Lezioni IDR IV cattedra A/A 2013/14 Prof. Francesca Reduzzi 03 dicembre 2013 Le obligationes verbali Dr.ssa Francesca Del Sorbo.

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Lezioni IDR IV cattedra A/A 2013/14 Prof. Francesca Reduzzi 03 dicembre 2013 Le obligationes verbali Dr.ssa Francesca Del Sorbo

1. Stipulatio (sponsio)= stipulazione (sponsione) 2. Dotis dictio=dichiarazione o pronunzia di dote 3. Promissio iurata liberti= promessa giurata del liberto 4. Vadiatura=vadiatura Garanzie 5. Praediatura=prediatura personali

Stipulatio Origini sponsio  antica promessa magico sacrale basata sulla fides  cfr. Gai 3.93; Fest. L. 440 s., s.v. spondere. La parola sembrerebbe derivare dal greco spendein che vuol dire “offrire libagioni”. Altra etimologia proposta da Festo e Varrone è “sponte” (Fest. L. 441; Varr. l.l. 6.69). Sarebbe stata usata nel diritto più arcaico per assumere impegni sulla base della fides, a carattere meramente sociale (es. nell’assunzione degli impegni matrimoniali). La sponsio era utilizzata oltre che per gli sponsalia anche per gli impegni in diritto internazionale, posti così sotto la tutela degli dei. Consisteva in una promessa, in origine prestata secondo alcuni autori (Cantarella) con l’ausilio del pontefice: ciò spiegherebbe la natura di interrogazione e contestuale risposta della stipulatio anche nella sua forma laicizzata. XII tavole (ius legitimus vetus)  riconoscimento giuridico  legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Sponsio  stipulatio da stips o stipula = tessera di legno o di metallo rappresentante l’unità di conto

Struttura della stipulatio classica Il verbo spondeo Definizione: D (Pomp. 26 ad Sab.): Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturumve se quod interrogatus est responderit. La stipulazione è un’elaborazione di parole, con le quali una persona, interrogata, risponde che darà o farà ciò che le è stato chiesto. La stipulatio consisteva nell’incontro contestuale della domanda del futuro creditore e della risposta del futuro debitore, avente ad oggetto una prestazione di fare o dare una cosa determinata o una determinata quantità di cose fungibili. Le parti dovevano impiegare il verbo spondeo. Era dunque inaccessibile a muti, sordi e sordomuti. Era riservata ai soli cives Romani (cd. stipulatio iuris civilis). Schiavi e peregrini potevano obbligarsi utilizzando corrispondenti verbi greci (es. dòsein) o altre forme verbali loro accessibili (dare, promittere). Questa stipulatio fu perciò detta iuris gentium. Dopo la Constitutio Antoniniana del 212 d.C., che estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, la distinzione perse rilievo, ma tutte le obbligazioni verbali caddero gradualmente in desuetudine. Creditore (stipulator o stipulans): Centum mihi dari spondes? = Prometti di darmi cento (sesterzi)? Debitore (sponsor): Spondeo= Lo prometto. Era possibile che la promessa fosse documentata in un atto scritto ai fini probatori, normalmente in una testatio, ma l’obbligazione sorgeva con la pronuncia orale.

Stipulazioni inammissibili Erano inammissibili e quindi invalide la stipulatio: A favore di terzi A svantaggio di terzi Post mortem (perché sarebbe stata a vantaggio o a svantaggio dell’erede e quindi di un terzo rispetto al rapporto obbligatorio). NB. Naturalmente la stipulazione fatta o ricevuta dal servo o dal figlio si ripercuoteva sull’avente potestà (dominus o pater) attraverso le azioni adiettizie.

