25-9-13 Lezione 1 – Introduzione al corso: il diritto e gli ordinamenti giuridici romani nella storia. Lezione 2 – La trasmissione del diritto romano e la sua funzione nell’europa continentale fino all’età delle codificazioni nazionali.
Ordinamento giuridico SOCIETÀ POLITICA (A FINI GENERALI) NECESSITà DI REGOLE PER PACIFICA CONVIVENZA COERCIBILI NORME SULL’ ESERCIZIO DEL POTERE NORME SULLA PREVALENZA NEI CONFLITTI DI INTERESSE TRA I PRIVATI
LA FUNZIONE DEL DIRITTO INTERESSI DEI PRIVATI SOCIALMENTE RILEVANTI CREAZIONE DI REGOLA DI PREVALENZA RAPPORTO GIURIDICO TITOLARE DI POTERE GIURIDICO TITOLARE DI DOVERE DI COMPORTAMENTO
1.1.1. I SECOLI DI ROMA
1.1.2. POPOLO ROMANO E POPOLI SOTTOPOSTI A ROMA ALL’INIZIO DEL III SECOLO D.C.
PERIODI DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO ATTRIBUZIONE DEI POTERI DELLO IUS CIVILE DIRITTO PROPRIO DEI ROMANI FORMA DI COSTITUZIONE SETTORI ECONOMICI PREVALENTI ETÀ MONARCHIA 754 a.C.-510 a.C. CITTÀ-STATO GENTILIZIA (754-367 a.C.) PUBBLICO AI SOLI PATRIZI FINO AL 367 AI SOLI CIVES ROMANI DAL 367 PRIVATO AI SOLI PATRIZI (PIENAMENTE) FINO AL 450 AI SOLI CIVES ROMANI DAL 450 ALLEVAMENTO AGRICOLTURA FAMILIARE DI SUSSISTENZA manodopera: liberi sottoposti AL PATER FAMILIAS REPUBBLICA 509 a.C.-27 a.C. ESPANSIONE IMPERIALE DEL POPULUS ROMANO (367 a.C.-212 d.C.) PUBBLICO E PRIVATO AI SOLI CIVES ROMANI FINO AL 212 D.C. AGRICOLTURA ANCHE FINALIZZATA AL COMMERCIO MANIFATTURE COMMERCIO PRINCIPATO 27 a.C.-284 d.C. manodopera: schiavi AGRICOLTURA IN GRANDI UNITÀ ECONOMICHE AUTARCHICHE VINCOLO ALL’ATTIVITÀ DOMINATO 284 d.C.-565 d.C. TARDOANTICA (212 – 565 d.C.) ALLA GENERALITÀ DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’IMPERO: SUDDITI manodopera: coloni
I METÀ VI SECOLO D. C. GIUSTINIANO CORPUS IURIS CIVILIS RACCOGLIE TUTTO IL DIRITTO ANCORA VIGENTE
IL DIRITTO ROMANO DOPO LA FINE DELL’IMPERO ROMANO DAL XII SECOLO d.C. – SCUOLA DI BOLOGNA – RISCOPERTA E USO DEL DIRITTO ROMANO COME DIRITTO COMUNE IN TUTTA EUROPA FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI MODERNI CODICI CIVILI NAZIONALI (XIX-XX SECOLO)
LEZIONI 3 E 4 26-9-13 – Nozione di ordinamento giuridico LEZIONI 3 E 4 26-9-13 – Nozione di ordinamento giuridico. – Funzione e struttura del diritto e della norma giuridica. Le fonti. La consuetudine
ORDINAMENTO GIURIDICO PERCHÉ ESISTA UNA SOCIETÀ POLITICA (A FINI GENERALI) SONO NECESSARIE REGOLE CHE GARANTISCANO PACIFICA CONVIVENZA RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ORGANIZZAZIONE CHE NE GARANTISCA IL RISPETTO NORME SULLA TITOLARITÀ/ESERCIZIO DEL POTERE SULLA PREVALENZA NEI CONFLITTI TRA PRIVATI SULLA PRODUZIONE DELLE NORME STESSE
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA GENERALITÀ ASTRATTEZZA COERCIBILITÀ BILATERALITÀ RAPPORTO GIURIDICO TITOLARE DI POTERE TITOLARE DI DOVERE
FONTI DEL DIRITTO ATTI O FATTI AI QUALI UN ORDINAMENTO GIURIDICO ATTRIBUISCE LA CAPACITÀ DI INTRODURRE NUOVE NORME ATTI IMPERATIVI DECISIONI DI ORGANI CONSUETUDINE REGOLA DI CONDOTTA OSSERVATA UNIFORMEMENTE E COSTANTEMENTE CON LA CONVINZIONE DI OBBEDIRE A UN IMPERATIVO GIURIDICO
LEZIONI 5 E 6 2-10-13 – La struttura socio-economica della città LEZIONI 5 E 6 2-10-13 – La struttura socio-economica della città. Le gentes. – Patrizi e plebei.
