REDDITOMETRO (E SINTETICO) Rassegna di giurisprudenza.

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REDDITOMETRO (E SINTETICO) Rassegna di giurisprudenza

La prova contraria – la copertura della capacità di spesa (prima puntata) Cass n L'art. 38 comma 6 ult. cit. nel testo vigente all'epoca, non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione - semplice o legale che sia - che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. Né dalla disciplina normativa anzidetta pare potersi evincere un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente.

La prova contraria – la copertura della capacità di spesa – seconda puntata Cass n La norma chiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.

La prova contraria – la copertura della capacità di spesa Cass n È peraltro appena il caso di aggiungere che la prova documentale richiesta dalla norma in esame non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente).

La prova contraria – la copertura della capacità di spesa Cass n Questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di accertamento sintetico del reddito, con riferimento a spese per incrementi patrimoniali "la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, DPR n. 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato)" (cfr. Cass. n. 6813/2009). Nel caso di specie la prova risulta dalla contiguità temporale delle operazioni (disinvestimento e investimento), dalla sostanziale corrispondenza dell’importo delle operazioni e dalla mancanza di prova contraria dell’Ufficio.

La prova contraria – la copertura della capacità di spesa CTR Roma 22/1/2014 n. 218/4/14 Quanto alla prova liberatoria a carico del contribuente è controverso se, per contrastare l'accertamento sintetico, sia sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di disponibilità finanziarie ovvero sia necessaria l'ulteriore dimostrazione che proprio quelle disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento da parte del Fisco (c.d. nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie). Questa Commissione ritiene di aderire al primo orientamento in quanto la prova del nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie assumerebbe i caratteri di una vera e propria probatio diabolica ed eccessivamente difficoltosa e gravosa per il contribuente richiedendosi una prova analitica a fronte di rilievi pur sempre ricostruiti e va quindi confermata la sentenza impugnata.

L’automatismo reddito/registro anche nel redditometro Cass. 28/06/2013 n )Sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell’imposta sui redditi; 2)Il principio giurisprudenziale opera sempre in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ossia non soltanto quando il prezzo del trasferimento del cespite rilevi come prezzo ricevuto, ma anche quando essi rilevi come prezzo pagato.

Legittimità dell’atto – il contenuto Cass. 21/10/2013 n )E’ stato posto a base dell’accertamento sintetico il fatto che negli anni da…..a…..il contribuente: “ha sostenuto spese per incrementi patrimoniali per euro 190 mila”; 2)Siffatta motivazione si rivela inadeguata poiché l’indicazione di una somma complessiva, senza specificazione …….omissis……viola il citato art. 38, co. 4 del Tuir …….omissis ………….in quanto rende impossibile o eccessivamente difficoltoso, l’esercizio del diritto del contribuente di fornire la prova contraria.

Accumulo risparmio – prova contraria Cass. 25/09/2013 n )Risulta un notevole accumulo di ricchezza conseguito nel quinquennio precedente all’anno oggetto di contestazione; 2)Il giudice di merito ………. Omissis …… si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni.

Ammortamenti e accantonamenti - prova contraria CTP Alessandria 2/4/2014 n. 128/1/14 1)Il redditometro è un accertamento di tipo parametrico - standardizzato; 2)Poggia valori del tutto irreali che conseguono all’utilizzo di parametri ministeriali incongrui; 3)Il contribuente ha dimostrato di aver potuto beneficiare della liquidità conseguente all’imputazione a voce di costo degli accantonamenti e degli ammortamenti che hanno costituito una componente di liquidità aggiuntiva ai redditi dichiarati

Applicazione retroattiva (e non solo) CTR Venezia 3/12/2013 nn. 123, 124 e 125/30/2013 1)Il “nuovo” redditometro si applica retroattivamente (questione procedurale); 2)Aspetto processuale: richiesta anche nell’ambito delle “breve repliche” (ex art. 32, co. 3, D.lgs. n. 546/1992); 3)I canoni di mutuo, comunque, non vanno moltiplicati per i coefficienti ex DM 24/12/1992 – risultato irragionevole