Natura formale della stipulatio ed emersione degli elementi causa e volontà Forma assorbente: l’obbligazione a carico del promittente esiste per il solo fatto di aver pronunciato la promessa solenne: non si considerano, neanche in sede processuale, eventuali vizi della volontà o invalidità connesse alla causa: lo sponsor è tenuto all’obbligazione anche se non c’è iusta causa obligationis. La stipulazione è in origine materialmente astratta. Forma dominante: dal punto di vista processuale è possibile provare che vi sia stato un vizio della volontà (es. dolo  exceptio doli) o un’altra causa di invalidità negoziale: ad esempio quando lo stipulante non ha mai versato il denaro al promittente che si è impegnato a restituirlo con la sponsio (exceptio non numeratae pecuniae). Il negozio è processualmente astratto. Forma concorrente: nella stipulazione tutti i tre elementi, forma, causa e volontà hanno lo stesso peso dal punto di vista sia sostanziale sia processuale. In origine la forma nella stipulazione è assorbente; a partire dal diritto onorario assume una connotazione dominante fino a divenire concorrente nel periodo postclassico.

Segue: l’exceptio non numeratae pecuniae È il rimedio processuale riconosciuto allo sponsor convenuto dallo stipulans che agisce per il pagamento della somma dedotta in sponsione. Consentiva al debitore di provare che il versamento del denaro (numeratio pecuniae) non era stato mai effettuato dallo stipulante: in questo modo veniva paralizzata la pretesa di quest’ultimo. È ammessa nei casi in cui vi sia una prova scritta del credito rilasciata dal debitore (cautio scripta) e deve essere proposta entro un determinato periodo di tempo (da 1 a 5 anni: cfr. CI , a. 528 con la quale Giustiniano fissò il termine a due anni).

Tutela giurisdizionale dello stipulans: legis actio iudicis arbitrive postulationem e actio ex stipulatu Nel sistema delle legis actiones, come abbiamo visto in precedenza, la tutela giurisdizionale del creditore stipulante era esercitabile con l’a. iudicis arbitrive postulationem. Nel processo formulare: actio (civilis) ex stipulatu (in personam), con intentio certa o incerta, secondo che il quantum oggetto della prestazione fosse certo o incerto. actio ex stipulatu certi, con intentio certa  condemnatio certa al controvalore della res certa di cui si era promessa la dazione; actio ex stipulatu incerti, con intentio incerta  condemnatio incerta  il debitore è condannato alla somma che il giudice valuterà idonea a coprire l’interesse economico del creditore alla prestazione.

La stipulatio postclassica Con questo termine indichiamo una stipulazione tipica del diritto postclassico: essa era caratterizzata dalla forma concorrente e dalla opponibilità al creditore dei rimedi dell’eccezione di dolo e dell’eccezione di mancato versamento del danaro (exceptio non numeratae pecuniae). Pur se non aboliti formalmente, vennero meno: a) la rigidità delle forme verbali (furono ammessi altri verbi stipulatori); b) la contestualità della interrogazione e della risposta. La stipulatio perse pian piano la sua natura di negozio obbligatorio autonomo e divenne una clausola, apposta in chiusura del negozio redatto mediante documento scritto, utilizzata in funzione di garanzia e di copertura di altri negozi obbligatori o anche di negozi di costituzione convenzionale di un rapporto assoluto in senso improprio (es. usufrutto, servitù etc.)  conventio+stipulatio=accordo+stipulazione Col tempo, infine, la stipulatio si trasformò in mera clausola di stile, utilizzata anche quando una vera e propria promessa non era stata prestata. Tuttavia Giustiniano volle che il documento scritto fosse idoneo a provare l’avvenuta stipulazione solo se non vi fossero prove inconfutabili, per iscritto o per testimoni, che le parti non si trovassero nella medesima località nel giorno indicato dal documento.