PERIODI DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO.1 SETTORI ECONOMICI PREVALENTI ETÀ DELLA CITTà STATO GENTILIZIA ALLEVAMENTO AGRICOLTURA FAMILIARE DI SUSSISTENZA * manodopera prevalentemente impiegata: liberi sottoposti al pater familias ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE AGRICOLTURA FINALIZZATA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE MANIFATTURE COMMERCIO * manodopera prevalentemente impiegata: schiavi ETÀ TARDOANTICA - AGRICOLTURA IN UNITÀ ECONOMICHE AUTARCHICHE * manodopera prevalentemente impiegata: coloni legati alla terra
PERIODI DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO PERIODI DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO. 2 APPLICAZIONE DELLO IUS CIVILE (diritto proprio dei romani) ETÀ DELLA CITTà STATO GENTILIZIA DAL 754 AL 450 A.C.: AI SOLI PATRIZI (MEMBRI DELLE GENTES) DAL 450 AI SOLI CIVES ROMANI, PATRIZI E PLEBEI ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE DAL 450 A.C. AL 212 D.C. AI SOLI CIVES ROMANI ETÀ TARDOANTICA ALLA GENERALITÀ DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’IMPERO (SUDDITI)
PRAENOMEN (PROPRIO) CAIUS NOMEN (GENTE) IULIUS COGNOMEN (FAMIGLIA) CAESAR
LA FONDAZIONE SECONDO LA TRADIZIONE ROMOLO PROFUGO DA ALBALONGA FONDA ROMA DIVIDE IL POPOLO IN GENTES (GENTI) ISTITUISCE IL SENATO STABILISCE LA MONARCHIA ELETTIVA
CAPACITÀ MATRIMONIALE conubium RECIPROCA CAPACITÀ MATRIMONIALE TRA GRUPPI DIVERSI ESOGAMIA
LA GENS LA GENS È UN GRUPPO UMANO CHE - NON HA UNA STRUTTURA FAMILIARE (non c’è un capostipite comune) - HA UNA PARENTELA SENZA GRADI I MEMBRI DELLA GENS SONO CHIAMATI GENTILES (successivamente patricii, in contrapposizione ai plebei) TUTTI I GENTILES HANNO LO STESSO NOMEN QUELLO DELLA GENS ALL’INTERNO DELLA GENS VIVONO ANCHE NON GENTILES: I CLIENTES OGNI GENS HA SUE DIVINITÀ, SUOI CULTI (sacra gentilicia), SEPOLCRI COMUNI OGNI GENS HA PROPRI MORES (norme giuridiche consuetudinarie) E PUÒ INTEGRARLI E MODIFICARLI CON DEI DECRETA OGNI GENS ESERCITA UNA SIGNORIA COLLETTIVA SUL TERRITORIO UTILIZZATO PER IL PASCOLO
LA STRUTTURA SOCIO-POLITICA DELLA CITTÀ
GENTES CLIENTES PATRIZI PLEBEI GENTILES (gentili): membri della gens GENTES CLIENTES (clienti): individui che si sono posti sotto la protezione e alle dipendenze dei gentiles PATRICII (patrizi) PLEBEI
L’ATTRAZIONE DELLA CITTÀ CIVITAS gens gens gens gens gens
PATRIZI (cittadini) PLEBEI (non cittadini) LE GENTI E LA CITTA’ PATRIZI (cittadini) PLEBEI (non cittadini) GENS GENS GENS GENS CIVITAS GENS GENS GENS GENS GENS GENS GENS I PLEBEI NON GODONO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI ROMANI
I RAPPORTI PRIVATI TRA PATRIZI E PLEBEI FINO AL 449 A.C. I PLEBEI SONO ESCLUSI DAGLI ORDINAMENTI INTERNI ALLE GENTES DALL’ORDINAMENTO COMUNE ALLE GENTES I PLEBEI NON HANNO CAPACITÀ DI PRENDERE IN MOGLIE UNA PATRIZIA (CONUBIUM)
LE ASSEMBLEE DELLA PLEBE: I CONCILIA PLEBIS ASSEMBLEE INIZIALMENTE RIVOLUZIONARIE RICONOSCIUTE NEL 367 A.C. CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI PLEBEI – SENZA PRENDERE GLI AUSPICI VOTAZIONE: OGNI PLEBEO VOTA NELLA SUA TRIBÙ TERRITORIALE SI SOMMANO I VOTI ESPRESSI A MAGGIORANZA NELLE TRIBÙ FUNZIONI: ELEZIONI DEI MAGISTRATI PLEBEI: TRIBUNI, EDILI VOTAZIONE DEI PLEBISCITA GIUDIZIO SULLE MULCTAE
LEZIONI 7 E 8 3/10/13 – I rapporti economici e giuridici nella città LEZIONI 7 E 8 3/10/13 – I rapporti economici e giuridici nella città. Struttura della norma giuridica e i tipi di rapporto da essa costituiti. Concetto di rapporto giuridico assoluto e relativo. – Gli organi della città nella fase gentilizia. Le assemblee del popolo
L’ECONOMIA ARCAICA
ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NELL’VIII SECOLO A ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NELL’VIII SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIARE FAMILIA PROPRIO IURE ARTIGIANATO FAMILIA COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA
ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NEL VII-V SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ARTIGIANATO E COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA
ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NEL IV SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ARTIGIANATO E COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA
BENI ECONOMICI POTERI GIURIDICI ALLEVAMENTO UNITÀ ECONOMICA - GENS SIGNORIA COLLETTIVA SUI PASCOLI AGRICOLTURA UNITÀ ECONOMICA - FAMILIA POTERE ESCLUSIVO DEL PATER SU PERSONE E COSE (ANCHE IL TERRENO AGRICOLO) ECONOMIA DI SCAMBIO - NUOVI BENI ECONOMICI UNITÀ ECONOMICA - FAMILIA POTERE ESCLUSIVO DEL PATER SUI NUOVI BENI DIRITTI DI CREDITO
