PROVVEDIMENTO ISVAP 2720 2 Luglio 2009 Modifiche ed integrazioni al Reg. n. 5 del 16 Ottobre 2006.

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PROVVEDIMENTO ISVAP Luglio 2009 Modifiche ed integrazioni al Reg. n. 5 del 16 Ottobre 2006

Provvedimento 2720 Modifiche ed Integrazioni al Reg. n. 5 Secondo le previsioni dell’ art. 23 della L 28/12/2005 n. 262 che richiede all’ Isvap (e ad altre Autorità indipendenti) di sottoporre a revisione, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’ evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli associati

Provvedimento 2720 L’ esperienza applicativa e il continuo confronto con i soggetti vigilati e con le loro associazioni rappresentative hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari,senza diminuire il livello di tutela degli assicurati

Provvedimento 2720 La struttura: 34 articoli Allegati da 1 a 6 Gruppi 7 e 8 Allegati da 9 a 12

Il Provvedimento 2720 ed il confronto con il Reg. N. 5

Art 2 lettera z) Reg n. 5 z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche, individuate nell’ambito della dirigenza della società per la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonché funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società; “ z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società ”.

La modifica, proposta da Unapass ed accolta da Isvap, ha il merito di modificare la nozione di “responsabile dell’ attività di intermediazione” ricomprendendovi tutte le persone fisiche La modifica, proposta da Unapass ed accolta da Isvap, ha il merito di modificare la nozione di “responsabile dell’ attività di intermediazione” ricomprendendovi tutte le persone fisiche che, nell’ambito della società nella quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlative responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo, prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona che riveste la qualifica e la società di intermediazione

Prova di idoneità L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto.” Viene introdotta una semplificazione nelle procedure di esame per i candidati che risultino in possesso di una professionalità già acquisita sul campo

Prova di idoneità b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.”; Viene introdotta una semplificazione per i soggetti iscritti in A o B (o che abbiano già superato l’ esame relativo all’ iscrizione nelle suddette sezioni) che intendessero svolgere attività riassicurativa limitando l’ esame alle sole materie riassicurative

Prova di idoneità c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.”. La semplificazione della prova di idoneità non può avere, però, portata generale e, avendo cura della tutela dell’ assicurato e del livello di professionalità necessaria all’ esercizio dell’ attività di intermediazione, Unapass ha manifestato le proprie perplessità che Isvap ha parzialmente accolto elevando il limite temporale a tre anni ed il punteggio minimo a 70/100

Polizza di Responsabilità Civile I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, un milione di euro; b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro; b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecent o euro. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.”.

Polizza di Responsabilità Civile Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della Direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’ indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito nella medesima direttiva (pari al +12,8%)

Domanda di Iscrizione Persone Fisiche e Giuridiche La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all’allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”.

Domanda di Iscrizione Viene istituito un UNICO modello per l’ iscrizione, la cancellazione e la reiscrizione di un soggetto (persona fisica o giuridica), rispettivamente nella sezione A e in B Si passa dal concetto del singolo istituto (iscrizione, cancellazione, etc) al criterio del soggetto che fa la domanda e della sezione nella quale opera

Domanda di Iscrizione Con il medesimo criterio, l’ iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro avviene mediante redazione del modello di cui all’ allegato 3, sia per Iscrizione, Reiscrizione che per Comunicazione dell’ interruzione del rapporto di collaborazione

Domanda di Iscrizione Gli Intermediari in sezione D si iscrivono, reiscrivono o cancellano mediante redazione del modello di cui all’ allegato 4

SOGGETTI IN SEZIONE E Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all’ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo. 2. La domanda di iscrizione è redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6, secondo quanto disposto dall’articolo 28 bis.”.

SOGGETTI IN SEZIONE E Per l’ iscrizione di un soggetto alla sezione E vengono creati (oltre a i modelli 1, 2 e 4 per A, B e D) il modello 5 per l’ iscrizione non contestuale all’ intermediario per cui E lavori ed il modello 6 per l’ intermediario E che sia già iscritto al Registro da altro intermediario secondo il nuovo art. 28bis

IL NUOVO ART. 28 BIS Art. 28 bis (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E) – 1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all’ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo. 2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 25, comma Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all’allegato n. 5 bis. Si applica l’articolo 36, comma 6.”.

