Diritto privato Mora ed inadempimento
Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità di accesso ai magazzini del creditore ove il debitore è tenuto a consegnare la merce), a seguito del compimento, da parte del debitore, di un’offerta nei modi indicati dalla legge si producono gli effetti della mora del creditore
Mora del creditore Effetti: Il debitore non risponde dei danni da inadempimento Il debitore può chiedere al creditore il risarcimento dei danni da lui patiti Il debitore non deve interessi o frutti della cosa da consegnare Il rischio da impossibilità sopravvenuta, in caso di prestazioni corrispettive, è a carico del creditore il debitore è liberato dall’obbligazione pur conservando il diritto alla controprestazione.
Mora del debitore Il debitore è in mora quando ingiustificatamente non esegue la prestazione nel termine stabilito Occorre inoltre che la prestazione sia ancora possibile (non lo è ove il termine sia essenziale) e che possa essere tardiva (non possono esserlo le obbligazioni di non fare).
Mora del debitore Gli effetti della mora scattano automaticamente solo in alcuni casi di cui all’art. 1219: 1) quando il debito deriva da fatto illecito ; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta Si aggiunga quanto previsto agli artt. 3-4 DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 e l’art. 62 L. 27/2012 sui contratti agroalimentari (v. infra tutela creditore debole).
Mora del debitore La regola generale di cui all’art. 1219, 1 è che “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
Mora del debitore Effetti della mora: - Risarcimento del danno. - Per le obbligazioni pecuniarie interessi moratori che hanno una funzione sanzionatorio/risarcitoria. Può essere previsto un risarcimento ulteriore ex art nel caso in cui, ad esempio, si abbia una svalutazione monetaria superiore al tasso di interessi. - Passaggio del rischio per impossibilità sopravvenuta al debitore. - Interruzione della prescrizione
Mora del debitore Si ha purgazione della mora (cessazione della mora) quando è compiuto un atto idoneo a cancellarne o interromperne gli effetti. Esempi: - Pagamento da parte del debitore (comprensivo di quanto maturato a suo carico in conseguenza della mora). - Atto del creditore con cui si ponga fine agli effetti della mora rimettendo in termini il debitore.
Inadempimento L’inadempimento radicale dà luogo ad una alternativa per il creditore: Se il creditore ha ancora interesse alla prestazione esecuzione in forma specifica Se il creditore non ha più interesse risarcimento del danno (se poi vi è a monte un contratto si potrà avere risoluzione a norma degli artt ss. v. infra)
Esecuzione in forma specifica art – Obbligo di consegna Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile
Esecuzione in forma specifica Art obblighi di fare Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. Per l’obbligo a contrarre una specifica previsione è contenuta all’art. 2932
Esecuzione in forma specifica Art obbligo di non fare Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo [612 ss. c.p.c.]. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.
Espropriazione forza Si tratta di una misura volta a realizzare gli interessi del creditore in caso di debiti pecuniari. Essa consiste nella vendita dei beni del debitore in modo da ricavare un prezzo che verrà attribuito al creditore nella misura del credito (art ss.).
Responsabilità per inadempimento In base all’art. 1218: “Il debitore che non esegue esattamente (inadempimento radicale, inesatto ovvero non conforme agli standard quantitativi o qualitativi) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Responsabilità per inadempimento Determinazione dell’entità del danno: - Giudiziale - Stragiudiziale ex post - Convenzionale attraverso la previsione pattizia di una clausola penale
Responsabilità per inadempimento Clausola penale: Art La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno
Responsabilità per inadempimento Autonomia delle parti nella determinazione della penale e poteri del giudice Ex art La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all' interesse che il creditore aveva all'adempimento
Responsabilità per inadempimento Autonomia delle parti e responsabilità Ex art E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.