LE ISTITUZIONI EUROPEE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ITER LEGISLATIVO Daniela Rondinelli Consigliera al Comitato economico e sociale europeo Progetto “Dialogando con…” Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Roma, 10 dicembre 2011
L’UE: 500 milioni di abitanti, 27 Paesi (17 aderiscono all’Unione Economica e Finanziaria), 23 lingue ufficiali Stati membri dell’Unione europea Paesi candidati 2
Allargamento: da 6 a 27 paesi 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 3
La popolazione dell’UE e del resto del mondo (popolazione in mio, 2009) 1339 500 307 128 142 UE Cina Giappone Russia Stati Uniti 4
La popolazione dei paesi dell’UE Popolazione in milioni, 2009 Totale 500 milioni 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,5 10,0 9,3 8,4 7,6 5,6 5,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 Italia Francia Spagna Polonia Svezia Germania Estonia Paesi Bassi Grecia Portogallo Ungheria Bulgaria Slovacchia Finlandia Lettonia Irlanda Malta Romania Austria Danimarca Lituania Slovenia Cipro Regno Unito Lussemburgo Belgio Repubblica ceca 5
I Trattati dell’Unione 1952 Comunità europea del carbone e dell’acciaio 1958 Trattati di Roma: Comunità economica europea Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) 2009 Trattato di Lisbona 1987 Atto unico europeo: nasce il Mercato unico 1993 Trattato sull’Unione europea – Maastricht 2003 Trattato di Nizza 1999 Trattato di Amsterdam 6
Le Istituzioni dell’UE CONSIGLIO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE EUROPEA COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO COMITATO DELLE REGIONI CORTE DI GIUSTIZIA CORTE DEI CONTI 7
Comitato economico e sociale Le Istituzioni europee Consiglio Europeo (Capi di Stato e di Governo) Decide gli orientamenti e le politiche generali dell’UE Consiglio dei Ministri Funzione normativa (co-decisore con il PE) Parlamento Funzione legislativa (co-decisore con il Consiglio) Commissione Funzione esecutiva; proposta legislativa; vigilanza sui trattati Comitato economico e sociale Funzione consultiva Corte di Giustizia Europea Funzione giurisdizionale
Il Parlamento Europeo (Jerzy Buzek) Eletto direttamente dai cittadini, dal 1979, ogni 5 anni (It. 72 rappresentanti su 736). I parlamentari sono divisi in gruppi parlamentari Funzione legislativa (la codecisione): es. l'immigrazione legale, la cooperazione giudiziaria in materia penale, cooperazione di polizia, politica commerciale o della politica agricola comune Finanziaria:adotta il bilancio comunitario; stanzia le voci di spesa; le spese agricole che rappresentano il 40% oggi vengono codecise dal Parlamento Accordi internazionali (proc. parere conforme) Si sviluppa in commissioni Può destituire la Commissione a maggioranza di 2/3
Il PE – I parlamentari europei Numero di parlamentari eletti in ciascun paese (gennaio 2010) Austria 17 Francia 72 Lussemburgo 6 Romania 33 Belgio 22 Germania 99 Malta 5 Slovacchia 13 Bulgaria 17 Grecia 22 Paesi Bassi 25 Slovenia 7 Cipro 6 Irlanda 12 Polonia 50 Spagna 50 Danimarca 13 Italia 72 Portogallo 22 Svezia 18 Estonia 6 Lettonia 8 Regno Unito 72 22 Ungheria Finlandia 13 Lituania 12 Repubblica ceca 22 Totale 736 10
PARTITI POLITICI EUROPEI - SEGGI Numero di seggi nel Parlamento europeo per gruppo politico (gennaio 2010) Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa 84 Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 265 Verdi/Alleanza libera europea 55 Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici 184 Conservatori e Riformisti europei 54 Europa della libertà e della democrazia 32 Totale : 736 Sinistra unitaria europea –Sinistra verde nordica 35 Non iscritti 27 11
Consiglio Europeo composto da Capi di Governo/Stato decide l’indirizzo politico dell'UE Presidente del Consiglio europeo, eletto dal consiglio europeo per 2 anni e ½ con il compito di garantire la preparazione e la continuità dei lavori e ricercare il consenso (HERMAN VAN ROMPUY)
Il Consiglio dei ministri UE Rappresenta i Governi degli Stati Membri Partecipa il Ministro di ciascun Paese responsabile della relativa politica Affari generali Affari interni Politica estera e sicurezza comune (PESC) Affari Economici e Finanziari (ECOFIN) Agricoltura e pesca Industria Competitività (mercato interno) Occupazione, affari sociali e consumatori Trasporti Ambiente condivide le funzioni legislative e di bilancio con il Parlamento europeo delibera a maggioranza qualificata, salvo laddove i trattati prevedano una procedura diversa (unanimità). Oggi esiste il voto ponderato rispetto alla popolazione (It.29), dal 2014 doppia maggioranza (popolazione e numero Stati membri)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO La Presidenza del Consiglio dell’UE consiste nella responsabilità di gestire e coordinare il funzionamento del Consiglio stesso. Tale carica ruota ogni 6 mesi (1° gennaio - 30 giugno; 1° luglio – 31 dicembre) tra i diversi Stati membri dell’UE e non è ricoperta da una singola persona ma è esercitata dall’intero Governo che detiene la responsabilità di turno (fa eccezione il Consiglio dei Ministri dell’UE sugli affari esteri che è presieduto dall’Alto Rappresentate della politica estera e sicurezza comune) 2011 Ungheria - Polonia 2012 Danimarca - Cipro 2013 Irlanda – Lituania 2014 Grecia – Italia 2015 Lettonia - Lussemburgo