I RAPP0RTI GIURIDICI ASSOLUTI e RELATIVI GLI INTERESSI POSSONO ESSERE PROTETTI CON L’ATTRIBUZIONE AL SOGGETTO ATTIVO al soggetto passivo DI UN POTERE di un dovere DI ESCLUDERE di astenersi TUTTI (generale) DI PRETENDERE UN di attuare quel DETERMINATO COMPORTAMENTO CHE NE SODDISFA L’INTERESSE DA PARTE DI un soggetto determinato GIÀ IL DIRITTO ARCAICO ATTRIBUISCE AL PATER I DUE GENERI DI POTERE GIURIDICO ASSOLUTO SU COSE E PERSONE DELLA SUA FAMILIA RELATIVO SU UN ALTRO PATER FAMILIAS
GLI ORGANI DELLA CITTÀ
GLI ORGANI DELLA CITTA’ STATO GENTILIZIA COMITIA SENATUS REX MAGISTRATUS
GLI ORGANI DELLA CITTA’ FASE MONARCHICA 754 a.C. – 510 a.C. CURIATA (patrizi) COMITIA SENATUS (patrizio) REX (patrizio) CENTURIATA (patrizi e plebei) potestas imperium
GLI ORGANI DELLA CITTA’ FASE REPUBBLICANA 510 a.C. – 367 a.C. REX IMPERIUM CONSULES CURIATA (PATRIZI) COMITIA CENTURIATA (PATRIZI E PLEBEI) CONCILIA PLEBIS (PLEBEI) TRIBUTA (PATRIZI E PLEBEI) SENATUS (PATRIZI) CONSULES (PATRIZI) TRIBUNI PLEBIS (PLEBEI)
I COMITIA LE ASSEMBLEE DEL POPOLO
LE MODALITÀ DI VOTO NO SÌ NO Rosso= NO Nero= SI 7 NO 6 SÌ 1 NO 15 SÌ UNITÀ DI VOTO 1 NO 15 SÌ SÌ UNITÀ DI VOTO 4 NO 3 SÌ UNITÀ DI VOTO NO VINCE IL NO 2 A 1, ANCHE SE 24 CITTADINI HANNO VOTATO SÌ E 12 NO
COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes I COMITIA CURIATA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: REX, PONTIFEX MAXIMUS COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes 1O DALLA TRIBUS DEI RAMNES STRUTTURA:3O CURIAE 1O DALLA TRIBUS DEI TITIES 1O DALLA TRIBUS DEI LUCERES FUNZIONI RELIGIOSE ADROGATIO (passaggio di un pater sotto il potere di un altro pater familias) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (testamento) LEX CURIATA DE IMPERIO (proclamazione di obbedienza all’imperium del rex, successivamente del supremo magistrato)
I COMITIA CENTURIATA – FUNZIONI ELEZIONE DEI MAGISTRATI MAGGIORI VOTAZIONE DELLE LEGES GIUDIZIO NEI PROCESSI CON CONDANNA A MORTE
I COMITIA CENTURIATA STRUTTURA.1 UNITÀ DI VOTO: CENTURIA TOTALE DEI VOTI: 193 18 CENTURIE DI EQUITES (cavalieri) 175 CENTURIE DI PEDITES (fanti) di cui: 80 CENTURIE DELLA I CLASSE (patrimonio > 100.000 assi) 1 CENTURIA DI FABRI AERARII (genio militare) 1 CENTURIA DI FABRI TIGNARII (genio militare) 20 CENTURIE DELLA II CLASSE (patrimonio > di 75.000 assi) 20 CENTURIE DELLA III CLASSE (patrimonio > 50.000 assi) 20 CENTURIE DELLA IV CLASSE (patrimonio > 25.000 assi) 30 CENTURIE DELLA V CLASSE (patrimonio > 10.000 assi) 1 CENTURIA DI TUBICINES (suonatori di tuba); 1 CENTURIA DI CORNICINES (suonatori di corno) 1 CENTURIA DI CAPITE CENSI (proletarii)
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI CON IMPERIUM - PRESI GLI AUSPICI I COMITIA TRIBUTA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI CON IMPERIUM - PRESI GLI AUSPICI VOTAZIONE: OGNI CITTADINO VOTA NELLA SUA TRIBÙ TERRITORIALE (DALLE 4 URBANE INIZIALI ALLE 35 DEL 241 A.C.) SI SOMMANO I VOTI ESPRESSI A MAGGIORANZA NELLE TRIBÙ FUNZIONI: ELEZIONI DEI MAGISTRATI MINORI VOTAZIONE DELLE LEGES TRIBUTAE GIUDIZIO SULLE MULCTAE
SENATUS 1. ETÀ MONARCHICA COMPOSIZIONE FUNZIONI PATRES delle famiglie gentilizie, capaci di prendere gli auspicia (capire la volontà degli dei) CONSIGLIO DEL RE INTERREGNUM (scelta del nuovo re alla morte del precedente)
SENATUS 2. ETÀ REPUBBLICANA COMPOSIZIONE PATRES e solo dopo il 367 a.C. CONSCRIPTI (plebei) FUNZIONI INTERREGNUM AUCTORITAS (approvazione delle leggi comiziali) SENATUS CONSULTUM (decisione del Senato)
REX E MAGISTRATUS MAGISTRATUS REX FUNZIONI RELIGIOSE CARICA VITALIZIA CREATO DALL’INTERREX CARICA VITALIZIA MAGISTRATUS (CONSULES – PRAETOR) FUNZIONI MILITARI E CIVILI ELETTI DAL COMIZIO CARICA ANNALE COERCITIO (atti di coercizione personale e patrimoniale) IURISDICTIO (enunciazione/creazione della regola di diritto da applicare nelle liti tra privati) DICERE LEGES IMPERIUM (assoluto potere di comando)
LEZIONI 9 E 10 9/10/13 - Religione e diritto. Fas e nefas LEZIONI 9 E 10 9/10/13 - Religione e diritto. Fas e nefas. – La giurisprudenza pontificale. Tra religione e diritto: il formalismo.
RELIGIONE E DIRITTO. LA FUNZIONE DEI PONTEFICI
LA VITA UMANA DIPENDE DAL VOLERE DEI (FORZE DIVINE DELLA NATURA) I NUMINA LA VITA UMANA DIPENDE DAL VOLERE DEI NUMINA (FORZE DIVINE DELLA NATURA) L’UOMO NON PUÒ OPPORSI A TALE VOLONTÀ MA PUÒ GUADAGNARSENE IL FAVORE per farlo DEVE CONOSCERLA per conoscerla DEVE COMUNICARE CON I NUMINA
LA COMUNICAZIONE CON I NUMINA i numina comunicano con l’uomo attraverso segni (eventi naturali che devono essere interpretati) l’uomo può comunicare con i numina attraverso particolari gesti e parole SOLO I CAPI DELLE COMUNITÀ E I SACERDOTI SANNO INTERPRETARE I SEGNI DEI NUMINA E INDICARE AGLI UOMINI I GESTI E LE PAROLE COMPRENSIBILI AI NUMINA
NEFAS - FAS - IUS IUS (NON È LECITO ALL’UOMO COMPIERE) FAS IL VOLERE DEI NUMINA DEVE ESSERE INTERPRETATO PER SAPERE CIÒ CHE È NEFAS (NON È LECITO ALL’UOMO COMPIERE) FAS (È LECITO ALL’UOMO COMPIERE) NELL’AMBITO DEL FAS, L’UOMO PUÒ DARSI ALTRE REGOLE: IUS MAI CONTRARIE, PERÒ, ALLA VOLONTÀ DEI NUMINA.
