Dott. Fabio Bascherini1 IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 ATTUAZIONE DELEGA CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMI.

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Dott. Fabio Bascherini1 IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 ATTUAZIONE DELEGA CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMI DA 143 A 149 E 151, LEGGE N. 662/96

Irap: profili generali e presupposto INDEDUCIBILITÀ IMPOSTA 90% IMPOSTA, REALE GENERALE E LOCALE ESERCIZIO ABITUALE ATTIVITA’ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA 2

Irap: profili generali e costituzionali RATIO IMPOSTA -COMPENSARE REGIONE PER SERVIZI RESI (C.D. PRINCIPIO DEL BENEFICIO) DECENTRAMENTO PRELIEVO STATO AUMENTO GRADO AUTONOMIA REGIONI 3

Irap: profili generali e costituzionali PRINCIPIO SUSSIDIARIETÀ Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore. Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. NEUTRALITA’ SISTEMA FISCALE RISPETTO A SCELTE INVESTIMENTO RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO 4

L’irap: sua compatibilità comunitaria Iva – irap: differenze 1. origini: iva imposta europea Irap riordino sistema fiscale, ssn, autonomia regioni 2. capacità contributiva: Iva: consumatore Irap: autonoma organizzazione 5

L’irap: sua compatibilità comunitaria Iva – irap: differenze – Segue 3. basi imponibili: Iva: corrispettivo cessione beni e prestazioni servizi Irap: valore aggiunto della produzione (VAP) Iva: ammontare complessivo ciò che è dovuto al cedente o prestatore e non quindi una differenza irap: differenza componenti positivi e negativi 6

L’irap: sua compatibilità comunitaria Iva – irap: differenze - Segue 4. carattere semi-generale dell’irap: diverse basi imponibili in relazione soggetto passivo Iva: carattere generale, vale a dire si applica con carattere di generalità 5. momento tassazione: Irap: colpisce valore aggiunto prodotto (VAP) al momento della sua produzione (alla fonte) Iva: al momento della cessione del bene o prestazione di servizi 7

L’irap: sua compatibilità comunitaria Iva – irap: differenze - Segue 6. meccanismo rivalsa e detrazione: Iva: rivalsa obbligatoria (art. 18) Irap: rivalsa dipendente da mercato Iva: imposta a monte detraibile Irap: non è prevista né detrazione né deduzione 7. riporto eccedenze e credito d’imposta: Iva: rimborso o compensazione con imposte e contributi Irap: no riporto a nuovo di VAP negativo 8

L’irap: sua compatibilità comunitaria Iva – irap: differenze – Segue 8. Determinazione e versamento imposte: Iva: dovuta con periodicità mensile in base alle liquidazioni Irap: calcolata stessi criteri reddituali Iva: incide esclusivamente consumatore mediante meccanismo di rivalsa Irap: incide il produttore e si applica su VAP realizzato nel periodo d’imposta indipendentemente distribuzione 9

10 IRAP DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

L’irap: base imponibile Fonti normative: artt. da 4 a 12 d.lgs. n. 446/97 Differenti criteri di determinazione del valore della produzione netta in base alla differente categoria di appartenenza del soggetto passivo per ottenere basi imponibili omogenee. 11

L’irap: base imponibile In generale : a) Società ed enti commerciali: differenza tra i proventi ed i costi della gestione “ordinaria” o caratteristica (classi A e B del conto economico ex art c.c.) con esclusione delle spese del personale (dipendente, a progetto, occasionale ecc.) e delle perdite su crediti (art. 5) 12

L’irap: base imponibile 13 (Segue) b) Attività professionali: differenza fra i compensi percepiti ed i costi inerenti esclusi interessi passivi e spese per il personale dipendente (art. 8) c) Attività non commerciali: totale retribuzioni corrisposte, salvo metodo ordinario per attività commerciali (art. 10) d) Amministrazioni pubbliche: totale delle retribuzioni corrisposte. Opzione metodo ordinario per attività commerciali (art. 10-bis)

14 PRINCIPI GENERALI (ART. 5) Passaggio da corretta classificazione a: Corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione secondo principi contabili adottati L’irap: base imponibile

15 DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) Deduzioni Contributi inail Contributi ass.li e prev.li lav. dipendenti tempo indeterminato Apprendisti, disabili Formazione lavoro e personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (attestazione del revisore legale) L’irap: base imponibile

