ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Diversità aliquote Lettura Busta paga Agevolazioni contributive
BUSTA PAGA E CONTRIBUTI La busta paga è un documento che il datore ha l’obbligo di consegnare al lavoratore: indica per un determinato periodo (di norma ogni mese) la retribuzione percepita nonché le ritenute fiscali e previdenziali consente al lavoratore di verificare se i contributi sono stati versati all’ente previdenziale Il datore di lavoro deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza il libro unico del lavoro per verificare il rispetto degli obblighi previdenziali, fiscali e amministrativi (introdotto dal d.lgs. N. 112/2008 per sostituire il “libro paga” e il “libro matricola”) La Retribuzione “netta” (corrisposta in busta paga) risulta dalla sottrazione delle trattenute fiscali e previdenziali effettuate sulla Retribuzione “lorda”. Ai fini pensionistici, l’onere grava per 2/3 sul datore di lavoro e per 1/3 sul lavoratore (9,49% per l’industria, 9,19 per le imprese artigiane). Nell’ambito delle assicurazioni c.d. minori (disoccupazione, malattia, assegni familiari, ecc.), l’onere grava sul datore di lavoro l’ammontare dei contributi varia per via della frantumazione del sistema previdenziale: per i lavoratori di determinate imprese sono previste delle tutele (i datori versano i rispettivi contributi), mentre per altri no, Ad es. Cassa Integrazione (sospensioni di lavoro per motivi economici). A ciò si aggiunge per il datore di lavoro : – L’accantonamento del TFR (6,91% retribuzione lorda) – oppure, se il lavoratore ha aderito alla previdenza complementare, il versamento del TFR a un fondo pensione eventualmente accompagnato da un’ulteriore contribuzione del datore e/o del lavoratore.
Calcolo Premio Inail L’onere sociale relativo all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali grava sul datore di lavoro. – N.B.: nell’ambito del lavoro a progetto (parasubordinato), il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del commitente Il premio da versare all'INAIL si determina applicando alle retribuzioni imponibili dei lavoratori interessati il tasso comunicato dall'Istituto L'INAIL comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al datore di lavoro il tasso di premio da applicare per l'anno successivo. Il "tasso di premio" dipende dal livello medio nazionale di rischiosità della lavorazione svolta dall'azienda e dal livello di rischio esistente nell'azienda. – Il primo è espresso dal "tasso medio nazionale" corrispondente alla lavorazione svolta ed è indicato, per la lavorazione stessa, nell'ambito di ciascuna "Tariffa dei premi“: in ogni macro-settori, per ogni lavorazione corrisponde una voce di rischio (es. 0121) dalla quale si deriva un “tasso” da applicare alla retribuzione imponibile (ad es. 34 per mille) – l secondo è determinato in relazione a parametri oggettivi preindividuati (situazione dell'azienda in relazione alle misure di sicurezza e prevenzione; presenza di eventi indennizzati) che possono comportare l'aumento o la riduzione del "tasso medio nazionale" (cosiddette oscillazioni). Se esistono più lavorazioni, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio. Sull’ammontare del premio si aggiungono 2 addizionali: – 1% Addizionale ANMIL: E' il contributo dovuto dai datori di lavoro all'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) per corsi di addestramento, riqualificazione degli invalidi – Addizionale relativa all’indennizzo del danno biologico
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Gli interventi legislativi (da ultimo misure anticrisi del 2009) si sono stratificati nel tempo per dare vita ad una moltitudine di incentivi di vario tipo, che sostengono l’occupazione di determinati categorie di soggetti, a volte con riferimento a determinate zone geografiche o settori di attività panorama frastagliato che manca di coerenza e necessità di una revisione organica. Questi incentivi non avvengono solo sotto forma di agevolazioni contributive, possono anche prendere la forme di incentivi economici (sulla retribuzione), fiscali, o ancora vantaggi normativi (sul piano dell’applicazione delle regole sul contratto individuale del lavoro) insieme di variabili che i datori di lavoro possono prendere in considerazione nel momento dell’assunzione e che rispondono a obbiettivi di politica economica dello Stato. N.B.: all’incentivo contributivo non corrisponde necessariamente un finanziamento statale, il quale avviene ad esempio attraverso i contributi figurativi, o la fiscalizzazione degli oneri sociali per determinati settori e in determinate zone geografiche (mezzogiorno) il vantaggio contributivo può quindi tradursi per il lavoratore in un indebolimento del montante contributivo individuale a fini pensionistici nonché nell’impossibilità di accedere ala tutela (ad. es disoccupazione per gli apprendisti). Inoltre, il lavoratore non ne trae nessun vantaggio se l’abbattimento contributivo riguarda solo la parte di contributi dovuti dal datore di lavoro.