I PONTIFICES PONTIFICES NUMERO FUNZIONE (PONTEFICI) COLLEGIO SACERDOTALE VITALIZIO PRESIEDUTO DAL PONTIFEX MAXIMUS (PONTEFICE MASSIMO) NUMERO INIZIALMENTE 3 POI 5 FUNZIONE ASSICURARE CHE LA VITA CITTADINA SI SVOLGA IN CONFORMITÀ AL VOLERE DEGLI DEI CHE PROTEGGONO LA CITTÀ (GIOVE, GIUNONE E MINERVA: TRIADE CAPITOLINA)
GLI UOMINI NON SANNO CHIEDONO AI PONTEFICI RESPONSUM RIVELAZIONE I RESPONSA GLI UOMINI NON SANNO CIÒ CHE È FAS E CIÒ CHE È NEFAS SE UNA NORMA DI COMPORTAMENTO CREATA DAGLI UOMINI SIA FAS QUALI GESTI E PAROLE USARE PERCHÉ GLI ATTI CHE COMPIONO SIANO POSTI SOTTO LA TUTELA DELLA DIVINITÀ CHIEDONO AI PONTEFICI CHE DANNO LORO UNA RISPOSTA ORALE IL RESPONSUM CHE NON ENUNCIA UNA REGOLA GENERALE E ASTRATTA, MA È RIVELAZIONE DELLA REGOLA SOSTANZIALE DA APPLICARE E DELLA FORMA DA DARE ALL’AGIRE UMANO NEL CASO CONCRETO.
IL MONOPOLIO DEL DIRITTO = INTERROGAZIONE SUL COME COMPORTARSI RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM PONTIFICES RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM L’insieme dei responsa (plurale di responsum) è noto solo ai pontifices
DEGLI ATTI GIURIDICI ARCAICI EREDITÀ DEI PONTEFICI FORMALISMO DEGLI ATTI GIURIDICI ARCAICI CARATTERE CASISTICO DELLA GIURISPRUDENZA
LEZIONI 11 E 12 10/10/13 – Le fonti dell’età arcaica LEZIONI 11 E 12 10/10/13 – Le fonti dell’età arcaica. La questione dell’isonomia. – Le XII Tabulae.
LE FONTI DELL’ETÀ ARCAICA. QUADRO IURA GENTILICIA (ORDINAMENTI PROPRI DELLE GENTES) NORME COMUNI ALLE GENTES LEGES REGIAE E SENTENZE DEL REX MORES MAIORUM (CONSUETUDINI DEGLI ANTENATI, PATRIZI E PLEBEI) LEGES INTERPRETATIO PONTIFICUM (INTERPRETAZIONE CREATIVA DEI PONTEFICI) IUS CIVILE (DIRITTO PROPRIO DELLA CITTÀ, DIRITTO PROPRIO DEI ROMANI)
LE XII TABULAE DATA – AUTORI – FINALITÀ LE XII TAVOLE SONO IL PRIMO FONDAMENTALE RISULTATO DELLA LOTTA PLEBEA PER LA ISONOMIA (eguaglianza di fronte alla legge) DATA E AUTORI NEL 451 E NEL 450 a.C. SONO ELETTI DUE COLLEGI DI DECEMVIRI LEGIBUS SCRIBUNDIS (DIECI MAGISTRATI CON L’INCARICO DI SCRIVERE LE LEGGI)
LE XII TABULAE – STRUTTURA E CONTENUTI I TAVOLA norme processuali II TAVOLA norme processuali III TAVOLA norme processuali IV TAVOLA norme di diritto familiare e di successione V TAVOLA norme di diritto familiare e di successione VI TAVOLA norme sui rapporti di credito e diritti reali VII TAVOLA norme su confini e servitù VIII TAVOLA norme su illeciti privati e pubblici-loro sanzioni IX TAVOLA norme su illeciti privati e pubblici-loro sanzioni X TAVOLA norme in materia funeraria e di culto XI TAVOLA disposizioni varie, in particolare in materia di XII TAVOLA diritto pubblico e divieto di conubium tra patrizi e plebei
PRIMA DELLE XII TABULAE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO (IUS) SONO “RIVELATE” DAI PONTEFICI I PLEBEI NON PARTECIPANO ALLA LORO PRODUZIONE NON HANNO ALCUN CONTROLLO SU DI ESSE
CON LE XII TABULAE CHE SI RIVOLGONO A TUTTI CON UN’UNICA VOCE (Cic.) È LA CITTÀ CHE PONE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO CON LEGGI DELLA CITTÀ CHE SI RIVOLGONO A TUTTI CON UN’UNICA VOCE (Cic.)
FUNZIONE DELLE XII TABULAE AEQUANDAE LIBERTATIS DARE LEGGI UTILI A PATRIZI E PLEBEI CHE EGUAGLIASSERO LA LIBERTÀ POSTE COMMUNITER
IL VALORE DELLE XII TABULAE Tito Livio (I secolo a.C.) le definisce FONS OMNIS PUBLICI PRIVATIQUE IURIS (fonte di tutto il diritto pubblico e privato) perché con esse si realizza la CERTEZZA DELLO IUS (diritto) ORDINAMENTO COMUNE E CONOSCIBILE A TUTTI I ROMANI
Lezioni 13 e 14 16-10-13 Il pater e la sua familia Lezioni 13 e 14 16-10-13 Il pater e la sua familia. Il concetto di mancipium.
