“ I CONTROLLI ESTERNI E GLI EVENTI STRAORDINARI ”.

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“ I CONTROLLI ESTERNI E GLI EVENTI STRAORDINARI ”

LA VIGILANZA E IL CONTROLLO GIUDIZIARIO LA VIGILANZA E IL CONTROLLO GIUDIZIARIO GESTIONE COMMISSARIALE GESTIONE COMMISSARIALE SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL’AUTORITA’ SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL’AUTORITA’

La vigilanza Trova il suo presupposto nell’art. 45 della Costituzione in cui la funzione dei controlli è specificamente messa in relazione con la funzione sociale della cooperazione e con la verifica dei requisiti della cooperazione e con la verifica dei requisiti per le agevolazioni fiscali o di altra natura, riconosciute alle imprese cooperative Trova il suo presupposto nell’art. 45 della Costituzione in cui la funzione dei controlli è specificamente messa in relazione con la funzione sociale della cooperazione e con la verifica dei requisiti della cooperazione e con la verifica dei requisiti per le agevolazioni fiscali o di altra natura, riconosciute alle imprese cooperative Solo con la Legge Delega 366/2001 si è espressamente previsto che venga riconosciuta l’applicabilità dell’art del c.c. alle coop. accanto all’ordinario controllo amministrativo anche un controllo giudiziario. Solo con la Legge Delega 366/2001 si è espressamente previsto che venga riconosciuta l’applicabilità dell’art del c.c. alle coop. accanto all’ordinario controllo amministrativo anche un controllo giudiziario.

Disciplina della Vigilanza prima del D. Lgs. 220/2002 Art c.c., il quale prevede che “le società cooperative sono sottoposte alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali”. Art c.c., il quale prevede che “le società cooperative sono sottoposte alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali”. D.lgs. C.P.S. 1577/1947 (cd. Legge Basevi) ha disciplinato le modalità ed i termini della vigilanza negli art. da 1 a 21 che delineano l’intero sistema dei controlli e formano un sistema in grado di riguardare tutti gli aspetti del mondo cooperativo esistente. D.lgs. C.P.S. 1577/1947 (cd. Legge Basevi) ha disciplinato le modalità ed i termini della vigilanza negli art. da 1 a 21 che delineano l’intero sistema dei controlli e formano un sistema in grado di riguardare tutti gli aspetti del mondo cooperativo esistente. Art. 19 della L. 413/91, lettere d) ed e) ha quindi investito gli Ispettori del Ministero del Lavoro ed i revisori delle Associazioni Nazionali di rilevanti responsabilità, imponendo nuovi e particolari obblighi di approfondimento della materia tributaria, con particolare riguardo alle violazioni tributarie che comportano, altresì, sanzioni di carattere penale. Art. 19 della L. 413/91, lettere d) ed e) ha quindi investito gli Ispettori del Ministero del Lavoro ed i revisori delle Associazioni Nazionali di rilevanti responsabilità, imponendo nuovi e particolari obblighi di approfondimento della materia tributaria, con particolare riguardo alle violazioni tributarie che comportano, altresì, sanzioni di carattere penale. Art. 19 della L. 59/92 rivisita il sistema dei controlli ordinari sulle cooperative, suddividendo le società stesse in tre distinte tipologie Art. 19 della L. 59/92 rivisita il sistema dei controlli ordinari sulle cooperative, suddividendo le società stesse in tre distinte tipologie

D.L.C.P.S. 1577/1947 (cd.LEGGE BASEVI) La vigilanza sulle cooperative è affidata al Ministero del Lavoro (attualmente Ministero delle Attività Produttive),con esclusione di : La vigilanza sulle cooperative è affidata al Ministero del Lavoro (attualmente Ministero delle Attività Produttive),con esclusione di : - Banche Popolari, Casse Rurali e Credito Cooperativo (la cui vigilanza spetta alla Banca d’Italia); -Cooperative di Assicurazioni (soggette alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive e dell’ I.S.V.A.P); -Consorzi Agrari (sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole); - Coop. Edilizie a contributo erariale (soggette alla viglilanza del Ministero dei Lavori Pubblici), -Coop. aventi sede nelle Regioni a Statuto Speciale (che esercitano direttamente la vigilanza sulle stesse).

Il sistema di vigilanza è articolato in: ISPEZIONI ORDINARIE ISPEZIONI ORDINARIE (svolte dalle Associazioni di appartenenza, o dal Ministero delle Attività Produttive in caso di coop. non aderenti) ISPEZIONI STRAORDINARIE ISPEZIONI STRAORDINARIE (svolte dal Ministero delle Attività Produttive)

ISPEZIONI ORDINARIE Hanno lo scopo di accertare prevalentemente: a) L’esatta osservanza delle norme legislative, regolametari, statutarie e mutualistiche; b) La sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura; c) Il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell’Ente; d) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’Ente; e) La consistenza patrimoniale delle attività e delle passività. L’ispettore che la esegue è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori dell’Ente Cooperativo per il suo retto ed efficace funzionamento

ISPEZIONI STRAORDINARIE Scaturiscono dalla necessità di accertare la sussistenza di determinate irregolarità a carico della cooperativa di cui il Ministero venga a conoscenza attraverso: - le risultanze delle ispezioni ordinarie; - o istanze, denunce o esposti di persone interessate al retto funzionamento della società, oppure da altra autorità amministrativa o da autorità giudiziaria.