Modalità di voto del Consiglio UNANIMITA’ (alcuni esempi) politica estera e di sicurezza comune, difesa comune sicurezza e protezione sociale (art. 21, 3 TFUE) la compatibilità degli aiuti di stato con il mercato interno (art. 113 TFUE) le misure relative alla sicurezza sociale e alla protezione sociale dei lavoratori, alla protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, alla rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, le condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione; in queste materie, anche lo strumento giuridico che traspone eventuali accordi tra le parti sociali deve essere votato all’unanimità (art. 153 TFUE) le decisioni relative ad azioni che appaiono necessarie per realizzare gli obiettivi del trattato, ma per le quali non esistono competenze e/o basi giuridiche (art. 352 TFUE)
Consiglio dei Ministri – voti per Paese Germania, Francia, Italia e Regno Unito 29 Spagna e Polonia 27 Romania 14 Paesi Bassi 13 Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo 12 Austria, Bulgaria e Svezia 10 Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia 7 Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia 4 Malta 3 Totale: 345 Per molte decisioni occorre la “maggioranza qualificata”: 255 voti e la maggioranza degli Stati membri A partire dal 2014: il 55% degli Stati membri con il 65% della popolazione 16
Commissione Europea (José Manuel Barroso) promuove l'interesse della UE (non degli Stati), organo esecutivo della UE e titolare della funzione propositiva custode dei trattati, vigila sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Pe e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri ampi poteri nella gestione delle politiche comuni dell'UE (ricerca e tecnologia, aiuti internazionali, sviluppo regionale) e amministra il bilancio Presidente della Commissione: proposto dal Consiglio ed eletto dal Parlamento europeo. Egli propone al Consiglio, che lo deve adottare, l’elenco dei Commissari, che deve essere approvato anche dal Parlamento europeo. Il Presidente delle Commissione europea e i commissari durano in carica 5 anni. Il Presidente può sfiduciare un commissario la Commissione si avvale di 36 Direzioni Generali (DG)
Alto Rappresentante PESC (Catherine Ashton) nominato dal Consiglio Europeo a magg. qualificata con previo accordo del presidente della commissione rappresenta la UE nella PESC, per rafforzare la coerenza dell'azione esterna UE (prima affidati al Consiglio) vicepresidente della Commissione e responsabile delle relazioni esterne conduce sia la politica estera sia la politica di difesa comune, presiede il Consiglio "Affari esteri" assistito da un servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), composto da funzionari del Consiglio, della Commissione e dei servizi diplomatici nazionali.
Il ruolo istituzionale del CESE Commissione europea
Chi sono i consiglieri del CESE? Rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, delle Organizzazioni Sindacali e di altre Organizzazione rappresentative della società civile, in particolare nei settori socioeconomici (Trattato di Lisbona -2009) I consiglieri sono nominati con un mandato quinquennale rinnovabile (2010-2015) Sono nominati dal Consiglio dell’Unione europea sulla base di liste redatte dai governi nazionali
Un’Assemblea costituita da 3 GRUPPI I gruppo - Datori di lavoro Settori pubblici e privati dell’industria, del commercio, della finanza ecc. (grandi imprese) II gruppo - Lavoratori Confederazioni sindacali nazionali III gruppo - Attività diverse Agricoltori, consumatori, economia sociale, artigiani e PMI, ONG sociali ed ambientali, professioni liberali …
Gli organi di lavoro del CESE Sei sezioni specializzate… Mercato unico, produzione e consumo – INT Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione – TEN Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente – NAT Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale – ECO Occupazione, affari sociali, cittadinanza – SOC Relazioni esterne – REX
L’attività del CESE Il Comitato può essere consultato dal Consiglio, dalla Commissione europea o dal Parlamento europeo (Trattato di Amsterdam 1997) Il Comitato è consultato durante la procedura legislativa (ordinaria o straordinaria) La funzione del Comitato consiste nel formulare pareri (circa 150 all’anno), anche di carattere esplorativo, sulle politiche europee e sulle proposte di legge (regolamenti, direttive, decisioni) L’81% dei pareri elaborati dal CESE sono tenuti in considerazione dal Parlamento, Consiglio e Commissione Consultazioni obbligatorie o facoltative Dispone del diritto di iniziativa
Il Comitato, « facilitatore » del dialogo civile Inoltre ha il compito di agevolare e promuovere il dialogo tra e con la società civile sulle questioni che riguardano l’UE, attraverso contatti regolari e cooperazione con le reti dei consigli economici e sociali nazionali e con le organizzazioni della società civile a livello dell’Unione europea negli Stati membri e in altri paesi europei nei paesi del partenariato Euromed negli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) negli Stati del Mercosur e in altri paesi dell’America Latina in India, in Cina, ecc.
