I CONTRATTI DI LAVORO nel D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, attuativo della Legge 10/12/2014, n. 183 Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale Direzione Territoriale.

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I CONTRATTI DI LAVORO nel D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, attuativo della Legge 10/12/2014, n. 183 Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza 12 maggio 2016

Il sistema dei contratti di lavoro Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come «forma contrattuale comune» (per i nuovi assunti dal 07/03/2015 a tutele crescenti) Altre tipologie contrattuali di lavoro subordinato previste nella «disciplina organica dei contratti di lavoro» Le residuali tipologie di rapporto di lavoro autonomo Il lavoro accessorio

Scopi del decreto attuativo Rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro Riordinare i contratti di lavoro vigenti Rendere più efficiente l’attività ispettiva Promuovere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Costituisce «la forma contrattuale comune» di rapporto di lavoro (art. 1 D. Lgs. 81/2015) Diritti e tutele previsti dalla legislazione sul lavoro Assenza di durata e scadenza Tutela speciale in caso di licenziamento (per i nuovi assunti dal 07/03/2015, prevista dal D. Lgs. 04/03/2015, n. 23)

Altri rapporti di lavoro subordinato previsti dal D. Lgs. 81/2015 Contratto di lavoro a tempo parziale (part- time), a tempo indeterminato o determinato Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), a tempo indeterminato o determinato Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato o determinato Contratto di apprendistato (a tempo indeterminato)

Lavoro a tempo parziale (“Part-time”) Abrogato il D. Lgs. 25/02/2000, n. 61 Parziale conferma delle sue principali disposizioni Necessità della forma scritta ai fini della prova Necessaria indicazione della durata e dell’orario di lavoro Ruolo dei contratti collettivi Part-time orizzontale e part-time verticale Lavoro supplementare (tetto del 25%) e lavoro straordinario nel part-time Le clausole elastiche e il ruolo della certificazione

Il contratto di lavoro intermittente Contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa Svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente Ammesso per non più di 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo

Casi di ricorso al “lavoro intermittente” Condizioni oggettive: esigenze individuate dai contratti collettivi oppure, in mancanza: casi di utilizzo individuati da Decreto ministeriale (e le attività discontinue indicate dal D.M , di cui alla tabella allegata al R.D , n. 2657)? Condizioni soggettive: lavoratori con meno di 24 anni di età (prestazioni svolte entro i 25 anni) o con più di 55 anni (anche pensionati)

Lavoro intermittente: l’obbligo di comunicazione Obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente la durata di ogni singola “chiamata” o di un ciclo di prestazioni di non più di 30 giorni alla D.T.L. competente per territorio mediante sms o posta elettronica Adempimento da effettuarsi in sede territoriale Conferma della sanzione amministrativa in caso di violazione

Lavoro a tempo determinato Abrogato il D. Lgs. 06/09/2001, n. 368 Durata massima di qualsiasi contratto a termine: 36 mesi Durata massima della serie di contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore: 36 mesi (anche computando i periodi di missione)

Contratti a termine: proroghe e rinnovi Il contratto può essere prorogato fino a 5 volte (sempre entro i 36 mesi) Intervalli tra un contratto e l’altro: almeno 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o almeno 20 giorni (contratto oltre i 6 mesi) I lavoratori assunti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato Decadenza per l’impugnazione del contratto: 120 giorni dalla sua cessazione

La somministrazione Abrogati gli artt del D. Lgs. 276/2003 (attenzione, non l’art. 29!) Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato: non più del 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato: CCNL Trattamento economico e normativo dei lavoratori complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore

Somministrazione irregolare Abrogata la somministrazione fraudolenta Rimane la somministrazione irregolare: il lavoratore in questo caso può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore Rimangono anche le sanzioni amministrative pecuniarie, competente rimane la D.T.L.

Contratti di apprendistato Abrogato il Testo Unico (D. Lgs. 14/09/2011, n. 167 Rimangono le tre tipologie: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni) Apprendistato professionalizzante (18-29 anni) Apprendistato di alta formazione e ricerca (18-29 anni)

Apprendistato professionalizzante Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Scopo: conseguimento di una qualificazione professionale Destinatari: giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni Tutti i settori di attività Forma scritta del contratto ai fini della prova Durata da 6 mesi a 3 anni (5 anni nell’artigianato)

Apprendistato: vincoli Apprendisti assumibili: non oltre il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori, il rapporto non può superare il 100% Condizione: conferma in servizio nei 3 anni precedenti del 20% degli apprendisti per le aziende con almeno 50 dipendenti

I rapporti di lavoro autonomo previsti dal D. Lgs. 81/2015 (1) Le collaborazioni coordinate e continuative: ammissibilità Le collaborazioni «organizzate dal committente»: casi di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente: dal 01/01/2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato Abrogazione del contratto di lavoro a progetto (ma gli artt bis del D. Lgs. 276/2003 rimangono in vigore per la regolazione dei contratti già in atto al 25/06/2015) Mantenimento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in alcune ipotesi specificate dall’art. 2

I contratti di collaborazione ammessi Collaborazioni con discipline specifiche previste in accordi collettivi nazionali Contratti con professionisti intellettuali iscritti ad albi Collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni (fino al 01/01/2017 …..) Amministratori e sindaci, partecipanti a collegi o commissioni Prestazioni per associazioni o società sportive dilettantistiche Contratti di collaborazione certificati

I rapporti di lavoro autonomo previsti dal D. Lgs. 81/2015 (2) C’è ancora vita per le “prestazioni occasionali”? E per le prestazioni rese da autonomi in possesso di partita I.V.A.? Previsione dell’apertura di una procedura di stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (no al recesso datoriale nei 12 mesi successivi) e conciliazione a partire dal 01/01/2016, con estinzione delle violazioni, ad eccezione di quelle già accertate

Il contratto di associazione in partecipazione (artt Codice Civile) Contratto tipico Due soggetti: associante e associato Gestione dell’attività da parte dell’associante Assenza di subordinazione dell’associato Apporto dell’associato (patrimoniale e/o personale) Partecipazione agli utili da parte dell’associato Responsabilità verso i terzi dell’associante Consegna all’associato del rendiconto

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persona fisica Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica Sostituzione del comma 2 e abrogazione del comma 3 dell’art C.C. I contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste in tutto o in parte in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione

Il lavoro accessorio Prestazioni lavorative di natura subordinata o autonoma Compensi per il lavoratore non superiori ad € 7.000,00 per anno civile (limite complessivo) e ad € 2.000,00 netti riferiti ad ogni singolo committente Compenso non superiore ad € 3.000,00 per i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito

Il lavoro accessorio: la disciplina Comunicazione alla D.T.L. (novità) Estensione a qualsiasi attività prestata a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti In agricoltura: attività lavorative di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani studenti con meno di 25 anni di età Valore nominale del buono orario: 10,00 € (salvo il settore agricolo)

La nuova disciplina delle mansioni Sostituzione del testo dell’art C.C. Possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni del livello di inquadramento inferiore purchè «rientranti nella medesima categoria legale» (quadri, imp., oper.) Altri casi previsti dai contratti collettivi (tutti) Conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo In conciliazione o presso le commissioni di certificazione è possibile stipulare accordi individuali di modifica, anche della categoria legale Assegnazione definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi