Quale lavoro? Autonomia e subordinazione 26.03.2015.

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Quale lavoro? Autonomia e subordinazione

Art c.c. Prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”

Prime riflessioni Sin dalle origini il diritto del lavoro accorda tutela al lavoratore subordinato, ovvero a Sotto il profilo semantico, la subordinazione evoca lo status di inferiorità e debolezza nel quale versa il prestatore di lavoro che è costretto ad alienare le proprie energie psico-fisiche ad un datore di lavoro che ne dispone secondo il proprio interesse. Ciò giustifica l’intervento del legislatore a tutela del contraente debole. Nell’evoluzione del diritto del lavoro la questione della subordinazione è sempre stata centrale, perché riguarda la ragion d’essere del diritto del lavoro ed individua l’ambito di applicazione della legislazione di protezione del contraente debole che dà senso e sostanza a questa disciplina giuridica.

..Segue.. L’elaborazione giuridica della subordinazione è relativamente recente. In mancanza di una definizione legislativa, alla fine dell’Ottocento, dottrina e giurisprudenza si limitarono a richiamare la distinzione tra locatio operarum (lavoro subordinato) e locatio operis (lavoro autonomo). Locatio operarum – Il lavoratore-locatore offre il godimento delle opere prestate continuativamente al conduttore–imprenditore. Tale continuità si identifica nella messa a disposizione delle energie, e quindi dell’attività lavorativa, da parte del lavoratore. Locatio operis – Il lavoratore si obbliga al compimento dell’opera pattuita (cosa materiale o servizio) indipendentemente dalle energie lavorative impiegate.

Orientamenti dottrinali Barassi individua il nucleo della subordinazione nel concetto di etero- direzione, ovvero il potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente il contenuto del contratto (potere direttivo). Francesco Santoro Passarelli evidenzia la necessità di assegnare il giusto rilievo all’“implicazione personale” del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro. Giuseppe Federico Mancini attribuisce rilevanza all’organizzazione qualificandola come specificazione da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti al rapporto. Il risultato dell’organizzazione dipende dal datore di lavoro ed è pertanto estraneo all’obbligazione che sorge in capo al lavoratore. Mattia Persiani ritiene la funzione propria del contratto di lavoro subordinato sia l’organizzazione. Il datore di lavoro utilizza la collaborazione del lavoratore per soddisfare l’interesse all’organizzazione del lavoro e, quindi, alla produzione.

Metodo per la qualificazione del rapporto di lavoro Sussuntivo: un rapporto può qualificarsi come subordinato solo se la fattispecie concreta risulta perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge. Tipologico (*): ai fini della qualificazione in termini di subordinazione, è sufficiente che la fattispecie concreta assomigli alla fattispecie astratta, senza richiederne l’assoluta coincidenza. (*) Quest’ultimo ritenuto più adatto ad assecondare le istanze espansive del lavoro subordinato.

il contributo della giurisprudenza La giurisprudenza ha contribuito all’affermazione del principio secondo il quale “ogni attività economicamente rilevante può essere svolta sia in forma autonoma che subordinata”, elaborando una serie di indici sussidiari rispetto all’eterodirezione:  inserimento nell’organizzazione  continuità della prestazione  collaborazione  vincolo di orario  alienità del risultato e dei mezzi di produzione  retribuzione fissa  assenza di rischio di risultato  volontà delle parti NB. Si tratta di indici esterni rispetto al contenuto dell’obbligazione di lavoro, ma pur sempre idonei a compensare un’eventuale attenuazione dell’eterodirezione nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa.

Il lavoro autonomo Tradizionalmente il lavoro autonomo ha rappresentato l’unica categoria alternativa al lavoro dipendente. In essa vi confluiscono tutte le prestazioni lavorative in cui “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art c.c.). Per lungo tempo il legislatore, se si esclude la tutela previdenziale, non ha ritenuto necessario accordare al lavoro autonomo l’apparato di garanzie del lavoro subordinato, considerando sufficiente la disciplina contenuta nel Codice civile relativa al contratto d’opera (artt c.c. e ss.). Tuttavia, la radicale trasformazione dei sistemi di produzione ha determinato una graduale emersione di modelli di collaborazione all’impresa che, seppur profondamente differenti dal prototipo standard di lavoratore subordinato, sono comunque funzionali alla realizzazione dell’interesse dell’impresa.

Il lavoro autonomo parasubordinato Alla crisi della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato si aggiunge la progressiva affermazione di una nuova categoria, la parasubordinazione, nella quale far confluire tutte le posizioni di quanti, pur collaborando all’impresa con attività “prevalentemente personale” (art c.c.), non attingono alle stesse tutele riconosciute ai lavoratori subordinati. La graduale emersione di forme di lavoro autonome che comportano un’integrazione tra prestazione lavorativa e organizzazione aziendale tale da attenuare l’assoggettamento al potere datoriale, ha determinato la crisi della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e la progressiva affermazione di una nuova categoria, la parasubordinazione, nella quale far confluire tutte le posizioni di quanti, pur collaborando all’impresa con attività “prevalentemente personale” (art c.c.), non attingono alle stesse tutele riconosciute ai lavoratori subordinati.

Il lavoro autonomo parasubordinato Sul presupposto che, in assenza di un vincolo di subordinazione, la condizione di inferiorità economica rispetto all’imprenditore sia attenuata, se non addirittura eliminata, per lungo tempo il legislatore non ha ritenuto necessario accordare al lavoro autonomo l’apparato di garanzie del lavoro subordinato. Per un primo timido riconoscimento normativo di questi nuovi modelli di collaborazione, occorrerà attendere la legge n. 533 del 1973 che, riformando il processo del lavoro, ha novellato l’art. 409 c.p.c. ed ha esteso l’applicazione del rito del lavoro anche alle controversie relative a “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato”.

Il lavoro autonomo parasubordinato Solo verso la metà degli anni novanta del secolo scorso, anche in considerazione del crescente ricorso a forme di lavoro parasubordinato, il legislatore ha previsto per questi rapporti una specifica tutela previdenziale istituendo un’apposita gestione dell’INPS (cd. gestione separata) (art. 2, commi 26-31, legge n. 223 del 1995).

Art. 61 dlgs 276/2003 modificato dalla l.n.92/2012 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Sono esclusi: agenti e rappresentanti di commercio attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' le prestazioni occasionali (rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I, ex art. 90, l. n. 289/2002 i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

Forma e contenuto Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere: a.l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro b.la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire c.il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese d.le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione e.le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto

Corrispettivo Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte da lavoratori subordinati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

diritti  Malattia e infortunio del collaboratore a progetto comportano la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo. Non comportano una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.  La gravidanza comporta la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo, e la proroga della durata del rapporto per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.  Nella riconduzione a un progetto dei contratti, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'articolo 2113 c.c.

 La mancata individuazione di uno specifico progetto fa sì che i rapporti di lavoro siano considerati di natura subordinata e a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.  Se il giudice accerta che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.  Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prestazioni rese da titolari di P.Iva (art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003 modificato.92./2012)

Tali prestazioni sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a)la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi b)il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi c)il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Tale presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a)sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività b)sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n Inoltre, tale presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

Art. 409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro [c.p.c. 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;[c.p.c. 646, 659] (…) 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Art. 49 Jobs act (Superamento del contratto a progetto) 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile.

ART. 48 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA) 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.