Diritto privato Fatti illeciti Le fonti residuali di obbligazione
Il fatto illecito Il fatto illecito è l’opposto del diritto in quanto connotato da antigiuridicità. Gli effetti del fatto illecito si spiegano sul piano delle sanzioni punitive e al riguardo si distingue una: - RESPONSABILITA’ PENALE sanzioni detentive o pecuniarie - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA in genere sanzioni pecuniari - RESPONSABILITA’ CIVILE risarcimento del danno
All’interno della responsabilità civile si distingue: Una responsabilità contrattuale disciplinata dall’art ss.. * Origina dalla violazione di una regola di rapporto; * Chi agisce per il risarcimento deve provare solo l’esistenza del rapporto, starà alla controparte provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile; * L’azione si prescrive in dieci anni La responsabilità civile
Una responsabilità extracontrattuale disciplinata dagli articoli 2043 ss. *Origina dalla violazione del dovere di neminem laedere; *Chi agisce per il risarcimento deve provare l’evento di danno (lesione di una situazione giuridica), la colpevolezza del responsabile (dolo o colpa), il danno conseguenza (patrimoniale o non patrimoniale) e il nesso di causalità. * Si prescrive in cinque anni (in genere, ma 2 anni rca art. 2947)
COLPEVOLEZZA Gli stati soggettivi rilevanti: DOLO O COLPA Il dolo importa una azione o omissione intenzionale La colpa importa una azione o omissione negligente, imprudente o imperita. La rilevanza della distinzione si coglie nel dettato dell’art norma dettata per la rc contrattuale ma estesa a quella extracontrattuale dagli interpreti: “Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.”
DANNO Il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (v. art e 2056). Secondo l’art (anche questa norma è estesa all’ambito dell’extracontrattuale ex art. 2056) “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
DANNO Il danno non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale) ex art può essere risarcito solo ove previsto dalla legge. Ipotesi di principale rilievo: art. 185 c.p. per il danno da reato; art. 15 codice della privacy; art. 2 Cost. lesioni di rilevanza costituzionale…
DANNO Cassazione Civile Sez. I del 07 giugno 2000 n Poiché l'art c.c., correlato agli art. 2 ss. cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).
DANNO Cassazione Civile Sez. Un. del 11 novembre 2008 n Il danno non patrimoniale è risarcibile (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
NESSO DI CAUSALITA’ Nella responsabilità civile occorre che sussista una correlazione tra l’attività antigiurica e il danno. Emblematica dell’excursus giurisprudenziale sul punto è la massima: Corte di Cassazione, sez. III civile, 14 febbraio 2012, n In materia di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata; per quanto attiene al regime probatorio applicabile, in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’ La responsabilità è esclusa se il danno è cagionato per: Art c.c. legittima difesa Art c.c. stato di necessità
Difetto di imputabilità Ex art non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, salva l’ipotesi che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047).
Difetto di imputabilità Con riferimento al fatto del minore risponderanno per esso i genitori o il tutore nonché i precettori cui sono affidati salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048).
Il concorso Concorso del creditore del risarcimento: Art e art. 2056: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Concorso tra più responsabili: Art. 2055: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA Si parla di responsabilità oggettiva con riferimento alle ipotesi in cui il nostro legislatore ha introdotto dei meccanismi per facilitare l’onere della prova del danneggiato relativamente alla colpevolezza del danneggiante. Le ipotesi sono : * RESPONSABILITA’ DEI PADRONI O COMMITTENTI, i quali sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049).
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA * RESPONSABILITA’ PER ATTIVITA’ PERICOLOSE. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (ART. 2050). Pur nella varietà delle ipotesi delineate dalla giurisprudenza, si possono individuare alcune ipotesi riconoscibili: la pericolosità avrebbe a che fare con attività relative all’energia, al gas, al fuoco, al veleno, alle armi, agli esplosivi; il costruire e lo scavare; l’uso di mezzi meccanici; i ludi ginnici.
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA *RESPONSABILITA’ CUSTODI: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (ART. 2051). Secondo l’orientamento maggioritario la custodia consiste nel potere di fatto sulla cosa che consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo.
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA * RESPONSABILITA’ PER FATTO DI ANIMALI: In base all’art il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA *RESPONSABILITA’ PER ROVINA DELL’EDIFICIO Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile, EX ART. 2053, dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
RESPONSABILITA’ C.D. OGGETTIVA * RESPONSABILITA’ PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLI Nella circolazione dei veicoli, ex art. 2054, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
GLI ALTRI ATTI O FATTI DI CUI ALL’ART N. 3 Le fonti cui fa riferimento l’art con l’espressione “ogni altro atto o fatto idoneo” sono da individuare in via residuale laddove ci si trovi in presenza di una fonte di obbligazione non qualificabile né come contratto né come fatto illecito.
