Istituzioni di diritto romano I quasi contratti. Quasi contratti I quasi contratti sono una categoria introdotta in epoca guistinianea e si distinguono.

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Istituzioni di diritto romano I quasi contratti

Quasi contratti I quasi contratti sono una categoria introdotta in epoca guistinianea e si distinguono dai contratti perché le obbligazioni sorgono in questo caso da atto unilaterale: manca l’elemento del consenso I quasi contratti sono: la negotiorum gestio, la pollicitatio, il votum e la indebiti solutio

Quasi contratti La negotiorum gestio (gestione dei negozi) consiste nello svolgere un’attività per conto di terzi senza averne avuto incarico Es.: un soggetto ha un campo coltivato a vite e improvvisamente deve partire. Il suo vicino senza averne ricevuto incarico ed essendo giunto il momento del raccolto, assume l’iniziativa: coglie l’uva per impedire che vada a male e la vende

Quasi contratti Dall’iniziativa che il vicino ha preso, sorgono unilateralmente due obbligazioni: 1) portare a termine l’attività nell’interesse del dominus e 2) trasmettere al dominus gli effetti del negozio giuridico Il dominus invece deve invece risarcire il gestor di tutte le spese sostenute ed eventualmente liberlarlo dalle obbligazioni assunte

Quasi contratti Gli elementi della negotiorum gestio sono: Gestione degli affari altrui Animus negotia aliena gerendi Negotium utiliter coeptum

Quasi contratti In merito alla gestione dell’affare, può consistere in qualunque attività umana che tende a raggiungere un effetto materiale (es. prendersi cura di uno schiavo malato altrui) sia un effetto negoziale (es. riscuotere denaro nell’interesse altrui) oppure realizzare un insieme di negozi giuridici (es. amministrare il patrimonio altrui)

Quasi contratti Gli affari debbono essere oggettivamente ALTRUI: non si ha negotiorum gestio se taluno tratta affari propri credendo che siano di altri In merito all’animus negotia aliena gerendi consiste nella consapevolezza del gestor (cioè di chi gestisce l’affare) di compiere affari nell’interesse altrui

Quasi contratti Negotium utiliter coeptum significa che l’affare deve essere cominciato utilmente, cioè si deve valutare l’utilità economica di ciò che si fa: l’utilità si valuta inizialmente, perché non si sa se l’attività di gestione andrà a buon fine

Quasi contratti Il secondo quasi contratto è la pollicitatio e si tratta della promessa unilaterale di realizzare qualcosa in tempo di elezioni Poiché si tratta di una promessa unilaterale non deve essere né accettata né rifiutata: se il promittente viene eletto, sorge l’obbligazione di realizzare l’opera

Quasi contratti I cittadini a cui l’opera è stata promessa, possono anche esperire azioni legali per costringere il promittente a realizzare l’opera I giuristi romani discutono su quando nasca l’obbligazione: se al momento della promessa, dell’elezione o addirittura al momento in cui l’opera viene iniziata

Quasi contratti In realtà è un’obbligazione sottoposta a condizione sospensiva: l’obbligo sorge se il promittente viene eletto La condizione è, dunque, rappresentata dall’elezione

Quasi contratti Il terzo quasi contratto è rappresentato dal votum cioè la promessa fatta ad una divinità di fare o non fare qualcosa in cambio dell’esaudimento di una richiesta, di un miracolo Il votum a Roma ha valore giuridico perché si fa in pubblico ed è anche in questo caso una promessa unilaterale

Quasi contratti Se il votum viene esaudito, il sacerdote della divinità a cui il voto era stato fatto può chiedere in giudizio l’adempimento dell’obbligazione Nell’età più arcaica forse il votum era concepito come bilaterale, perché il rapporto con la religione era più intenso

Quasi contratti In origine, dunque, il votum sarebbe stato un contratto nel quale il consenso della divinità si manifestava con l’esaudimento della richiesta Non a caso in origine il votum si chiamava voti sponsio: la sponsio era per l’appunto un contratto verbale bilaterale

Quasi contratti L’ultimo quasi contratto è l’indebiti solutio Gaio la annovera tra le variae causarum figurae, mentre Giustiniano la inserisce tra i quasi contratti L’indebiti solutio si ha quando un soggetto esegue una prestazione credendo erroneamente di essere obbligato

Quasi contratti L’obbligazione sorge in capo a chi ha ricevuto l’erronea prestazione: dovrà restituire quanto ha erroneamente ricevuto Se colui che ha ricevuto non restituisce, colui che ha pagato può esercitare la condictio indebiti che ha come principio di impedire l’ingiustificato arricchimento

Quasi contratti Gli elementi dell’indebiti solutio sono : Solutio L’indebitu m Errore Buona fede

Quasi contratti La solutio è il pagamento oggettivo fatto nell’intenzione di sciogliere un vincolo obbligatorio L’indebitum è l’assenza del debito e i casi sono tre:

Quasi contratti 1) inesistenza dell’obbligazione; 2) oggetto dell’obbligazione è un’altra cosa; 3) l’obbligazione c’è, ma non esiste fra la persona che compie e quella che riceve la prestazione (si paga a chi non è creditore, paga chi non è debitore)

Quasi contratti L’errore è l’elemento soggettivo, cioè la convinzione di dover adempiere un’obbligazione (error solvendis) Buona fede di chi riceve il pagamento: se un soggetto riceve, infatti, una prestazione che sa che non gli è dovuta non si ha indebiti solutio ma furtum