Applicazioni della stipulatio Stipulationi pretorie Dotis promissio (promessa di dote): il marito (o il padre del marito se quest’ultimo era alieni iuris subiectus), in veste di stipulante, chiedeva al promittente: Centum dotis causa dari promittis?= prometti di darmi cento per la dote? Lo sponsor rispondeva: Promitto= Lo prometto. A differenza della dotis dictio (=negozio unilaterale, con indicazione dei beni dotali), la promessa di dote, in quanto applicazione della stipulatio, era un negozio bilaterale con obbligazioni a carico del solo promittente e poteva essere prestata da qualunque soggetto in favore del marito (o del suo avente potestà) della donna da dotare. La dotis dictio invece era riservata al padre della donna, alla donna sui iuris o al creditore delegato dalla donna sui iuris. Stipulazioni novatorie: con esse si modificava una obbligazione esistente, trasformandola in un’obbligazione verbale. Un’applicazione particolare è la stipulatio Aquiliana  più obbligazioni non verbali esistenti tra le medesime parti, venivano novate in un’unica stipulatio  si estinguevano con un unico atto di adempimento, l’acceptilatio verbis. Adstipulatio: a) adstipulator: è un concreditore aggiunto nella formula stipulatoria: Prometti di dare cento a me e a Tizio? La pretesa ex stipulatu poteva essere azionata da entrambi i creditori. Il danno cagionato dal concreditore allo stipulante principale mediante una fraudolenta acceptilatio è sanzionato dal secondo capo della lex Aquilia de damno, con condanna dell’adstipulator al pagamento del controvalore della prestazione fraudolentemente estinta. b) adpromissor: è un promittente aggiunto, quindi un condebitore dello sponsor in funzione di garanzia (personale).

segue: altre applicazioni della stipulatio Stipulatio poenae: era la stipulazione di una penale in caso di inadempimento da parte del promittente. Quest’ultimo si impegnava a pagare una determinata somma in caso di inadempimento di una stipulatio, o con un’unica formula stipulatoria: “Prometti che se non mi darai lo schiavo Stico, pagherai 100 sesterzi a titolo di penale?” O con due stipulazioni connesse: “Prometti di darmi lo schiavo Stico? Se non me lo darai prometti di darmi 100 sesterzi?”. Lo scopo della stipulazione di una penale è quello di evitare la litis aestimatio in caso di controversia per inadempimento. Stipulazioni di garanzia: sponsio, fidepromissio, fideiussio.

La sponsio e la fidepromissio Secondo parte della dottrina in origine l’antica sponsio (v. slide n. 3) sarebbe stata utilizzata dai cives prima come obbligazione di garanzia, cioè di obbligazione con la quale si garantiva una obbligazione principale altrui, e poi come obbligazione autonoma. La stessa funzione di garanzia era svolta dalla fidepromissio, che era accessibile anche ai peregrini. Sia la sponsio sia la fidepromissio consistevano nella promessa di adempiere alla stessa obbligazione principale: prometti di dare (o fare) lo stesso (di Tizio)? Entrambe erano intrasmissibili agli eredi ed erano nulle se era nulla l’obligatio principalis. Si estinguevano se veniva estinta l’obbligazione principale garantita.

Segue: La fideiussio Si afferma a Roma sul finire dell’età preclassica. Formula: creditore: quod Titius debet, id fide tua esse iubes?: Ti impegni sulla base della fides a prestare ciò che è dovuto da Tizio? Debitore (garante): Iubeo: Mi impegno. Differenze con la sponsio e la fidepromissio: 1. la fideiussione può garantire qualsiasi obbligazione, anche non verbale; 2. era trasmissibile agli eredi.

Tutela del fideiussore Beneficium divisionis: se vi erano altri garanti solvibili, il fideiussore poteva essere chiamato ad adempiere solo pro quota. Qualora gli fosse chiesto l’intero, poteva opporsi con un’exceptio dolis. Beneficium cedendarum actionum (beneficio della cessione delle azioni): il fideiussore che aveva pagato il creditore, subentrava nelle azioni proponibili da quest’ultimo nei confronti del debitore principale. Ciò si verificava anche quando vi era stata consumazione della lite per l’azione promossa dal creditore contro il fideiussore. Beneficium excussionis o ordinis (beneficio della preventiva escussione): fu introdotto da Giustiniano a tutela del fideiussore e di qualunque altro condebitore: il creditore prima di escutere (=chiedere l’adempimento mediante azione) il garante doveva procedere contro il debitore principale. Se non rispettava quest’ordine, al garante era concessa un’eccezione.