LA CONTINUITÀ APPARENTE UN ISTITUTO ROMANO INDICATO CON LO STESSO NOME HA NEI SECOLI DISCIPLINE NORMATIVE DIVERSE TERMINI LATINI ASSONANTI CON TERMINI ITALIANI CHE HANNO SIGNIFICATI DIVERSI TERMINI LATINI CHE NON POSSONO ESSERE TRADOTTI CON UNA PAROLA ITALIANA
IUS CIVILE E IUS GENTIUM LO IUS CIVILE È TUTTO IL DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTÀ STATO LE NORME DELLO IUS CIVILE COSTITUISCONO POTERI E OBBLIGHI NEI RAPPORTI TRA I SOLI ROMANI LO IUS QUIRITIUM È LO IUS CIVILE PIÙ ANTICO CIVILE DA CIVITAS = CITTÀ LO IUS GENTIUM È IL DIRITTO CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL DIRITTO COMUNE A TUTTI I POPOLI I POPOLI I PRIVATI DI POPOLI DIVERSI GENTES= POPOLI LE NORME DELLO IUS GENTIUM COSTITUISCONO POTERI E OBBLIGHI NEI RAPPORTI TRA ROMANI E STRANIERI
CAPACITÀ GIURIDICA E DI AGIRE NEL DIRITTO ROMANO SOLO IL PATER FAMILIAS È SOGGETTO GIURIDICO È TITOLARE DI UN INSIEME DI POTERI E OBBLIGHI PUÒ COMPIERE ATTI CHE HANNO L’EFFETTO DI CREARE, MODIFICARE O ESTINGUERE SITUAZIONI GIURIDICHE PUÒ COSTITUIRE – IN CAPO A SÉ O AD ALTRI – NUOVE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE TRASFERENDO UN PROPRIO DIRITTO O CREANDOLO QUALE LA SORTE DEL SUO PATRIMONIO ALLA SUA MORTE?
IL PATER E LA SUA FAMILIA UNICO TITOLARE DI POTERI GIURIDICI È IL PATER FAMILIAS AL PATER L’ORDINAMENTO ATTRIBUISCE UN INSIEME DI POTERI INDIFFERENZIATO E ASSOLUTO SULLA SUA FAMILIA
LA FAMILIA È UN INSIEME DI PERSONE E COSE LEGATE DALLA SOTTOPOSIZIONE A UNO STESSO POTERE PATER FAMILIAS FILIUS FILIA FILIUS UXOR IN MANU FILIUS EX FILIO (NIPOTE) NEXUM SERVUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ PREDIALI ANIMALI DA SOMA E TIRO NELLA FAMILIA IL PATER È L’UNICO SOGGETTO GIURIDICO GLI ALTRI ESSERI UMANI – LIBERI E SERVI- LE COSE FUNZIONALI ALLA FAMILIA SONO OGGETTI DEL SUO POTERE GIURIDICO PATER FAMILIAS NEXUM SERVUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ PREDIALI ANIMALI DA SOMA E TIRO È PATER FAMILIAS CHI NON HA NESSUNO CHE ESERCITI POTERE SU DI LUI ANCHE SE NON È ‘PADRE’
LA FAMILIA NELL’ECONOMIA AGRICOLA LA CREAZIONE DELLA CITTÀ DETERMINA IL PASSAGGIO DALL’ECONOMIA DI ALLEVAMENTO ALL’ECONOMIA AGRICOLA UNITÀ DI PRODUZIONE E CONSUMO NELL’ECONOMIA AGRICOLA È LA FAMILIA LA CITTÀ GARANTISCE AL PATER L’ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO CON LA TERRA CHE COLTIVA GLI ANIMALI E LE SERVITÙ NECESSARI A COLTIVARLA LE PERSONE CHE VIVONO DI QUELLA TERRA LA DOMUS (casa)
LA NATURA DEL POTERE DEL PATER FAMILIAS SU COSE E PERSONE IL POTERE ESCLUSIVO ATTRIBUITO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO AL PATER È INDIFFERENZIATO LE COSE OGGETTO DEL POTERE GIURIDICO DEL PATER SONO DETTE RES MANCIPI I MODI DI TRASMISSIONE E DI ACQUISTO SONO IN PARTE COMUNI: LA MANCIPATIO (NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL POTERE GIURIDICO) L’USUS (ESERCIZIO CONTINUATO DI FATTO DEL POTERE GIURIDICO) I TERMINI UTILIZZATI PER RAPPRESENTARLO SONO MANUS (mano) O MANCIPIUM (il prendere con la mano)
IL REGIME DELLE COSE NON MANCIPI LE COSE NON FUNZIONALI ALLA VITA DELLA FAMILIA NON SONO OGGETTO DI POTERE GIURIDICO MA DI UN RAPPORTO DI FATTO: LA POSSESSIO SUI NUOVI BENI ECONOMICI LE RES NEC MANCIPI (cose non mancipi) POSSESSIO: DA POTE SIDERE (OCCUPARE DA SIGNORE) POTESTAS: DA POTIS ESSE (ESSERE SIGNORE, POTENTE) PECUNIA= DENARO
DAL POTERE UNITARIO ALLA DISTINZIONE DEI POTERI SU COSE E PERSONE IL POTERE UNITARIO DEL PATER (MANUS) SI SCINDE IN: POTESTAS/ POTESTATES: POTERE/POTERI - SULLE PERSONE DOMINIUM: PROPRIETÀ – SU TUTTE LE RES (COSE) MANCIPI E NON SI DIFFERENZIA IN BASE non più ALLA INERENZA O MENO ALLA FAMILIA ma ALLA NATURA DELL’OGGETTO DEL POTERE GIURIDICO: COSE (ANCHE LE NON MANCIPI): DOMINIUM (proprietà) PERSONE: POTESTAS/POTESTATES (potere/poteri) RESTANO GLI STESSI I MODI DI ACQUISTO/TRASFERIMENTO DEL POTERE LA NATURA E CONTENUTI DEI POTERI SULLE PERSONE