Altri soggetti istituzionali UE La Corte dei Conti: composta da 1 membro per Stato (da questi nominato) per un mandato di sei anni previa consultazione del Parlamento europeo. Esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e accerta la corretta gestione finanziaria del bilancio dell'UE. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per Stato membro e da otto avvocati generali, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. Garantisce il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati. Mediatore Europeo: eletto dal PE denuncia i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni europee
Altri soggetti istituzionali UE Comitato delle regioni: composto da rappresentanti degli enti regionali e locali(stessa proc. CESE). E’ consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa. Banca centrale europea (BCE) è responsabile della gestione dell’euro. Il suo compito fondamentale è fissare i tassi di interesse per garantire la stabilità dei prezzi affinché l’economia europea non subisca spinte inflazionistiche nocive. Essa adotta le proprie decisioni indipendentemente dai governi e da altri organismi. La Banca europea per gli investimenti (BEI) accorda prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell'UE e a rafforzare la competitività delle imprese.
Gli strumenti della UE Diritto primario: Trattati (base del corpo normativo) Diritto derivato: atti normativi che incidono direttamente sui cittadini europeo Atti vincolanti: REGOLAMENTI Portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro DIRETTIVE Non hanno portata generale, ma vincolano gli Stati membri sul risultato da raggiungere. Necessitano di trasposizione e di implementazione: gli organi nazionali sono titolati ad individuare la forma e i mezzi. 80%del mercato è regolato da direttive DECISIONI Non ha portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi, vincola Stati e Cittadini ed è direttamente applicabile Atti non vincolanti: Raccomandazioni (valore esortativo) Pareri (punti di vista)
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA Gli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) sono adottati congiuntamente (cd. codecisione) da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea Vi sono casi specifici previsti dai Trattati che prevedono la procedura legislativa speciale per la quale la proposta è del Parlamento europeo o del Consiglio europeo (per esempio nel campo della ricerca, sviluppo tecnologico, spazio)
La Commissione presenta una proposta al Parlamento e al Consiglio PRIMA LETTURA Il Parlamento adotta la sua posizione e la trasmette al Consiglio Il Consiglio approva la posizione del Parlamento; l’atto legislativo è adottato nella formulazione che corrisponde interamente a quanto deciso dal Parlamento o Il Consiglio non approva la posizione del Parlamento, adotta le sue posizioni in prima lettura e le trasmette al Parlamento. In tal caso il Consiglio deve informare in maniera esaustiva il Parlamento dei motivi che l’hanno indotto ad adottare una posizione diversa
Entro tre mesi, il Parlamento può: SECONDA LETTURA (a) Entro tre mesi, il Parlamento può: approvare la posizione espressa dal Consiglio in prima lettura, o comunque si considera approvata se il Parlamento non si pronuncia respingere la posizione del Consiglio con voto a maggioranza dei parlamentari; in tal caso l’atto legislativo non è adottato proporre emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura (con voto a maggioranza): il testo emendato viene inviato al Consiglio e alla Commissione che devono formulare un parere sugli emendamenti presentati dal Parlamento
Entro tre mesi il Consiglio (a maggioranza qualificata) può: SECONDA LETTURA (b) Entro tre mesi il Consiglio (a maggioranza qualificata) può: approvare tutti gli emendamenti del Parlamento; in tal caso l’atto legislativo è approvato non approva tutti o parte degli emendamenti: in tal caso il Presidente del Consiglio, d’intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro 6 settimane il comitato di conciliazione. Esso è composto da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento, e della Commissione che assume un ruolo di mediazione e di ravvicinamento tra le due posizioni. Se entro 6 settimane il comitato di conciliazione non riesce ad elaborare un progetto comune, l’atto legislativo in questione non viene adottato. Se invece si riesce ad elaborarlo, il Parlamento e il Consiglio lo adottano rispettivamente (entro 6 settimane) a maggioranza
GRAZIE DELL’ATTENZIONE! Daniela Rondinelli daniela.rondinelli@eesc.europa.eu Domande sull’UE? Telefono: 800 67 89 10 11 o http://europea.eu/europedirect/index_it.htm Siti internet di collegamento: www.europarl.europa.eu (Parlamento europeo) http://ec.europa.eu (Commissione europea) www.european-council.europa.eu (Consiglio europeo) www.consilium.europa.eu (Consiglio dell’UE) www.cese.europa.eu (Comitato economico e sociale) http://europea.eu/youth