16 L’irap: base imponibile DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) Altre deduzioni: Beni e servizi generalità dipendenti Rimborsi spese

17 DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) Indeducibilità’ Spese personale Esclusione: personale distaccato (per soggetto distaccatario) L’irap: base imponibile

18 DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) Indeducibilità (segue) Compensi prestazioni lav. assimilato e utili spettanti ass. in partecipazioni Lavoro autonomo occasionale (autonomo e commerciale), co.co.co. Canoni locazione finanziaria Altri costi Contributi L’irap: base imponibile

DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) ULTERIORI DEDUZIONI : euro se VAP non sup ,91 euro se VAP sup ,91 ma inf ,91 euro se VAP sup ,91, ma inf ,91 euro se VAP sup ,91 ma inf ,91 19 L’irap: base imponibile

DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 11) ULTERIORI DEDUZIONI (segue):  Importi aumentati rispettivamente di euro 2.150, 1.625, e 525 per società personali ed equiparate e professionisti  Nel caso di esercizio avente durata inferiore ai dodici mesi le deduzioni in questione debbono essere ragguagliate  Euro base annua per ogni lavoratore dipendente fino ad un massimo di 5 se componenti positivi VAP non sup euro 20 L’irap: base imponibile

21 IMPRESE COMMERCIALI (ART. 5) Principio generale: Dipendenza (o derivazione) della base imponibile irap dai componenti positivi e negativi iscritti in bilancio Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico i componenti +/- del VAP sono accertati secondo quanto previsto dai principi contabili adottati di corretta: 1.Qualificazione 2.Imputazione temporale 3.Classificazione L’irap: base imponibile

22 IMPRESE COMMERCIALI (ART. 5) Componenti positivi (art. 2425, lett. a), cod.civ.) Ricavi da vendite e servizi Variazioni rimanenze Incrementi immobilizzazioni lavori interni Altri proventi caratteristici L’irap: base imponibile

23 IMPRESE COMMERCIALI (ART. 5) Concorrono inoltre a formare il Valore Aggiunto della Produzione: Contributi erogati in base a legge se non correlati a costi indeducibili Plusvalenze da cessioni immobili che non costituiscono beni strumentali né beni di consumo L’irap: base imponibile

24 IMPRESE COMMERCIALI (ART. 15) - Segue COMPONENTI NEGATIVI (art. 2425, lettera b), cod. civ.) COSTI DELLA PRODUZIONE (materie prime, consumo, merci e servizi) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI VARIAZIONI RIMANENZE ONERI DIVERSI GESTIONE L’irap: base imponibile

25 IMPRESE COMMERCIALI (ART. 5) - Segue Sono inoltre deducibili: Minusvalenze derivanti da cessioni di immobili non strumentali, né beni di consumo Costo di acquisizione dei marchi di impresa e avviamento in misura non superiore a 1/18 indipendentemente dall’imputazione al conto economico L’irap: base imponibile

IMPRESE COMMERCIALI (ART. 5) - Segue COMPONENTI INDEDUCIBILI SPESE LAVORO DIPENDENTE PERDITE E SVALUTAZIONE CREDITI SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI QUOTE INTERESSI LEASING IMU 26 L’irap: base imponibile

27 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 8) COMPONENTI POSITIVI COMPENSI PERCEPITI COMPONENTI NEGATIVI COSTI SOSTENUTI AMMORTAMENTI L’irap: base imponibile

28 PRODUTTORI AGRICOLI (ART. 9) COMPONENTI POSITIVI CORRISPETTIVI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IVA: VOLUME DI AFFARI + CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI + PASSAGGI INTERNI COMPONENTI NEGATIVI AMMONTARE ACQUISTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE ACQUISTO BENI STRUMENTALI L’irap: base imponibile

29 PRODUTTORI AGRICOLI (ART. 9) - Segue FACOLTA’ OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COME LE IMPRESE COMMERCIALI CRITERI BASE IMPONIBILE NON ESTENSIBILI A SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI L’irap: base imponibile

30 ENTI NON COMMERCIALI (ART. 10) ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE NON COMMERCIALE, BASE IMPONIBILE PARI A SOMMA: RETRIBUZIONI SPETTANTI PERSONALE DIPENDENTE REDDITI ASSIMILATI COMPENSI CO.CO.CO. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE L’irap: base imponibile