FUNZIONE NATURA E OGGETTI DEL POTERE DEL PATER FAMILIAS LA CREAZIONE DELLA CITTÀ DETERMINA IL PASSAGGIO DALL’ECONOMIA DI ALLEVAMENTO ALL’ECONOMIA AGRICOLA UNITÀ DI PRODUZIONE E CONSUMO NELL’ECONOMIA AGRICOLA È LA FAMILIA IL DIRITTO DELLA CITTÀ GARANTISCE AL PATER IL RAPPORTO ESCLUSIVO CON LA TERRA CHE COLTIVA (FUNDUS) GLI ANIMALI E LE SERVITÙ NECESSARI A COLTIVARLA LE PERSONE CHE VIVONO DI QUELLA TERRA LA DOMUS (CASA) ATTRIBUENDOGLI UN POTERE GIURIDICO INDIFFERENZIATO I TERMINI UTILIZZATI PER RAPPRESENTARLO SONO MANUS (MANO) O MANCIPIUM (IL PRENDERE CON LA MANO) TUTTE LE COSE CHE NE SONO OGGETTO SONO DETTE RES MANCIPI HANNO MODI DI TRASMISSIONE E ACQUISTO COMUNI: MANCIPATIO (NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL POTERE GIURIDICO) USUS (ESERCIZIO CONTINUATO DI FATTO DEL POTERE GIURIDICO) TUTTE LE ALTRE COSE NON SONO OGGETTO DI POTERE GIURIDICO MA DI UN RAPPORTO DI FATTO: LA POSSESSIO SUI NUOVI BENI ECONOMICI (RES NEC MANCIPI – COSE NON MANCIPI)
Lezioni 15 e 16 23-10-13 - Modi di acquisto a titolo originario del potere giuridico assoluto del pater familias su cose e persone. – Modi di trasmissione del potere giuridico assoluto del pater familias su cose e persone.
LA NATURA DEL POTERE DEL PATER FAMILIAS SU COSE E PERSONE IL POTERE ESCLUSIVO ATTRIBUITO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO AL PATER È INDIFFERENZIATO LE COSE OGGETTO DEL POTERE GIURIDICO DEL PATER SONO DETTE RES MANCIPI I MODI DI TRASMISSIONE E DI ACQUISTO SONO IN PARTE COMUNI: LA MANCIPATIO (NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL POTERE GIURIDICO) L’USUS (ESERCIZIO CONTINUATO DI FATTO DEL POTERE GIURIDICO) I TERMINI UTILIZZATI PER RAPPRESENTARLO SONO MANUS (mano) O MANCIPIUM (il prendere con la mano)
DAL POTERE UNITARIO ALLA DISTINZIONE DEI POTERI SU COSE E PERSONE IL POTERE UNITARIO DEL PATER (MANUS) SI SCINDE IN: POTESTAS/ POTESTATES: POTERE/POTERI - SULLE PERSONE DOMINIUM: PROPRIETÀ – SU TUTTE LE RES (COSE) MANCIPI E NON SI DIFFERENZIA IN BASE non più ALLA INERENZA O MENO ALLA FAMILIA ma ALLA NATURA DELL’OGGETTO DEL POTERE GIURIDICO: COSE (ANCHE LE NON MANCIPI): DOMINIUM (proprietà) PERSONE: POTESTAS/POTESTATES (potere/poteri) RESTANO GLI STESSI I MODI DI ACQUISTO/TRASFERIMENTO DEL POTERE LA NATURA E CONTENUTI DEI POTERI SULLE PERSONE
I MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO DEL POTERE GIURIDICO SULLE RES MANCIPI
L’OCCUPAZIONE DELLE RES NULLIUS L’OCCUPAZIONE È LA PRESA DI POSSESSO DI UNA COSA NELLA LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM E NELLA MANCIPATIO LA VINDICATIO SIMBOLEGGIA L’OCCUPAZIONE PER OCCUPAZIONE SI ACQUISTA IL POTERE GIURIDICO SULLA COSA SE LA COSA È DI NESSUNO (NULLIUS) SE LA COSA È MANCIPI COSE E PERSONA DEL NEMICO VINTO IN UN BELLUM IUSTUM BELLUM IUSTUM = GUERRA GIUSTA, CONFORME AL DIRITTO (IUS)
L’USUS USUS = ESERCIZIO DI FATTO DEL POTERE SU UNA COSA MANCIPI DI UN ALTRO PATER CONTINUATIVO E ININTERROTTO PER UN TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE DELLE XII TABULAE IN 2 ANNI PER I FONDI 1 ANNO PER TUTTE LE ALTRE COSE SENZA REAZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO DISPONIBILITÀ E UTILIZZAZIONE DELLA COSA ANCHE ATTRAVERSO I SOTTOPOSTI AL PATER
I MODI DI TRASMISSIONE DEI POTERI GIURIDICI SULLE COSE
LA MANCIPATIO
LA MANCIPATIO – STRUTTURA SCAMBIO IMMEDIATO DI COSA CONTRO PREZZO CON VINDICATIO: L’ACQUIRENTE RIVENDICA LA COSA COME SUA CON CERTA VERBA VINDICATIO= PROCLAMAZIONE DI FORZA CERTA VERBA= PAROLE SOLENNI PREFISSATE
LA MANCIPATIO – SVOLGIMENTO 5 TESTIMONI MANCIPIO ACCIPIENS (ACQUIRENTE) MANCIPIO DANS (CEDENTE) AFFERRANDO LA COSA DICE: AFFERMO CHE QUESTA COSA È MIA SECONDO IL DIRITTO DEI QUIRITI E MI SIA COMPRATA CON QUESTO BRONZO E QUESTA BILANCIA DI BRONZO PESA L’AES RUDE LIBRIPENS (PESATORE) MANCIPATIO DA= CAPERE (PRENDERE) MANU (CON LA MANO) LIBRIPENS= PESATORE. DA LIBRA= BILANCIA A UN BRACCIO AES RUDE= BRONZO GREZZO AES SIGNATUM= BRONZO MARCATO PER GARANTIRNE IL PESO
