1 Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore.

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1

Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. parte privata parte pubblica 2

Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 3

Tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. sede dove si svolge effettivamente l’attività amministrativa e di direzione Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. 4

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7. Necessaria però una vera e propria sede secondaria 5

15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti. 6

15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1. 7

Decisione:- sentenza che dichiara il fallimento -decreto che rigetta il ricorso per dichiarazione di fallimento -decreto di archiviazione -provvedimento che dichiara l’incompetenza 8

La sentenza dichiarativa di fallimento contiene: - nomina dei principali organi della procedura (giudice delegato e curatore) - ordine al fallito di depositare, entro 3 giorni, bilancio e scritture contabili e fiscali obbligatorie, l’elenco dei creditori - la fissazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima udienza di verifica dei crediti che deve avvenire entro 120 giorni dal deposito sentenza - l’assegnazione ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del fallito del termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo 9

10

L’art. 17 L.F. dispone che la sentenza entro il giorno successivo al deposito in cancelleria: 1. sia notificata al debitore (per intero) su richiesta del cancelliere (art. 137 c.p.c.), presso il domicilio eletto nell’istruttoria prefallimentare; 2. sia comunicata (per estratto) tramite biglietto di cancelleria o a mezzo telefax o posta elettronica (art. 136 c.p.c.) al PM, al curatore e al richiedente il fallimento; 3. sia annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i suoi effetti tra le parti dalla data della sua pubblicazione (deposito cancelleria), nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. 11

Il Tribunale può rigettare nel merito il ricorso per la dichiarazione di fallimento, con decreto motivato, quando ritenga che non sussistano i presupposti richiesti dalla legge (art. 22 L.F.). 12

Il Tribunale emana il decreto di archiviazione quando il creditore ricorrente ritira il ricorso per dichiarazione di fallimento con un atto, indicato come istanza di desistenza, poiché : ha ottenuto il soddisfacimento totale o parziale del proprio credito; rinuncia. 13

Il Tribunale può ritenere anche d’ufficio la propria incompetenza emettendo un provvedimento esplicito. In questo caso, il Tribunale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente (art. 9 bis L.F.). 14 Si ritiene che il provvedimento possa essere assunto con decreto ovvero con sentenza, anche se vi è disaccordo in ordine ai mezzi di impugnazione che possono essere utilizzati al riguardo.

15

Legittimati: debitore oltre che qualunque altro soggetto interessato (Art. 18 L.F.) Strumento:reclamo (Art. 18 L.F.) Giudice:Corte d’Appello Termine: entro 30 giorni dalla notifica ovvero dalla data di iscrizione nel registro delle imprese E’ previsto che la parte, che propone l’impugnazione, possa chiedere la sospensione in tutto o in parte della liquidazione dell’attivo (Art. 19 L.F.). La Corte d’Appello decide sul reclamo con sentenza. Può accogliere il ricorso e, quindi, revocare il fallimento oppure può rigettare il reclamo e, dunque, confermare il fallimento. La sentenza della Corte d’Appello è impugnabile in Cassazione nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione. 16

L’accoglimento del ricorso con cui è stata impugnata la sentenza comporta la revoca del fallimento. Effetti della revoca: restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento riacquistano la pienezza dei loro effetti gli atti, la cui inefficacia sia stata attuata in via automatica con la dichiarazione di fallimento (Artt. 64 e 65 L.F.) ove sia stata giudizialmente dichiarata attraverso l’esperimento della revocatoria fallimentare permangono gli effetti degli atti di diritto sostanziale che si sono realizzati a favore dei terzi (come ad esempio l’interruzione della prescrizione) l’ex fallito riacquista tutte le capacità compresa quella processuale vengono eliminati tutti gli effetti negativi per i creditori (es. sospensione degli interessi dei loro crediti). 17

Legittimati : creditore ricorrente o P.M. Giudice: Corte d’Appello Termine:30 giorni dalla comunicazione La Corte d’Appello, con decreto, può disporre il rigetto del reclamo o rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di rigetto del reclamo non ha carattere di definitività e non preclude la riproposizione al Tribunale della domanda di fallimento. 18

Regolamento (istanza che impugna pronuncia sulla competenza) Facoltativo Necessario (art. 42 c.p.c.) (art. 43 c.p.c.) L'istanza di regolamento si propone con ricorso alla Corte di Cassazione al fine di risolvere in modo definitivo un conflitto tra i differenti giudici di merito, che possono essere ritenuti competenti, la pronuncia ha natura sostitutiva. 19