IL NUOVO ART. 28 BIS Vengono semplificate le procedure di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione con intermediari GIA’ iscritti in sezione E. Se un intermediario A, B o D intende avvalersi di un soggetto già iscritto in sezione E da ALTRO intermediario deve presentare domanda di iscrizione di tale soggetto con il modello 6 (con riduzione dei tempi da 90 a 45 gg)

IL NUOVO ART. 28 BIS Nel caso in cui l’ intermediario da iscrivere in E, cessi il rapporto di collaborazione con l’ intermediario A, B o D che lo aveva iscritto, questi deve comunicare l’ interruzione del rapporto di collaborazione con il modello 5bis entro 10gg In assenza di tale comunicazione è stato previsto che il soggetto iscritto in E possa informare DIRETTAMENTE l’Isvap attraverso una dichiarazione inserita nel modello 6 redatto dall’ intermediario per ilquale verrà svolta l’ attività

SOGGETTI IN SEZIONE E Coerentemente con il nuovo criterio soggettivo adottato vengono modificate tutte le norme che prevedevano la compilazione dei modelli relativi agli istituti della Cancellazione e della Reiscrizone di cui agli allegati 2 e 3 delle persone fisiche e giuridiche

PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONE Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che: a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal presente Regolamento; b) ricorrano le condizioni previste dall’articolo 27, comma 1, lettera a); c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo gli schemi previsti per l’iscrizione in tale sezione. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all’ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l’impresa o l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l’interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell’allegato n. 9.”;

PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONE Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all’ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l’interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell’allegato n. 9.”.

PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONE Vengono semplificate e rese più agevoli le norme in tema di passaggio ad altra sezione del Registro Vengono semplificate e rese più agevoli le norme in tema di passaggio ad altra sezione del Registro Viene introdotto un modello Unico per il passaggio di sezione (allegato 9)

ATTIVITA’ NEGLI STATI MEMBRI Viene creato un modello semplificato per l’ esercizio dell’ attività negli Stati membri(allegato 10)

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Viene elevato a 20 gg lavorativi il termine entro il quale gli intermediari devono comunicare : Le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione; L’ inizio dell’ inoperatività per i soli A e B Sabato è da considerarsi giornata lavorativa

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Sono state escluse le comunicazioni ritenute non più rilevanti e relative : ai luoghi di conservazione della documentazione Alla denominazione delle Imprese per le quali gli Intermediari svolgono attività negli Stati membri

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Rimangono limitate a 5gg lavorativi le comunicazioni relative alla perdita di taluno dei requisiti necessari per l’ iscrizione per le quali sussiste per Isvap esigenza di maggior tempestività nell’ acquisizione delle informazioni

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all’allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.”

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE modalita’ in formato elettronico Le informazioni di cui alle tabelle dell’allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all’ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.”

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Viene inserito l’ esonero per inoperatività temporanea Se tale inoperatività è superiore ad 1 anno è necessario che l’ aggiornamento abbia le caratteristiche di cui all’ art. 38 comma 1 (30 ore di cui 15 in aula).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Viene inserito l’ esonero dall’ aggiornamento professionale nei casi di: GravidanzaParto Adempimento paternità o maternità in presenza di figli minori Grave malattia o infortunio

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE L’esonero, in caso di gravidanza, compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L’esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell’attività, gli intermediari A,B o D devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma (30 ore di cui 15 in aula).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l’attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti. Viene abrogato il periodo dell’ art. 42 indicato in quanto mero errore formale occorso nella precedente redazione

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La modifica è volta a rettificare un mero errore formale. Infatti, gli addetti interni degli intermediari iscritti nella sezione E, in quanto comunque operanti all’esterno dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D per il quale l’intermediario iscritto in E svolge l’attività,devono essere anch’essi iscritti nella sezione E del Registro, (cfr. art. 4, comma 2, ultimo trattino, del Regolamento). Conseguentemente, a tali addetti interni si applicano le previsioni generali relative agli iscritti nella sezione E recate dall’art. 21 del Regolamento che attribuiscono l’accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità all’intermediario iscritto in A, B o D e dispongono che i corsi di formazione sono tenuti ed organizzati a cura degli intermediari per i quali gli iscritti in E operano o delle relative imprese preponenti.

Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico conferito a soggetti iscritti nella sezione A Viene inserito nel Regolamento un nuovo articolo 44 bis

1. Nel caso in cui l’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività

Può assumere la gestione diretta dell’attività a condizione che: a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di intermediazione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’ISVAP entro i successivi dieci giorni; b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di intermediazione al di fuori dei propri locali

2. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro. 3. L’ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma L’impresa preponente comunica all’ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di intermediazione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto,nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet. 5. L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L’ISVAP provvede alla cancellazione d’ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.6. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario il cui rapporto si è sciolto, l’ISVAP provvede alla cancellazione d’ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.”.