LA RIFORMA DEL SISTEMA DI VIGILANZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE Dopo 45 anni di vita il D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (cd. L. Basevi) è stato (quasi completamente) abrogato dal D.Lgs. del 2 Agosto 2002 n. 220, attuativo della specifica delega al Governo contenuta nell’art. 7 della L. n. 142/01

Novità introdotte L. art. 1 : attribuisce al Ministero delle Attività Produttive l’attività di vigilanza su tutti gli Enti Cooperativi, comprese le Banche Popolari, le Società di Mutuo Soccorso, i Consorzi Agrari e gli Enti Mutualistici; L. art. 1 : attribuisce al Ministero delle Attività Produttive l’attività di vigilanza su tutti gli Enti Cooperativi, comprese le Banche Popolari, le Società di Mutuo Soccorso, i Consorzi Agrari e gli Enti Mutualistici; L’Attività di Vigilanza non è fine a sé stessa ma si pone come mezzo a fine: “l’accertamento dei requisiti mutualistici”, (riservando tale accertamento al Ministero stesso, con la sola eccezione delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano); L’Attività di Vigilanza non è fine a sé stessa ma si pone come mezzo a fine: “l’accertamento dei requisiti mutualistici”, (riservando tale accertamento al Ministero stesso, con la sola eccezione delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano); L’attività di Vigilanza viene espletata dal Ministero attraverso la REVISIONE COOPERATIVA e le ISPEZIONI STRAORDINARIE; L’attività di Vigilanza viene espletata dal Ministero attraverso la REVISIONE COOPERATIVA e le ISPEZIONI STRAORDINARIE; DIFFIDA : Nel Caso di irregolarità insanabili, il revisore ha la facoltà di diffidare gli Enti Cooperativi ad eliminare le stesse. DIFFIDA : Nel Caso di irregolarità insanabili, il revisore ha la facoltà di diffidare gli Enti Cooperativi ad eliminare le stesse. Art. 6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Art. 6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

LA REVISIONE COOPERATIVA L’art. 2 del D.Lgs. 220/2002 introduce il nuovo istituto della Revisione Cooperativa, (sostituendo di fatto l’ispezione ordinaria). Essa: Non si limita alla verifica della sussistenza delle sole connotazioni formali, ma anche all’accertamento dell’effettivo e prevalente svolgimento dell’attività mutualistica; Non si limita alla verifica della sussistenza delle sole connotazioni formali, ma anche all’accertamento dell’effettivo e prevalente svolgimento dell’attività mutualistica; Il comma 5 dell’art. 2, introduce la possibilità di richiedere volontariamente al competente Ministero, ovvero all’Associazione di appartenenza, la revisione, in caso di necessità per certificare il possesso dei requisiti mutualistici; Il comma 5 dell’art. 2, introduce la possibilità di richiedere volontariamente al competente Ministero, ovvero all’Associazione di appartenenza, la revisione, in caso di necessità per certificare il possesso dei requisiti mutualistici; Viene estesa anche alle Banche di Credito Cooperativo, limitatamente al rispetto delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali Viene estesa anche alle Banche di Credito Cooperativo, limitatamente al rispetto delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali

La Revisione Cooperativa E’ finalizzata a (ex. art. 4): Fornire, agli organi di direzione ed amministrazione degli Enti, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, la possibilità di ricambio della classe dirigente e l’ingresso di nuovi soci; Fornire, agli organi di direzione ed amministrazione degli Enti, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, la possibilità di ricambio della classe dirigente e l’ingresso di nuovi soci; Accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’Ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’Ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’Ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’Ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previdenziali e di altra natura Accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’Ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’Ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’Ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’Ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previdenziali e di altra natura

Riassumendo: il Revisore dovrà  accertare l’effettiva sussistenza ed applicazione dei principi mutualistici da parte delle società cooperative e, per quelle che intendano beneficiare di agevolazioni fiscali, la sussistenza di fatto della prevalenza dell’interscambio mutualistico sulla base dei criteri che verranno dettati dalla legge di riforma della disciplina delle società cooperative;  Indirizzare la società verso una sempre più corretta ed aderente applicazione dei principi mutualistici;  Accertare la consistenza dello Stato Patrimoniale dell’Ente, attraverso l’acquisizione del Bilancio d’Esercizio, della Relazione del C.d.A. e del Collegio Sindacale, nonché, ove prevista della certificazione di bilancio;  Infine, in conseguenza della L. n. 142/2001, controllare l’esistenza del Regolamento Interno previsto dall’art. 6 della legge e la correttezza e conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

La Revisione si conclude: Per le Coop. non Aderenti con: Il rilascio di un apposito “Certificato di Revisione” da parte della Direzione Provinciale del Lavoro Il rilascio di un apposito “Certificato di Revisione” da parte della Direzione Provinciale del Lavoro Per le Coop.Aderenti alle Associazioni Riconosciute con: Il rilascio di un’ “Attestazione di Revisione”. Il rilascio di un’ “Attestazione di Revisione”.