31 ENTI NON COMMERCIALI (ART. 10) ATTIVITA’ ANCHE COMMERCIALE, BASE IMPONIBILE RELATIVA: COME IMPRESE COMMERCIALI COSTI PROMISCUI DEDUCIBILI SECONDO LA SEGUENTE PROPORZIONE AMMONTARE RICAVI E PROVENTI COMMERCIALI AMMONTARE COMPLESSIVO RICAVI E PROVENTI L’irap: base imponibile

32 ENTI NON COMMERCIALI (ART. 10) ATTIVITA’ NON COMMERCIALE AMMONTARE COSTO DEL LAVORO RIDOTTO IMPORTO SPECIFICAMENTE RIFERIBILE AD ATTIVITA’ COMMERCIALI SE NON SPECIFICAMENTE IMPUTABILE: RAPPORTO PROPORZIONALITA’ L’irap: base imponibile

33 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ART. 10-BIS) L’irap: base imponibile ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE NON COMMERCIALE VEDI, IN VIA DI PRINCIPIO, ENTI NON COMMERCIALI ATTIVITA’ ANCHE COMMERCIALE OPZIONE BASE IMPONIBILE COME IMPRESE COMMERCIALI

34 DISTRIBUZIONE DELL’IMPOSTA REGIONE NELLA QUALE E’ ESERCITATA ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN CASO DI ATTIVITA’ ESERCITATA IN PIU’ REGIONI: IN BASE ALLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE + CO.CO.CO. ADDETTI PER PIU’ DI TRE MESI SE BANCHE E SOCIETA’ FINANZIARIE: IN BASE AI DEPOSITI, TITOLI, IMPIEGHI ED ORDINI ESEGUITI L’irap: base imponibile

35 DISTRIBUZIONE DELL’IMPOSTA ATTIVITA’ ESERCITATA IN PIU’ REGIONI (segue) SE IMPRESE DI ASSICURAZIONE: IN BASE AI PREMI SE PRODUTTORI AGRICOLI IN BASE ALLA ESTENSIONE DEI TERRENI L’irap: base imponibile

36 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (ARTT. 17 e 18) AGEVOLAZIONI CARATTERE TERRITORIALE E PER CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 17) NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE L’irap: base imponibile

37 MISURA DELL’IMPOSTA (ART. 16) ALIQUOTA BASE 3,75% SU VAP (DAL ,5%) PER IMPRESE CONCESSIONARIE DIVERSE DA COSTRUZIONE E GESTIONE AUTOSTRADE 4,00% PER BANCHE E ALTRI ENTI FINANZIARI 4,50% PER IMPRESE ASSICURAZIONI 5,70% PER ENTI NON COMMERCIALI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ COMMERCIALE 8,50% L’irap: base imponibile

38 IRAP CUNEO FISCALE

39 L’irap: il cuneo fiscale Cuneo fiscale: è la differenza tra costo del lavoro e reddito percepito dal dipendente Norme comunitarie: divieto aiuti di Stato: Art. 85 Trattato: incompatibilità di pratiche idonee a pregiudicare la concorrenza all’interno del mercato comune Art. 92 Trattato: incompatibilità con mercato comune di aiuti concessi dagli Stati membri idonei a falsare la concorrenza

40 L’irap: il cuneo fiscale Sono compatibili con il mercato comune: Aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

41 L’irap: il cuneo fiscale Regolamento CE 12 dicembre 2002, n. 2204/2002 sugli aiuti di stato Prevede “criteri generali di compatibilità” nel rispetto dei quali alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensati dalle procedure di preventiva notifica e autorizzazione (regola de minimis)

42 L’irap: il cuneo fiscale Provvedimento 7 dicembre 2005, n. 198/2005 La Commissione ha stabilito la deduzione generale (euro ) per i seguenti motivi: non costituisce un aiuto di Stato per il quale è necessaria la preventiva autorizzazione la misura è applicabile su tutto il territorio nazionale è previsto un sistema di tassazione specifico per categorie di contribuenti (banche, assicurazioni, lavoratori autonomi, enti non commerciali) che non ne esclude l’applicazione in alcun caso tutte le regioni hanno facoltà di aumentare l’aliquota base con pari diritto

43 L’irap: il cuneo fiscale Soggetti ammessi all’agevolazione:  società di capitali  enti commerciali  società in nome collettivo e in accomandita semplice  persone fisiche esercenti attività commerciali

44 L’irap: il cuneo fiscale Soggetti ammessi all’agevolazione - Segue:  società semplici  produttori agricoli  enti non commerciali  società ed enti non residenti  banche, enti creditizi, imprese assicurazioni

45 L’irap: il cuneo fiscale Soggetti esclusi:  imprese operanti in concessione e a tariffa: - settore energia, acqua e trasporti -settore infrastrutture -settore poste e telecomunicazioni -settore raccolta e depurazione acque -settore raccolta e smaltimento rifiuti  banche, enti fin. e imp. ass.ni (solo su base terr.)

