1 LEGGE 15.7.2009 N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.

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1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità

2 Il reato di clandestinità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che FA INGRESSO, ovvero SI TRATTIENE NEL TERRITORIO DELLO STATO in violazione delle disposizioni T.U. n. 286/1998 del T.U. n. 286/1998 nonché art1Legge n. 68 di quelle di cui all’art. 1 della Legge n. 68, è punito con l’ammenda da a euro. E’ stato introdotto dalla legge n. 94/2009, che ha inserito l’art. 10-bis dopo l’art. 10 del T.U. n. 286/1998. Tale norma NON è applicabile ai cittadini comunitari I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima

3 Cittadini dell’unione clandestini ? L’art. 10-bis del T.U. n. 286/1998 NON è applicabile ai cittadini dell’Unione perché: l’art. 1 del T.U. n. 286/1998 dispone: “Il presente T.U., in attuazione dell'art. 10, 2° comma della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri ”; l’art. 1 del T.U. n. 286/1998 dispone: “Il presente T.U., in attuazione dell'art. 10, 2° comma della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri ”; nella formulazione dell’art. 10-bis non vi è alcun richiamo al d.lgs. n. 30/2007, mentre alcune disposizioni del T.U. sono applicabili anche ai cittadini comunitari per espressa previsione normativa (es. rimpatrio assistito minori comunitari non accompagnati – art. 1 comma 29 L. 94/2009) nella formulazione dell’art. 10-bis non vi è alcun richiamo al d.lgs. n. 30/2007, mentre alcune disposizioni del T.U. sono applicabili anche ai cittadini comunitari per espressa previsione normativa (es. rimpatrio assistito minori comunitari non accompagnati – art. 1 comma 29 L. 94/2009)

4 Clandestinità: obblighi del pubblico ufficiale Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato che, come detto, riguarda SOLO i cittadini extracomunitari, è procedibile d’ufficio Art. 361 cod. pen. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale “ Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione). La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.” LA NORMA

5 Chi è il pubblico ufficiale ? Art. 357 cod. pen. Nozione del pubblico ufficiale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa “ Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ”. LA NORMA

6 Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362]. dall'articolo 347 [c.p. 357] [c.p. 358] [c.p. 361, 362] 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

7 Attività a iniziativa della polizia giudiziaria 347 c.p.p. Obbligo di riferire la notizia del reato 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. [c.p.p. 349] 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. nell'articolo Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

8 Conseguenze sull’operato degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. L’ufficiale d’anagrafe e l’ufficiale di stato civile esercitano una pubblica funzione amministrativa, perciò sono pubblici ufficiali; per tale motivo sono obbligati a denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. ATTENZIONE ! Non si deve mai confondere il ruolo dell’ufficiale d’anagrafe e quello dell’ufficiale di stato civile. Essi agiscono applicando norme diverse !

9 Conseguenze sull’operato degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe un caso in cui l’ufficiale d’anagrafe ha l’obbligo di fare denuncia Cancellazione del cittadino straniero per mancato rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 7 e 11 del d.P.R. n. 223/89 In questo caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà anche limitarsi a fare un’unica comunicazione alla Questura, purchè “senza ritardo”, cumulativa della della denuncia di reato e della comunicazione di cancellazione anagrafica da inviare alla Questura entro 15 giorni, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 394/1999

10 Conseguenze sull’operato degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe Non si ritiene dovuta la denuncia nel caso in cui il cittadino straniero non abbia ancora formalizzato alcuna domanda di iscrizione anagrafica e dichiari, verbalmente, di non essere in possesso del permesso di soggiorno o del visto di ingresso valido per soggiorni brevi In questo caso, non sussiste il requisito prioritario necessario per l’obbligo di denuncia di reato e cioè: “notizia di reato nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni”

11 Conseguenze sull’operato degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe l’obbligo di denuncia di reato non va confuso con la facoltà di segnalare al Prefetto l’irregolarità del cittadino comunitario Gli ufficiali d’anagrafe e dello stato civile hanno la facoltà di segnalare al Prefetto i casi relativi a cittadini comunitari privi dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 (la legge non prevede l’obbligo e non prevede sanzioni in caso di inerzia della pubblica amministrazione; la circolare n. 19/2007 si limita ad affermare che “è necessario”) di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni Gli ufficiali d’anagrafe e dello stato civile hanno l’ obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità dei cittadini extracomunitari di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni