Dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 1 Le domande fondamentali – le premesse di carattere normativo.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO A COSA SERVE ?
Advertisements

NEGOZIAZIONE PER PROPRIO CONTO
Il principio di sussidiarietà orizzontale
Appello al Pubblico Risparmio: nozioni essenziali
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NELLUE La Direttiva CE 2006/123 Michele Colucci Università degli Studi di Salerno.
Società di gestione del risparmio (SGR)
Copyright © 2011 The McGraw-Hill Companies, Srl Economia degli intermediari finanziari 3ed Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara.
LE POLITICHE DEL LAVORO Una classificazione
Mercati finanziari Lezioni introduttive.
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE.
Corso di Economia e Gestione delle Imprese IIUniversità Carlo Cattaneo - LIUCLezione 4 1 I SOGGETTI DEL MERCATO FINANZIARIO. (seconda parte)
Gestione collettiva del risparmio
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
La tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari
Avv. Salvatore Providenti
LE IMPRESE RICETTIVE IL RAPPORTO TRA ALBERGATORE E CLIENTE.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Università Magna Græcia di Catanzaro MANSIONI E INQUADRAMENTO
Il diritto di recesso La vendita diretta a domicilio Diritto Fine
IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ECONOMIA - Competizione per acquisire beni o servizi: - 1) Competizione spontanea = confronto tra domanda e offerta.
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
Nuovo codice doganale comunitario, un’opportunità ?
Corte cost. Sent. 389/1989 qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del.
Principi normativi: ambito europeo e nazionale. 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Giornate formative per gli UPC Giugno - Luglio.
La regolamentazione del sistema finanziario e gli impatti sulle strategie gestionali SISS Rovereto.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Lezioni dEuropaLezioni dEuropa LUnione Europea. Origini e sviluppi 27 ottobre 2012 Le competenze dellUnione Europea Dott. Marco Baldassari Professore a.
Attività radiotelevisiva e Comunità europea L'attività radiotelevisiva è stata a lungo al di fuori del raggio d'azione della Comunità europea, rimanendo.
Tutela della concorrenza IN UN SISTEMA DI ECONOMIA DI MERCATO CHE ALLOCA EFFICIENTEMENTE LE RISORSE, LE IMPRESE MENO EFFICIENTI CEDONO IL PASSO A QUELLE.
DIRITTO INTERMEDIARI FINANZIARI
intese abusi della posizione dominante
La Qualità Redatto da: Baiardo Silvia Veronese Alessandro.
1 IX. Contratti (1)  Moduli convenzionali, diritto amministrativo e diritto privato  Contratti e accordi:  Espressione di poteri diversi  Diversa rilevanza.
La contrattazione elettronica della p.a. Prof. Daniela Memmo 3 febbraio 2004 Dottorato di diritto dell’informatica ed informatica giuridica.
Lezione n. 10 Il codice per le comunicazioni elettroniche.
Liuc - EASI Diritto privato Prof. Rita Lorenza Crocitto
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
Di cosa parliamo quando parliamo di politica di cooperazione allo sviluppo (CSV) ? Come collochiamo la Politica di CSV dell’UE nell’ambito dell’ordinamento.
Diritto Stato, servizi, imprese. I servizi pubblici tra regolazione ed erogazione Unità 11.
Università di Pavia I DIRITTI DISCENDENTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA DIRITTI DI VOTO NELLO STATO DI RESIDENZA PROTEZIONE DIPLOMATICA DA PARTE DI AUTORITA’
Corso di Laurea Magistrale, a.a Silvia Borelli Lezione V.
Lezione 23 L’Appello al pubblico risparmio può avvenire in due modi:
Le fonti del turismo.
Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento
Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale.
…Evviva ho il motorino Grazie nonni! Vado a vivere da sola Paris……..
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Appalti pubblici “Principi” “Procedure”
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
Il processo di adesione all’Unione Europea Prof.ssa Ida Nicotra Corso di Laurea Specialistica in Management Turistico.
Gioacchino la rocca dir. priv. mercato fin.1 La struttura contrattuale degli strumenti finanziari (parte II) 1. La “promessa tipicamente condizionata”
Gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario1 I “beni” negoziati nel mercato finanziario: gli “strumenti finanziari”. 1. Il problema della.
Gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario1 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” (Cap. 2) 1. Il problema del “diritto privato.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Corso di Diritto UE Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (I)
CONTROLLO OPERATIVO L'Azienda individua, tramite il Documento di Valutazione dei Rischi, le operazioni e le attività, associate ai rischi identificati,
1 Il contratto di intermediazione mobiliare secondo la cassazione (sent. N /07) 1. Il contratto di intermediazione mobiliare in genere.
Le regole di condotta nella formazione del contratto 1. Il problema della configurabilità di una disciplina g. la rocca unimib giurisprudenza corso di.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
Tutela dei consumatori e Codice del consumo (Decreto legislativo 206/2005)
Gennaio 2014 Sperimentazione Corner Assicurativo.
1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE.
Diritto privato del mercato finanziario1 Rilevanza civilistica delle norme di tutela del risparmiatore 1. Gli obblighi di informazione in sede di emissione.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Collaboratore di cattedra:
Le imprese pubbliche Storicamente si sono registrati nel nostro Paese tre modelli di intervento dello Stato nell'esercizio dell'attività economica: enti.
Gioacchino la roccadir. priv. mercato finanziario1 La struttura contrattuale dello “strumento finanziario” (parte prima) 1. Rilevanza giuridica della nozione.
Transcript della presentazione:

