LA CITTADINANZA EUROPEA Dott.ssa Chiara Cipolletti Università di Teramo 12 maggio 2015.

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LA CITTADINANZA EUROPEA Dott.ssa Chiara Cipolletti Università di Teramo 12 maggio 2015

Riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri in materia di cittadinanza Limiti derivanti dal diritto dell’Unione europea al potere degli Stati di attribuire la cittadinanza Limiti derivanti dal diritto dell’Unione europea al potere degli Stati di revocare la cittadinanza

ART. 9 TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

ART. 20 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA “È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.”

Cittadinanza europea deriva automaticamente dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro

Dichiarazione n. 2 annessa al Trattato si Maastricht “Ogniqualvolta nel Trattato … si faccia riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato”.

Consiglio Europeo di Edimburgo dicembre del 1992: “Le disposizioni della Parte Seconda del Trattato (Maastricht) riguardanti la cittadinanza dell’Unione conferiscono ai cittadini degli Stati membri diritti e tutela complementari … la questione se una persona abbia la cittadinanza di uno Stato membro è definita esclusivamente in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato”

I modi di acquisto della cittadinanza negli Stati membri Criteri che operano automaticamente -Ius sanguinis -Ius soli -Iuris communicatio -Beneficio di legge Criteri che operano in base a una valutazione discrezionale dello Stato -Naturalizzazione

Ius sanguinis: cittadinanza acquisita per discendenza, nascita da padre cittadino o se padre è ignoto o apolide, da madre cittadina Non importa se figlio sia legittimo o naturale. Regola si applica anche se riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione avvenga in epoca successiva alla nascita, purché prima del raggiungimento della maggior età.

Ius soli: cittadinanza acquisita per nascita nel territorio dello Stato indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori Criterio presente soprattutto negli Stati a forte carattere immigratorio o con problemi demografici (Stati Uniti, Canada; in Italia il criterio si applica solo in circostanze eccezionali)

Iuris communicatio: cittadinanza acquisita per comunicazione da un membro della famiglia all’altro es. tipico donna straniera apolide che si unisce in matrimonio con un cittadino ratio: unità della cittadinanza del nucleo familiare

Beneficio di legge: acquisizione della cittadinanza per il concorrere di più elementi o condizioni previsti dalla stessa legge es. servizio militare di straniero o apolide nello Stato, residenza in Italia di straniero per lungo periodo

Naturalizzazione: concessione della cittadinanza da parte dello Stato previa istanza dell’interessato Es. in caso di residenza sul territorio per lungo periodo insieme con il ricorrere di altre condizioni (nascita nel territorio dello Stato, apolidia, discendenza da genitori italiani, ect.)

In Italia l’attribuzione della cittadinanza è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91

ESISTONO LIMITI AL POTERE DEGLI STATI DI ATTRIBUIRE E REVOCARE LA CITTADINANZA? QUALI?

LIMITI ALLA LIBERTA’ DEGLI STATI NELL’ ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA SONO STATI ELABORATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Corte di Giustizia 7 luglio 1992 causa C-396/90 Micheletti e altri c. Delegación del Gobierno en Cantabria

Il Sig. Micheletti possiede la doppia cittadinanza italiana e argentina Il Ministero spagnolo riconosce al Sig. Micheletti il titolo di odontoiatra ottenuto in Argentina e in seguito la tessera provvisoria di residente comunitario il Sig. Micheletti chiede di potersi stabilire in Spagna come odontoiatra. La richiesta viene respinta e il sig. Micheletti propone ricorso al giudice del rinvio

il rigetto dell'amministrazione spagnola si fondava sull'art. 9 del Codice civile spagnolo ai cui sensi, in caso di doppia cittadinanza, che non sia quella spagnola, deve prevalere quella corrispondente alla residenza abituale del- l'interessato prima del suo arrivo in Spagna, ossia, nel caso di specie, la cittadinanza argentina.

Il Giudice del rinvio sottopone la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia: Se il diritto dell’Unione europea e le relative disposizioni di diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone e di libertà di stabilimento possano interpretarsi nel senso che sono compatibili con una normativa interna che non riconosca i " diritti comunitari " inerenti allo status di cittadino di un altro Stato membro della CEE solo per il fatto che l'interessato possegga contemporaneamente la cittadinanza di un paese terzo e questo sia stato il luogo della sua residenza abituale, della sua ultima residenza o della sua residenza effettiva, e pertanto consentano l'applicazione di detta normativa

Punto 10 “La determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario ”. Nel caso Rottmann l’Avvocato generale Poiares Maduro afferma che devono essere rispettate tutte le norme dell’ordinamento europeo, non solo i principi generali del diritto e i diritti fondamentali.

Non spetta, invece, alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato. es. la residenza abituale dell'interessato sul territorio dello Stato di cittadinanza.

Punto 14 Qualora gli interessati presentino uno dei documenti di cui alla direttiva 73/148/CEE al fine di provare il loro status di cittadini di uno Stato membro, gli altri Stati membri non hanno il diritto di contestare detto status per il solo motivo che gli interessati siano simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo la quale, in forza della legislazione dello Stato ospitante, prevale su quella dello Stato membro.