Art. 44 bis Tale articolo è finalizzato a dettare disposizioni in materia di scioglimento dell’ incarico conferito a soggetti in sezione A a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’ impresa. L’ effettiva sussistenza di tali circostanze è verificata dall’ ISVAP

Art. 44 bis Si disciplinano le condizioni e le modalità di esercizio dell’ attività in attesa di conferimento dell’ incarico ad altro intermediario Viene disciplinata la gestione diretta e l’ assunzione della responsabilità da parte dell’ impresa in relazione all’ operato dei collaboratori

PAGAMENTO IN CONTANTI Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. All'articolo 47, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: “cinquecento euro annui” sono sostituite dalle parole: “settecentocinquanta euro annui”. Viene elevato il limite massimo del pagamento in contanti

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Viene meno l’ obbligo di consegna del modello 7A in occasione del primo contatto con il contraente Si stabilisce che il modello 7A venga consegnato, al pari del 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta La richiesta del preventivo r. c. auto di per sé, salvo che non sia seguita dalla immediata sottoscrizione del contratto, non richiede la consegna dei predetti modelli.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Il modello 7A e 7B vengono dunque consegnati contestualmente Il modello 7B Il modello 7B è aggiornato ad ogni variazione dei dati in esso contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati (non si consegna quindi se i dati iniziali non sono variati)

SEPARAZIONE PATRIMONIALE Viene innalzato il limite temporale massimo di versamento delle somme percepite dagli assicurati da 5 a 10 gg Viene consentito che il versamento possa essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti

SEPARAZIONE PATRIMONIALE Viene recepito il disposto della modifica apportata all’ art. 117 del CdA dalla Finanziaria 2007, consentendo agli Intermediari iscritti in A, B e D di stipulare una fidejussione bancaria in alternativa al conto corrente separato La fidejussione non necessita preventiva autorizzazione da parte delle Imprese e deve essere “a prima richiesta”

CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA Nel caso di polizze collettive la consegna dell’informativa precontrattuale anche agli assicurati comporta un impiego di mezzi e risorse sproporzionato rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti dalla norma sia per l’elevato numero degli assicurati presenti in detti contratti che per l’impossibilità di costituire con questi ultimi un contatto diretto. Pertanto, viene prevista una nuova formulazione del comma che preveda, per tutte le polizze collettive, che l’obbligo di consegna della documentazione di cui all’articolo 49 si consideri assolto mediante consegna della stessa al contraente, che a sua volta è tenuto a consegnarla agli assicurati.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Viene meno l’ obbligo di comunicazione del luogo di conservazione Viene meno l’ obbligo di conservazione della corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all’ attività di intermediazione svolta Viene inserito l’ obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero dall’ aggiornamento professionale

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A DISTANZA Vengono modificati i riferimenti normativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 tenuto conto dell’ intervenuta abrogazione di tale decreto e dell’ inserimento delle previsioni nello stesso contenute nel Codice del Consumo

ILLECITI DISCIPLINARI Il sistema sanzionatorio è fondato sul principio della tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare e presuppone una valutazione in astratto della gravità del comportamento posto in essere dall’intermediario introducendo la sanzione base della radiazione nei casi in cui l’intermediario abbia posto in essere comportamenti di eccezionale gravità. Ciò non esclude che, in applicazione di un principio generale posto a tutela dell’incolpato di corrispondenza tra violazione e sanzione, in sede di individuazione della sanzione quest’ultima sia graduata in funzione delle responsabilità emergenti dalle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto (cfr. art. 62, comma 3).

ILLECITI DISCIPLINARI Si modifica l’ art. 62 disponendo la radiazione anche in caso di : 3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;”; 2) il punto 5) è sostituito dal seguente: “5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall’articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall’articolo 54 bis;”; 3) dopo il punto 5) è inserito il seguente: “5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all’articolo 54;”;

ILLECITI DISCIPLINARI Per :” Per :” rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;” ci si riferisce non alla falsificazione materiale di documentazione contrattuale (che rientrerebbe già nel disposto del punto sub 2)) ma all’ipotesi in cui vengano rese false attestazioni nella fase dell’offerta o dell’esecuzione del contratto, quali ad esempio, il possesso da parte del cliente dei requisiti per beneficiare di particolari sconti.

ILLECITI DISCIPLINARI Si modifica l’ art. 62 disponendo la censura anche in caso di : “10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 bis;”; 10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall’articolo 54, comma 2;”; 3) dopo il punto 15) è aggiunto il seguente: “16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all’assicurato in assenza dell’attestato dello stato di rischio o dell’acquisizione dei dati inerenti all’identità del contraente e, se persona diversa, dell’intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all’assicurato in base ai dati risultanti dall’attestato dello stato di rischio o relativi all’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa;”.

Entrata in vigore Gli articoli 1, 2, 16, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5, e gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), si applica alle sessioni di esame indette a partire dal 1° febbraio Le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 1, lettera a), punto 6 e lettere b), c) d) e) ed f), 30, 31 e 32 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° ottobre Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), del presente Provvedimento si applicano con riferimento ai conferimenti, alle variazioni e alle cessazioni di incarichi agenziali o di incarichi per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa intervenute a partire dal 1° ottobre 2009.