dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 1 Le domande fondamentali – le premesse di carattere normativo
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 2 Le domande fondamentali Che cos’è il diritto privato del mercato finanziario? È il diritto che si applica ai contratti conclusi tra risparmiatori ed intermediari nel mercato finanziario È diverso dal diritto privato regolato nel codice civile? Questo corso mira a porre le premesse per dare una risposta a questa domanda, che si pongono tutti i paesi europei
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 3 Perché quella domanda?
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 4 Principi generali del diritto contrattuale sancito dai codici civili europei (e dal common law)
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 5 Indifferenza per le qualità di ciascun contraente Indifferenza per la qualità dei beni Applicabilità di un’unica disciplina a qualsiasi contratto Analisi: …
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 6 Indifferenza per le qualità di ciascun contraente: La disciplina codicistica del contratto prescinde dalle qualità personali dei contraenti. Infatti, il codice parla di “parte” del contratto (V. ad es. art. 1321, 1325) L’irrilevanza giuridica delle qualità personali (lo status) dei contraenti è una conquista della rivoluzione francese: è la traduzione del principio di eguaglianza nel diritto privato, che si è realizzata con la categoria concettuale del “soggetto di diritto”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 7 Indifferenza per la qualità dei beni contrattati nel singolo contratto: V. ancora art. 1325
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 8 Il risultato è che la legge disciplina la formazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto postulando l’assoluta parità delle parti e degli interessi da ciascuna dedotti in contratto. Vengono poste regole che si applicano ad entrambe le parti in pari misura. N.B.:parità tra le parti significa che ciascuna parte è postulata in grado di tutelare i propri interessi, di contrattare efficacemente. Se ciò non accade, ciò andrà a danno dell’interessato che non è stato sufficientemente diligente, accorto, prudente ecc.
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 9 Disposizioni introduttive di un nuovo diritto dei contratti
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 10 1.Art. 153 Trattato CE: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto all’informazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 11 Efficacia dell’art. 153 cit. nel diritto interno Canone interpretativo come tutte le disposizioni comunitarie Disposizione recepita nel diritto interno: art. 1 cod. consumo: “Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 12 2.Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 13 3.Considerando n. 31, dir. 2004/39/CE: “Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 14 4.Art. 19, dir. 2004/39/CE: “gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 15 Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 16 Non si parla più genericamente di “parti”, ma di “consumatori”, di “investitori”, di “clienti”, di “imprese di investimento”, di “soggetti abilitati”,ossia di soggetti aventi una particolare caratteristica, che assume espressa rilevanza giuridica, in quanto la legge prende in considerazione detti soggetti proprio perché aventi quella determinata caratteristica I)
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 17 I soggetti predetti vengono presi in considerazione dal diritto perché concludono contratti diretti alla soddisfazione di particolari bisogni (v. prossima slide) II)
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 18 Art. 1 cod. consumo: “… il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 19 Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 20 Art. 21 tuf: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati …”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 21 “… processi di acquisto e consumo …” “ … tutte le attività destinate agli investitori …” “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati …” Non sono altro che contratti
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 22 Una prima conclusione: esistono contratti nei quali la legge assegna rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti. In particolare, tale qualità deriva dal fatto che questi soggetti accedono al mercato, concludono contratti per soddisfare particolari esigenze di consumo e di risparmio. In altre parole, i soggetti predetti concludono contratti per acquistare “beni di consumo” e “prodotti/strumenti finanziari”.
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 23 Come si esprime, a quali fini è assegnata rilevanza giuridica alla qualità dei contraenti nei contratti predetti ? Un “elevato livello di tutela” per consumatori ed investitori nei contratti conclusi con le imprese controparti
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 24 Art. 153 Trattato CE: “Al fine di … assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare … gli interessi economici dei consumatori, …”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 25 Gli “interessi economici dei consumatori” hanno necessità di tutela quando vengono in contrasto con interessi confliggenti, ossia nei contratti che li oppongono alle imprese fornitrici di beni e servizi Ma se sono tutelati gli interessi di una parte del contratto di consumo, significa che gli interessi della controparte sono recessivi Significa che la disciplina di questi contratti non è improntata alla parità delle parti
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 26 Considerando n. 2, dir. 2004/39/CE: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 27 “ … investitori che operano nei mercati finanziari …” cui viene offerta una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa”. “ … alla luce di questi sviluppi, occorre … offrire agli investitori un livello elevato di protezione”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 28 Quando agli investitori è offerto un “elevato livello di protezione”? Quando “operano nei mercati finanziari” Perché? Perché si trovano di fronte ad una “ampia gamma di servizi e strumenti” finanziari “diventata ancora più complessa”
dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 29 Notare: Le regole (“il livello elevato di tutela”) si applicano ai contratti che hanno luogo in mercati particolari (mercato finanziario, mercato dei beni di consumo) in ragione dei prodotti che vi sono negoziati (servizi e strumenti finanziari)