La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

Rispetto del diritto comunitario: non si fa riferimento a delle imposizioni derivanti da norme di armonizzazione ma a possibili limitazioni della competenza statale derivanti dal diritto dell’Unione e dai principi fondamentali. tra questi emerge, ad esempio, la necessità di garantire la parità fra i sessi, nel caso Airola (1975) la Corte ha spiegato che sono inaccettabili i criteri di attribuzione della cittadinanza che non rispettino il divieto di discriminazione. (Nel caso di specie la cittadinanza italiana, imposta alla ricorrente a seguito di matrimonio, era stata ritenuta irrilevante nell’ambito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario e riguardante il trattamento economico dei funzionari, in quanto, riconoscendo quale criterio attributivo della cittadinanza una discriminazione tra i coniugi operata in funzione del sesso, venivano violati dei principi fondamentali del diritto dell’Unione)

Il criterio di effettività (sentenza Nottebohm, 1955) Elaborato dalla Corte Internazionale di Giustizia, la quale ha ritenuto che la cittadinanza deve essere espressione di un legame effettivo, concreto e attuale tra il cittadino e lo Stato di cittadinanza (genuine link).

La Corte di Giustizia ha escluso che l’effettività costituisse un limite al potere normativo degli Stati in materia di cittadinanza: non si può subordinare il riconoscimento dei diritti derivanti dall’ordinamento della Comunità a condizioni ulteriori rispetto al mero possesso della cittadinanza di uno Stato membro.(Micheletti, punto 10) ratio: garantire il godimento effettivo delle libertà derivanti dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione ed evitare che tale godimento potesse essere compromesso dalla presenza di ulteriori requisiti cui subordinarlo

Il caso di Malta Il governo maltese decide nel 2013 di emendare il Malta citizenship Act e di prevedere la concessione della cittadinanza per naturalizzazione a coloro che aderiscono a un programma di investimenti finalizzato al sostegno dell’economia pubblica con un versamento di 650,000 euro più acquisto di obbligazioni quinquennali per investimenti su mercati mobiliari e immobiliari locali. Contributi agevolati di minor entità erano previsti per familiari di investitore che intendessero acquistare la cittadinanza.

Requisiti minimi richiesti: non essere stati imputati davanti alla Corte penale internazionale Non essere iscritti nei registri dell’Interpol Non aver avuto procedimenti penali per altri reati particolarmente gravi o puniti con un periodo di reclusione superiore ad un anno

Il principio di leale cooperazione art. 4, par. 3 TUE “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.”

Secondo parte della dottrina, in materia di cittadinanza tale principio comporta il dovere degli Stati membri di consultare e informare l’Unione europea prima di adottare provvedimenti di concessione o revoca della cittadinanza che possano avere effetti nell’ambito dell’UE

REVOCA DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Corte di Giustizia 2 marzo 2010 Causa C-135/08 Janko Rottmann c. Freistaat Bayern

Il Sig. Rottmann nasce in Austria ed è cittadino austriaco. Dopo aver trasferito il proprio domicilio in Germania nel 1995, nel 1999 acquista per naturalizzazione la cittadinanza tedesca. In conseguenza della naturalizzazione perde la cittadinanza austriaca. Nello stesso anno le autorità tedesche vengono informate da quelle austriache che sul Sig. Rottmann gravava un mandato di arresto ed era già stato sottoposto ad azione penale in Austria Le autorità tedesche revocano la naturalizzazione al Sig. Rottmann per aver ottenuto fraudolentemente la cittadinanza tedesca, celando che nei suoi confronti era stata avviata un’istruttoria penale in Austria

Nel ricorso avverso il provvedimento di revoca la Corte amministrativa del land di Baviera ritiene che la revoca della naturalizzazione è compatibile con il diritto tedesco anche nel caso in cui il provvedimento, divenuto definitivo, avesse l’effetto di rendere il ricorrente apolide Contro tale sentenza il sig. Rottmann propone ricorso per Cassazione

Questione pregiudiziale: Se diritto dell’Unione osti a che uno Stato membro revochi a un cittadino la cittadinanza di tale Stato acquisita fraudolentemente, quando tale revoca privi l’interessato del suo status di cittadino dell’Unione, rendendolo apolide, in quanto l’acquisizione di detta cittadinanza aveva determinato la perdita della cittadinanza del suo stato di origine

NB tutti i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte e la Commissione fanno notare che le norme sull’acquisizione e la revoca della cittadinanza rientrano nelle competenze degli Stati membri. Secondo tali pareri si tratta di UNA SITUAZIONE PURAMENTE INTERNA, priva di qualsiasi collegamento con il diritto dell’Unione. La circostanza che il cittadino abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione prima della naturalizzazione non varrebbe per sé sola a costituire un elemento trasfrontaliero atto ad assumere un ruolo rispetto alla revoca della naturalizzazione.

Cos’è una situazione puramente interna? elementi della situazione circoscritti a un unico Stato (=assenza di elementi di estraneità) Due accezioni: La materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato

Spetta al giudice del rinvio verificare se la decisione di revoca in questione nella causa principale rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato in rapporto al diritto dell’Unione

La Corte di Giustizia elabora i criteri di cui il giudice nazionale deve tener conto nel bilanciamento tra la necessità di garantire lo status di cittadino europeo e quella di tutelare gli interessi del proprio Stato membro:

1)gravità dell’infrazione commessa dall’interessato 2) tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca 3)possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza d’origine

Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità.

conclusioni Competenza in materia di attribuzione e revoca della cittadinanza nazionale/europea spetta agli Stati membri Limiti a tale competenza derivano dal diritto dell’Unione europea

Prospettive future L’Unione europea potrà in futuro conferire la cittadinanza in base a criteri autonomi? Nel corso del Consiglio europeo di Tampere nel 1999 si è prospettata l’idea di un’attribuzione della cittadinanza europea in base al criterio della residenza stabile e continuata.

FINE!! Grazie per l’ attenzione !!