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 1 Le domande fondamentali – le premesse di carattere normativo

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 2 Le domande fondamentali Che cos’è il diritto privato del mercato finanziario? È il diritto che si applica ai contratti conclusi tra risparmiatori ed intermediari nel mercato finanziario È diverso dal diritto privato regolato nel codice civile? Questo corso mira a porre le premesse per dare una risposta a questa domanda, che si pongono tutti i paesi europei

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 3 Perché quella domanda?

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 4 Principi generali del diritto contrattuale sancito dai codici civili europei (e dal common law)

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 5 Indifferenza per le qualità di ciascun contraente Indifferenza per la qualità dei beni Applicabilità di un’unica disciplina a qualsiasi contratto Analisi: …

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 6 Indifferenza per le qualità di ciascun contraente: La disciplina codicistica del contratto prescinde dalle qualità personali dei contraenti. Infatti, il codice parla di “parte” del contratto (V. ad es. art. 1321, 1325) L’irrilevanza giuridica delle qualità personali (lo status) dei contraenti è una conquista della rivoluzione francese: è la traduzione del principio di eguaglianza nel diritto privato, che si è realizzata con la categoria concettuale del “soggetto di diritto”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 7 Indifferenza per la qualità dei beni contrattati nel singolo contratto: V. ancora art. 1325

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 8 Il risultato è che la legge disciplina la formazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto postulando l’assoluta parità delle parti e degli interessi da ciascuna dedotti in contratto. Vengono poste regole che si applicano ad entrambe le parti in pari misura. N.B.:parità tra le parti significa che ciascuna parte è postulata in grado di tutelare i propri interessi, di contrattare efficacemente. Se ciò non accade, ciò andrà a danno dell’interessato che non è stato sufficientemente diligente, accorto, prudente ecc.

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 9 Disposizioni introduttive di un nuovo diritto dei contratti

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 10 1.Art. 153 Trattato CE: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto all’informazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 11 Efficacia dell’art. 153 cit. nel diritto interno Canone interpretativo come tutte le disposizioni comunitarie Disposizione recepita nel diritto interno: art. 1 cod. consumo: “Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 12 2.Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 13 3.Considerando n. 31, dir. 2004/39/CE: “Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 14 4.Art. 19, dir. 2004/39/CE: “gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 15 Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 16 Non si parla più genericamente di “parti”, ma di “consumatori”, di “investitori”, di “clienti”, di “imprese di investimento”, di “soggetti abilitati”,ossia di soggetti aventi una particolare caratteristica, che assume espressa rilevanza giuridica, in quanto la legge prende in considerazione detti soggetti proprio perché aventi quella determinata caratteristica I)

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 17 I soggetti predetti vengono presi in considerazione dal diritto perché concludono contratti diretti alla soddisfazione di particolari bisogni (v. prossima slide) II)

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 18 Art. 1 cod. consumo: “… il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 19 Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 20 Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati …”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 21 “… processi di acquisto e consumo …” “ … tutte le attività destinate agli investitori …” “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati …” Non sono altro che contratti

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 22 Una prima conclusione: esistono contratti nei quali la legge assegna rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti. In particolare, tale qualità deriva dal fatto che questi soggetti accedono al mercato, concludono contratti per soddisfare particolari esigenze di consumo e di risparmio. In altre parole, i soggetti predetti concludono contratti per acquistare “beni di consumo” e “prodotti/strumenti finanziari”.

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 23 Come si esprime, a quali fini è assegnata rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti nei contratti predetti ? Un “elevato livello di tutela” per consumatori ed investitori nei contratti conclusi con le imprese controparti

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 24 Art. 153 Trattato CE: “Al fine di … assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare … gli interessi economici dei consumatori, …”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 25 Gli “interessi economici dei consumatori” hanno necessità di tutela quando vengono in contrasto con interessi confliggenti, ossia nei contratti che li oppongono alle imprese fornitrici di beni e servizi Ma se sono tutelati gli interessi di una parte del contratto di consumo, significa che gli interessi della controparte sono recessivi Significa che la disciplina di questi contratti non è improntata alla parità delle parti

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 26 Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 27 “ … investitori che operano nei mercati finanziari …” cui viene offerta una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa”. “ … alla luce di questi sviluppi, occorre … offrire agli investitori un livello elevato di protezione”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 28 Quando agli investitori è offerto un “elevato livello di protezione”? Quando “operano nei mercati finanziari” Perché? Perché si trovano di fronte ad una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa”

dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 29 Notare: Le regole (“il livello elevato di tutela”) si applicano ai contratti che hanno luogo in mercati particolari (mercato finanziario, mercato dei beni di consumo) in ragione dei prodotti che vi sono negoziati (servizi e strumenti finanziari)