GLI ALTRI ATTI O FATTI DI CUI ALL’ART N.3 POSSIAMO INDIVIDUARE: LE PROMESSE UNILATERALI; E I QUASI CONTRATTI
I quasi contratti LA GESTIONE DI FATTO ALTRUI (ART. 2028) Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
I quasi contratti Il pagamento dell’indebito obbliga alla RESTITUZIONE. -indebito oggettivo (l’accipiens non ha alcun credito) falso debitore e falso creditore -indebito soggettivo (l’accipeins ha quel credito ma non nei confronti del solvens ) falso debitore e vero creditore
I quasi contratti LIMITI ALLE OBBLIGAZIONI RESTITUTORIE: *ART (OBBLIGAZIONI NATURALI) E *ART 2035 (OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME) NB: il diritto alla restituzione si prescrive secondo il termine ordinario di 10 anni L’azione di nullità è imprescrittibile, ma le conseguenze sul piano restitutorio trovano il limite della prescrittibilità del diritto alla restituzione dell’indebito!!
I quasi contratti Ex art chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Si tratta comunque di un’azione sussidiaria azionabile ex art quando il danneggiato non può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
LE PROMESSE UNILATERALI La promessa è la dichiarazione di volontà con cui il dichiarante assume un’obbligazione. Dal dettato dell’art. 1987, ove si dice che le promesse non producono effetti “fuori dai casi ammessi dalla legge”, si deduce il principio di tipicità delle promesse.
Le promesse unilaterali Promessa al pubblico (art. 1989): la promessa rivolta ad una collettività, vincolante non appena è resa pubblica per il tempo indicato dal promittente o per un anno. La promessa non è poi liberamente revocabile, ma la sua revoca è limitata dalla necessità di giustificati motivi, da requisiti di forma e dal fatto che le situazioni indicate in promessa non si siano ancora verificate.
Le promesse unilaterali La promessa di pagamento o il riconoscimento del debito determinano un’inversione dell’onere della prova come sancito all’art
Le promesse unilaterali-titoli di credito I titoli di credito sono strumenti di circolazione del credito caratterizzati da: Incorporazione in un documento Letteralità (sono determinati dal tenore letterale) Autonomia (rispetto alle posizioni e ai rapporti dei precedenti titolari) Legittimazione:
Titoli di credito Legittimazione ex art “Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.”
Titoli di credito Forme di legittimazione: * Titoli al portatore *Titoli all’ordine indicano il nome del titolare del diritto e si trasmettono tramite girata (con consegna del titolo) ovvero dichiarazione contenente l’ordine a pagare al giratario. *Titoli nominativi indicano il nome del titolare che è annotato pure nel registro dell’emittente. Ai fini del trasferimento occorre: consegna del titolo all’acquirente, annotazione del suo nome sul titolo, annotazione del suo nome sul registro dell’emittente.
Cambiale r.d. 1669/1933 Pagherò cambiario: promessa dell’emittente di pagare ad un soggetto (prenditore) Cambiale tratta contiene l’ordine che un soggetto (traente) rivolge ad un altro (trattario) di pagare una somma a un terzo soggetto (prenditore). L’ordine di regola muove da un rapporto di provvista tra traente e trattario.
Cambiale requisiti Denominazione: cambiale Promessa o ordine di pagamento Scadenza: a data fissa, a certo tempo data, a certo tempo dalla presentazione. Nome del prenditore Nome del trattario Luogo e data di emissione Luogo di pagamento Sottoscrizione (emittente o traente) rilevante a pena della stessa esistenza. Gli altri elementi possono essere indicati entro tre anni dall’emissione
Riempimento della cambiale Come detto gran parte degli elementi essenziali della cambiale possono essere indicati in un momento successivo alla sua emissione sulla base di accordi tra le parti. In base all’art. 14 della legge cambiaria “se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo.”
Obbligati cambiari Obbligati principali: emittente (nel pagherò) e trattario accettante (cambiale tratta) e loro avallanti. Obbligati di regresso: il traente, i giranti (ex titolari che hanno trasmesso la cambiale mediante girata) e loro avallanti. Salva apposizione della “clausola senza garanzia” prevista dall’art. 19, l. camb. e dall’art. 21, l.ass., che se apposta su una cambiale o su un assegno esonera il girante dall’obbligo per l’inadempimento per la prestazione da parte dell’emittente. Il giratario quindi, non può esercitare azione di regresso nei confronti del girante.
Avallo E’ la garanzia che un soggetto (avallante) presta ad un obbligato cambiario (avallato). Detta garanzia deve risultare per iscritto sulla cambiale stessa e riportare la firma dell’avallante.
Assegno r.d. 1736/1933 È l’ordine (in caso di assegno bancario) o la promessa di pagare (in caso di assegno circolare) una somma di denaro. L’assegno bancario è l’ordine che l’emittente rivolge alla propria banca di pagare una somma al prenditore. L’assegno non ha una scadenza, ma deve essere pagato a vista e richiede la presenza di un’adeguata provvista al momento della sua emissione.