LA MANCIPATIO – LE NUNCUPATIONES LEGGE DELLE XII TABULAE (6.1.): “QUANDO FA IL MANCIPIUM O IL NEXUM COME LA LINGUA AVRÀ PRONUNZIATO TALE SIA IL DIRITTO” OLTRE AL TRASFERIMENTO DEL POTERE SU UNA COSA MANCIPI LA MANCIPATIO PUÒ PRODURRE ALTRI EFFETTI GIURIDICI PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER CAUSE NEGOZIALI DIVERSE GESTA PER AES ET LIBRAM= ATTI PER BRONZO (AES) E BILANCIA (LIBRA) NUNCUPATIONES= DICHIARAZIONI SOLENNI (DA NUNCUPARE= DICHIARARE SOLENNEMENTE)
LA MANCIPATIO – GARANZIA PER EVIZIONE E USURECEPTIO SE UN TERZO RIVENDICA IL BENE TRASFERITO IL MANCIPIO DANS DEVE DIFENDERE IN GIUDIZIO IL MANCIPIUM ACCIPIENS AUCTORITAS (GARANZIA) TALE DEVE ESSERE DATA PER 2 ANNI PER I FONDI E PER 1 ANNO PER LE ALTRE COSE LA MANCIPATIO HA EFFETTI IRREVERSIBILI IL MANCIPIO DANS PERDE IL POTERE SULLA COSA MA SE NE MANTIENE IL POSSESSO PUÒ RIACQUISTARLA SENZA UNA NUOVA MANCIPATIO PER USURECEPTIO USURECEPTIO= RIACQUISTO PER USUS
LEZIONI 17 e 18 24-10-13 – La struttura della familia. – I poteri del pater sui figli, l’acquisto della manus sulla moglie. – La tutela e la curatela (rinvio al seminario del 16/10/13)
FAMILIA MATRIMONIO MANUS CON IL MATRIMONIO MONOGAMICO AL POTERE GIURIDICO DEL PATER È SOTTOPOSTO IL GRUPPO PARENTALE FORMATO DA MULIER IN MANU (DONNA SOTTOPOSTA COME MOGLIE ALLA MANUS) FILII - FILIAE (FIGLI-FIGLIE) FILII-FILIAE EX FILIO (FIGLI-FIGLIE NATI DAL FIGLIO) E - A VARIO TITOLO - UN GRUPPO DI ALTRI INDIVIDUI CHE NON FANNO PARTE DEL GRUPPO PARENTALE ALLA MORTE DEL PATER I DUE GRUPPI HANNO UNA SORTE DIVERSA
NELLA FAMILIA DEL MARITO (nella stessa posizione di una figlia) LA MULIER IN MANU L’UXOR (moglie) È UNA MULIER IN MANU (donna sottoposta al potere giuridico del pater familias) LA MULIER IN MANU È NELLA FAMILIA DEL MARITO LOCO FILIAE (nella stessa posizione di una figlia)
IL PRINCIPIO ESOGAMICO.2 ESOGAMIA: DIVIETO DI NOZZE TRA MEMBRI DELLO STESSO GRUPPO PARENTALE (NELL’ETÀ PIÙ ANTICA LA GENS - SUCCESSIVAMENTE LA FAMILIA) PATER FAMILIAS PATER FAMILIAS FILIA FILIUS (CAIUS) TULLIA LA MOGLIE (UXOR) DEVE ESSERE DI UNA FAMILIA DIVERSA DA QUELLA DEL MARITO DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA SUA MANUS (o del pater del marito filius familias) DEVE QUINDI USCIRE DAL POTERE DEL SUO PATER FAMILIAS
IL PRINCIPIO ESOGAMICO.3 ESOGAMIA: DIVIETO DI NOZZE TRA MEMBRI DELLO STESSO GRUPPO PARENTALE (NELL’ETÀ PIÙ ANTICA LA GENS - SUCCESSIVAMENTE LA FAMILIA) PATER FAMILIAS PATER FAMILIAS FILIUS (CAIUS) FILIA (TULLIA) MULIER IN MANU (UXOR) TULLIA LA MOGLIE (UXOR) DEVE ESSERE DI UNA FAMILIA DIVERSA DA QUELLA DEL MARITO DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA SUA MANUS (o del pater del marito filius familias) DEVE QUINDI USCIRE DAL POTERE DEL SUO PATER FAMILIAS
I MODI DI ACQUISTO DELLA MANUS CONFARREATIO (dal termine far= grano) CERIMONIA RELIGIOSA DAVANTI AL FLAMEN DIALIS (sacerdote di Giove) E DIECI TESTIMONI COEMPTIO (compera) TRASFERIMENTO MEDIANTE MANCIPATIO DEL POTERE SULLA DONNA DAL SUO PATER FAMILIAS AL PATER DELLA FAMILIA DEL MARITO USUS ESERCIZIO DI FATTO DEL POTERE GIURIDICO SULLA DONNA PER UN ANNO SENZA INTERRUZIONI
ADOPTIO E ADROGATIO ADOPTIO ADROGATIO IL FILIUS È CHI È SOTTOPOSTO COME TALE A UN PATER FAMILIAS LA CONDIZIONE GIURIDICA DI FILIUS PUÒ ESSERE ACQUISTATA ANCHE DA UN ESTRANEO ALLA FAMILIA MEDIANTE ADOPTIO SE SI TRATTA DI UN FILIUS ANCORA NELLA POTESTÀ DEL SUO PATER ADROGATIO SE SI TRATTA DI UN ALTRO PATER FAMILIAS