46 Deducibilità integrale ai fini irap dei: Contributi Inail Contributi previdenziali Il beneficio spetta solo in relazione ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Il beneficio è subordinato all’autorizzazione Ue (rispetto della regola de minimis) L’irap: riduzione del cuneo fiscale

47 L’irap: riduzione del cuneo fiscale Deducibilità del costo del lavoro: euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato (ragguaglio se occupazione inferiore a 365 giorni) euro per: 1 – ogni lavoratore di sesso femminile 2 – per ogni lavoratore di età < 35 anni

48 L’irap: riduzione del cuneo fiscale Deducibilità del costo del lavoro (segue): euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (in alternativa alle prime) Importo elevato a euro per: 1 – lavoratori sesso femminile 2 – soggetti età < 35

49 L’irap: riduzione del cuneo fiscale Deducibilità del costo del lavoro (segue) Deducibilità integrale costo del lavoro per apprendisti, disabili, contratti formazione lavoro, addetti ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), punto 5) deduzione modulare per soggetti di minori dimensioni della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) deduzione incremento occupazione (art. 11, comma 4- quater, 4-quinquies, 4-sexies )

50 L’irap: riduzione del cuneo fiscale Deducibilità del costo del lavoro (segue) Deduzioni euro su base annua per ogni lavoratore dipendente fino a un massimo di 5 se: Componenti positivi caratteristici attività non superiori a euro Ai fini del rispetto del requisito del numero massimo di 5 lavoratori non si tiene conto: 1 – degli apprendisti 2 – dei disabili 3 – del personale assunto con contratto formazione lavoro

51 L’irap: dichiarazione fiscale Per ogni periodo d’imposta i soggetti passivi irap devono presentare apposita dichiarazione Dal periodo imposta 2008, la dichiarazione irap non deve essere più presentata in forma unificata (art. 1, c. 52, l. 244/07), ma separatamente all’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati Dal 1 gennaio 2008 obbligo di presentazione in via telematica

52 L’irap: riscossione Il versamento dell’Irap avviene mediante il sistema della c.d. autotassazione, ovvero è lo stesso contribuente che provvede, nei termini stabiliti dalla legge, a determinare l’imposta e a versarla in due separati acconti o a saldo

53 L’irap: riscossione - Segue Versamento Irap: Per i soggetti irpef (persone fisiche e società di persone) l’acconto è dovuto in misura pari al 99% della somma versata l’anno precedente Per i soggetti ires l’acconto è dovuto in misura pari al 100% della somma versata l’anno precedente

54 L’irap: acconto La prima rata (non dovuta se di importo non superiore a € 103) è pari al 40% dell’intero acconto e deve essere versata: Entro il 16 giugno (16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati e per società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare Entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione per le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

55 L’irap: acconto - Segue La seconda rata è pari al 60% dell’acconto complessivo e deve essere versata: Entro il 30 novembre per i soggetti irpef Entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti ires

56 Irap: Sanzioni 1.Omessa presentazione dichiarazione: dal 120 al 249% (minimo € 258,23, se non è dovuta Irap da € 258,23 ad € 1.032,91) 2. Indicazione minore imponibile o imposta: dal 100 al 200% maggiore Irap dovuta 3. Redazione modello non approvato Ministro Economia o omissione o indicazione dati inesatta: da € 258,23 ad € 2.065,82 4. Ritardato o omesso versamento d’imposta: 30% imposta non versata oltre applicazione degli interessi

57 Irap: ripartizione gettito tra enti pubblici territoriali Stato per compensazione costi per controllo, rettifica, riscossione e contenzioso Irap Determinazione stabilita d.m. Economia e finanze di intesa con conferenza Stato/Regioni (vedi decreti ministeriali 16/11/1998, 15/01/1999) Compartecipazione gettito Comuni e province Città metropolitane in corrispettivo funzioni amministrative competenza provinciale o comunale