblica n. 7/2010 Art. 6 CCNL
Il documento: una cosa che fa conoscere un fatto, diverso dal testimone che è una persona che narra. Il documento scritto: un oggetto simbolico destinato.
1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca.
1 La direttiva 2000/31 CE disciplina: Taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel.
Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Pubblicità ingannevole
Diritto dell’Unione Europea Progredito
Lezioni dEuropaLezioni dEuropa LUnione Europea. Origini e sviluppi 27 ottobre 2012 Le competenze dellUnione Europea Dott. Marco Baldassari Professore a.
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
L’IVA nei rapporti con l’estero
1 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IL PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ I.I.S. “E. GUALA” – BRA 23 MARZO 2009.
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato. Esigenza di un intervento del legislatore che.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
FEEDING THE WORLD, PROTECTING QUALITY May 2015 – Milan Marchi geografici, DOP e IGP nel diritto comunitario Dr. Volker Schoene Rechtsanwalt Colonia/Germania.
Università di Pavia I DIRITTI DISCENDENTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA DIRITTI DI VOTO NELLO STATO DI RESIDENZA PROTEZIONE DIPLOMATICA DA PARTE DI AUTORITA’
Corso di Laurea Magistrale, a.a Silvia Borelli Lezione V.
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile.
Cessioni intracomunitarie Definizione contenuta nell’art. 41, co. 1, lett. a) del DL 331/93 REQUISITI (da verificarsi tutti!)‏ Onerosità dell’operazione.
1 I contratti telematici ed il commercio elettronico.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
A3. La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione? (1/2) L’inadempimento.
. L’ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA PER I CENTRI REVISIONE AUTO Napoli, 14/12/2013 – relatore dott. Pasquale Falzarano.
Dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 1 Le domande fondamentali – le premesse di carattere normativo.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozione generali (2)
Corso di Diritto UE L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)
I DOMANDA Il trasporto interessa passeggeri o beni? Passeggeri Beni II DOMANDA Il trasporto è commissionato da soggetti passivi (1) o privati? Soggetti.
Corso di Diritto dell’Unione Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
LE PRINCIPALI NOVITA’ DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA IVA RIGUARDANTI I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE.
1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE.
I DOMANDA La locazione finanziaria interessa beni immobili o beni mobili? Beni immobili Beni mobili II DOMANDA La locazione finanziaria è commissionato.
Il trasferimento del lavoratore. Definizioni e differenze Le ragioni del trasferimento Limiti al trasferimento del lavoratore.
Diritto commerciale Lezione del 6 maggio Oggetto delle lezioni Trasformazione fusione e scissione Norme: artt quater. Assegnamenti:
Gruppo sul Telelavoro: E. Amadei (BO), A. Cavalli (CNAF), R. Gomezel (TS), P. P. Ricci (CNAF), D. Riondino (LNF) Disciplinare per l'applicazione del Telelavoro.
Gioacchino la roccadir. priv. mercato finanziario1 La struttura contrattuale dello “strumento finanziario” (parte prima) 1. Rilevanza giuridica della nozione.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma I) (continua)

Norme relative a particolari contratti Contratti di trasporto (art. 5) (v. art. 4.4 Conv. Roma) Contratti conclusi da consumatori (art. 6) (v. art. 5 Conv. Roma) Contratti di assicurazione (art. 7) Contratti individuali di lavoro (art. 8) (v. art. 6 Conv. Roma)

Contratti con parti deboli: Contratto di trasporto di passeggeri (art. 5.2) Contratto conclusi da consumatori (art. 6) - v. nozione v. art. 6.1 Contratti di assicurazione eccetto quelli “grandi rischi” di cui all’art. 7.2 (art. 7.3) Contratti individuali di lavoro (art. 8)

Parallelo con reg. Bruxelles I e Bruxelles I bis Finalità: assicurare la protezione della parte più debole designando una legge più prossima alla parte debole che alla parte forte - scelta di criteri di collegamento che si riferiscono alla parte debole (inversione rispetto agli artt. 3 e 4) - limitazione della libertà di scelta della legge applicabile

Art I comma (trasporto passeggeri) “2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.”

Art. 6.1 (consumatori) “1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.”

Art. 6.3 “3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.”

Art II comma (assicurazione) “Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese.” (v. art. 4.3)

Art. 8.2 (lavoro) “2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

Art. 8.3 e 4 (eccezioni) “3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.”

- limitazioni della libertà di scelta della legge applicabile Due modelli I. Possono essere scelte soltanto alcune leggi II. La scelta è libera ma sono fatte salve le norme convenzionalmente inderogabili della legge che sarebbe stata applicabile senza scelta

art. 4.2, II comma “Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui: a) il passeggero ha la residenza abituale; o b) il vettore ha la residenza abituale; o c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o d) è situato il luogo di partenza; o e) è situato il luogo di destinazione.”

Art. 7.3 (assicurazione) “3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell’articolo 3: a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto; b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale; c) per l’assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza; …………. “

Art. 5.2 (consumatori) “In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.”

Art. 8.1 (lavoro) “1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.”

Nozione di “residenza abituale” art. 19 “ 1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale. 2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale. 3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.”