Nel caso di irregolarità Irregolarità sanabili Irregolarità sanabili Il revisore ha la facoltà di diffidare gli Enti Cooperativi alla D.P.L. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli Enti Cooperativi alla D.P.L. Irregolarità insanabili Irregolarità insanabili Proposte di provvedimento: Proposte di provvedimento: Scioglimento Liquidazione coatta amministrativa.

IL REVISORE DI COOPERATIVE L’art. 7 delinea la figura del Revisore e prevede: Per le Coop. non aderenti l’attività di revisione viene svolta dal Ministero per il tramite di propri dipendenti (pubblici ufficiali) Per le Coop. non aderenti l’attività di revisione viene svolta dal Ministero per il tramite di propri dipendenti (pubblici ufficiali) Per le Coop aderenti la revisione è affidata ai revisori delle Associazioni di appartenenza (incaricati di pubblico servizio) Per le Coop aderenti la revisione è affidata ai revisori delle Associazioni di appartenenza (incaricati di pubblico servizio)

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (art. 358 C.P.) È colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio; È colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio; Non possiede i poteri tipici della funzione pubblica, cioè: Non possiede i poteri tipici della funzione pubblica, cioè: -poteri autoritativi (non può imporre ordini alla Coop., può diffidarla ad adempiere e può informare gli uffici pubblici del comportamento della stessa); -poteri certificativi (sono le Associazioni che rilasciano l’attestato); -non concorre alla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione (l’istruttoria non termina con l’adozione di un provvedimento amministrativo da parte di un soggetto pubblico)

L’ISPEZIONE STRAORDINARIA È disciplinata dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 220/2002; È disciplinata dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 220/2002; È disposta ed effettuata dal competente Ministero sulla base di : È disposta ed effettuata dal competente Ministero sulla base di : -una programmazione di accertamenti a campione, -di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative, -ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Devono essere eseguite da funzionari del Ministero delle Attività Produttive. Devono essere eseguite da funzionari del Ministero delle Attività Produttive.

COMPITI DELL’ISPEZIONE STRAORDINARIA È l’accertamento : Dell’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; Dell’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; Della sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura; Della sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura; Del regolare funzionamento amministrativo-contabile della Coop.; Del regolare funzionamento amministrativo-contabile della Coop.; Dell’esatta impostazione tecnica e del regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dalla Coop.; Dell’esatta impostazione tecnica e del regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dalla Coop.; Della consistenza patrimoniale dell’Ente e dello stato delle attività e delle passività; Della consistenza patrimoniale dell’Ente e dello stato delle attività e delle passività; Della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e dell’effettiva rispondenza di tali rapporti al regolamento ed alle contrattazioni collettive di settore od alle tariffe vigenti; Della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e dell’effettiva rispondenza di tali rapporti al regolamento ed alle contrattazioni collettive di settore od alle tariffe vigenti;

Pubblico ufficiale Ha il potere di: Accedere presso la sede dell’Ente Coop.vo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività, anche presso i terzi; Accedere presso la sede dell’Ente Coop.vo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività, anche presso i terzi; Convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell’attività della Coop.; Convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell’attività della Coop.; Acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l’esecuzione dell’ispezione e, comunque, per un max di 30 gg.; Acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l’esecuzione dell’ispezione e, comunque, per un max di 30 gg.; Estrarre copia e riprodurre atti; Estrarre copia e riprodurre atti; Siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi. Siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

EFFETTI DELLA VIGILANZA L’art. 12 prevede che, a seguito delle risultanze emerse in sede di revisione o ispezione, il Ministero dei seguenti provvedimenti. Essi sono:  La Cancellazione dal Registro Prefettizio (laddove la coop.va si sottragga alla vigilanza o venga riscontrato il mancato rispetto delle finalità mutualistiche);  La Gestione Commissariale (quando la Coop.va non ha provveduto a rimuovere le irregolarità segnalate dal revisore o ispettore);  Lo Scioglimento per Atto dell’Autorità Governativa (quando si ritenga non possa essere conseguito lo scopo sociale o nel caso di mancato deposito, per 2 anni consecutivi, del bilancio annuale o mancato compimento degli atti di gestione);

 La Perdita della personalità giuridica per le Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi (in seguito al mancato deposito presso il tribunale nei termini prescritti e pr 2 esercizi consecutivi);  La Sostituzione dei Liquidatori ( ai sensi dell’art. 2545, in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione);  La Liquidazione Coatta Amministrativa (laddove si riscontri la sussistenza di uno stato di insolvenza)