L’ADROGATIO DAVANTI AL POPOLO RIUNITO IN CURIAE IL PONTIFEX MAXIMUS (PONTEFICE MASSIMO) INTERROGA (ROGAT) SULLA LORO VOLONTÀ IL PATER ADROGANTE E IL PATER ADROGATO PATER FAMILIAS ADROGATO PATER FAMILIAS ADROGANTE FILIUS SERVUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ PREDIALI ANIMALI DA TIRO E SOMA SERVUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ PREDIALI ANIMALI DA TIRO E SOMA INTERROGA (ADROGAT) QUINDI IL POPOLO SE IL POPOLO ESPRIMERE IL SUO CONSENSO L’ADROGATO DIVIENE FILIUS DELL’ADROGANTE E LA SUA FAMILIA È ESTINTA ADROGARE: DA AD-ROGARE (chiedere accanto)
GLI EFFETTI DELL’ADROGATIO.1 PRIMA DELL’ADROGATIO PATER FAMILIAS ADROGANTE PATER FAMILIAS ADROGATO SERVUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS ATTREZZI ANIMALI DA TIRO E SOMA FILIUS SERVUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ ANIMALI DA TIRO E SOMA
GLI EFFETTI DELL’ADROGATIO.2 CON L’ADROGATIO: ESTINZIONE DELLA FAMILIA DELL’ADROGATO E DEI SUOI SACRA (culto familiare) IL PATER ADROGATO DIVIENE FILIUS DEL PATER ADROGANTE COSE E PERSONE POSTE SOTTO IL POTERE DEL PATER ADROGATO PASSANO SOTTO IL POTERE DEL PATER ADROGANTE PATER FAMILIAS ADROGANTE PATER FAMILIAS ADROGATO FILIUS (pater adrogato) FILIUS EX FILIO SERVUS SERVUS NEXUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO PERSONA IN MANCIPIO ANIMALI ANIMALI FUNDUS FUNDUS SERVITÙ SERVITÙ FILIUS SERVUS NEXUS PERSONA IN MANCIPIO FUNDUS SERVITÙ ANIMALI DA TIRO E SOMA
IL POTERE DEL PATER FAMILIAS SUI PROPRI FILII IL PATER HA SUI FIGLI NATI DA GIUSTO MATRIMONIO ADROGATI O ADOTTATI UN POTERE VITALIZIO dura per tutta la vita del pater ASSOLUTO è rivendicabile contro chiunque ILLIMITATO non ci sono limiti alla volontà paterna nel disporre dei figli INTRASMISSIBILE non si può trasferire un filius come tale a un altro pater INDISPONIBILE lo stesso pater non può rinunciare a esso
I CONTENUTI DEL POTERE DEL PATER IL PATER HA SUL FIGLIO PIENO POTERE DI DISPOSIZIONE IUS VITAE AC NECIS (diritto di vita e di morte) FACOLTÀ DI UTILIZZAZIONE IUS VENDENDI (diritto di vendere come persona in mancipio) IUS NOXAE DANDI (diritto di dare il colpevole)
LA SORTE DELLA FAMILIA - PERSONE E COSE - ALLA MORTE DEL PATER
LA CONDIZIONE DEI SOTTOPOSTI ALLA MORTE DEL PATER FAMILIAS. 1 FILIUS CAIUS FILIUS TITIUS FILIA UXOR FILIUS FILIUS TITIUS CAIUS FILIA UXOR SERVI (8)) PERSONAE IN MANCIPIO (4) NEXI (4) ANIMALI DA TIRO E SOMA FUNDUS ATTREZZI AGRICOLI
LA CONDIZIONE DEI SOTTOPOSTI ALLA MORTE DEL PATER FAMILIAS.2 \ PATER FAMILIAS FILIUS CAIUS FILIUS TITIUS FILIA UXOR FILIUS FILIUS TITIUS CAIUS FILIUS FILIUS SERVI (2) NEXI (1) PERS. IN MANC. (1) FONDO (1/4) ANIMALI (1/4) SERVITÙ (1/4) SERVI (2) NEXI (1) PERS. IN MANC. (1) FONDO (1/4) ANIMALI (1/4) SERVITÙ(1/4) FILIA UXOR SERVI (2) NEXI (1) PERS. IN MANC. (1) FONDO (1/4) ANIMALI (1/4) SERVITÙ (1/4) SERVI (2) NEXI (1) PERS. IN MANC. (1) FONDO (1/4) ANIMALI (1/4) SERVITÙ (1/4) SERVI (8)) PERSONAE IN MANCIPIO (4) NEXI (4) ANIMALI DA TIRO E SOMA FUNDUS ATTREZZI AGRICOLI
IL CONSORTIUM ERCTO NON CITO FILIUS FILIUS FILIA UXOR CONSORTIUM ERCTO NON CITO FILIUS FILIUS SERVI NEXI PERSONAE IN MANCIPIO ANIMALI DA TIRO E SOMA FUNDUS SERVITÙ PREDIALI CONSORTIUM ERCTO NON CITO: comunione in parti uguali (consortium) con proprietà (ercto) non divisa (cito)
FAMILIA PROPRIO IURE E FAMILIA COMMUNI IURE MORTO IL PATER FAMILIAS CIASCUNO DEI SOTTOPOSTI NELLA POSIZIONE DI FILIUS–FILIA DIVIENE CAPO DI UNA FAMILIA PATER FAMILIAS FILIA 7 FILIUS 1 FILIUS 2 UXOR IN MANU 8 (LOCO FILIAE) FILIUS (NIPOTE) 3 FILIUS (NIPOTE) 4 FILIUS (PRONIPOTE) 5 FILIUS (PRONIPOTE) 6 I FILII ASSUMONO LA POTESTÀ SUI LORO DISCENDENTI LEGITTIMI E FORMANO NUOVE FAMILIAE PROPRIO IURE FAMILIA COMMUNI IURE TUTTI QUANTI ERANO SOTTOPOSTI AL POTERE DELLO STESSO PATER COSTITUISCONO LA FAMILIA COMMUNI IURE MATER FAMILIAS (FILIA 7) PATER FAMILIAS (FILIUS 1) FILIUS 3 FILIUS 5 (NIPOTE) PATER FAMILIAS (FILIUS 2) FILIUS 4 FILIUS 6 (NIPOTE) MATER FAMILIAS (UXOR IN MANU 8)