Concertazione e Dialogo sociale. Forme di partecipazione sindacale a livello nazionale e comunitario La concertazione Il dialogo sociale.

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Transcript della presentazione:

Concertazione e Dialogo sociale

Forme di partecipazione sindacale a livello nazionale e comunitario La concertazione Il dialogo sociale

Forme di partecipazione sindacale a livello nazionale e comunitario

I soggetti sindacali possono partecipare all’esercizio delle funzioni pubbliche sia a livello nazionale sia comunitario

La concertazione

La concertazione consente alle organizzazioni sindacali di intervenire sulle politiche del diritto in materia di lavoro

La concertazione si realizza con la partecipazione dello Stato come terza parte negoziale, oltre alla tradizionale presenza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

Differenza tra contrattazione collettiva e concertazione Alla contrattazione collettiva partecipano soltanto le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori Alla concertazione partecipano lo Stato, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

Un po’ di storia Fin dagli anni ‘70 le più importanti decisioni di politica del lavoro sono state negoziate con le confederazioni nazionali maggiormente rappresentative

..segue… Il primo vero accordo trilaterale fu il Protocollo Scotti del 22 gennaio 1983 L’accordo di San Valentino del 14 febbraio 1984 Il Protocollo del 23 luglio 1993 Patto per l’Italia 5 luglio 2002 Protocollo del 23 luglio 2007

Contenuti del Protocollo c.d. Scotti Impegni per le parti sociali Adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di lavoro (assunzioni obbligatorie, integrazioni salariali, fiscalizzazioni oneri sociali)

Contenuti Accordo di San Valentino Tale accordo non fu firmato dalla CGIL e il contenuto recepito in un decreto legge sul taglio della contingenza (c.d. scala mobile)

Contenuti Protocollo 23 luglio 1993 La politica dei redditi Assetti contrattuali La disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie Indennità di vacanza contrattuale

In particolare… Gli assetti contrattuali: due livelli di contrattazione collettiva la durata le competenze Altresì, disciplina le rappresentanze sindacali unitarie

…segue… La c.d. scala mobile è sostituita da un aggiornamento biennale delle retribuzioni ad opera del rinnovo della parte economica del contratto collettivo; nelle more il lavoratore ha diritto a un elemento provvisorio della retribuzione ovvero alla indennità di vacanza contrattuale

Il Patto per l’Italia 5 luglio 2002 Tale accordo non è stato sottoscritto dalla CGIL, si parla in questo caso di accordo separato.

Protocollo 23 luglio 2007 Contenuti: previdenza, mercato del lavoro, competitività Il Protocollo è stato sottoposto alla verifica del consenso dei lavoratori attraverso referendum ex art. 21 st. lav.

L’effettività della concertazione Di regola, non essendo una legge non si può parlare di efficacia Gli accordi sono effettivi, in quanto la loro applicazione è rimessa alla volontà delle parti contraenti…

…fatto salvo l’attuazione dell’accordo da parte della legge Es. la legge 247 del 2007 recepisce il Protocollo del 23 luglio 2007

I NUOVI ASSETTI CONTRATTUALI: LA RIFORMA DEL PROTOCOLLO DEL LUGLIO 1993 ATTUATA NEL 2009 LE FONTI: AQ (accordo cornice tra Governo e parti sociali di riforma degli assetti contrattuali di cui al Protocollo) AI (accordo tra le confederazioni dei datori e dei lavoratori attuativo dell’AQ) Entrambi mancano della firma della CGIL

Accordo Interconfederale Il rilancio della competitività e della produttività ̀ quale tramite per lo sviluppo dei fattori di occupabilità̀ e per il miglioramento delle retribuzioni reali. A tale scopo (le novità): Valorizzazione della contrattazione decentrata Aggancio della dinamica retributiva ad un indice previsionale di inflazione (IPCA) Procedure più stringenti di contrattazione collettiva Rafforzamento del ruolo della bilateralità

Assetti contrattuali Nuovo accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che sostituisce quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall’ A.I 15 aprile 2009

Assetti contrattuali Sistema contrattuale a 2 livelli (art. 1) Durata triennale dei contratti collettivi (art. 1) Il CCNL stabilisce i trattamenti economico-normativi della categoria. Per il trattamento economico, gli aumenti saranno calcolati sul nuovo IPCA, depurato dalla dinamica dei prezzi energetici importati, individuato da un soggetto terzo ed applicato ad un certo valore retributivo medio (minimi tabellari, voci legate all’anzianità, indennità in cifra fissa) (art. 2) Il CCNL definisce tempi e materie della contrattazione collettiva aziendale. Il contratto collettivo aziendale deve rispettare la regola del ne bis in idem

Il contratto collettivo aziendale è stipulato da RSU e strutture territoriali delle oo.ss. firmatarie del CCNL, ma le parti si dichiarano interessate ad un futuro accordo di riforma della RSU anche sulla base del dato associativo (artt. 3, § 3.5. e 7) Al contratto collettivo aziendale è devoluto il compito di fissare il premio variabile in rapporto ai risultati conseguiti nell’impresa (§ 3.3.) Per favorire la diffusione della contrattazione aziendale: a) detassazione premi; b) contrattazione aziendale in peius (art. 5); c) elemento di garanzia retributiva (anche in funzione protettiva dei lavoratori) (art. 4) Al CCNL è devoluto anche lo sviluppo della bilateralità Procedure di contrattazione collettive più dettagliate. Le piattaforme per il CCNL si presentano 6 mesi prima. Tregua sindacale per 7 mesi con possibilità di richiedere la revoca o sospensione dell’azione diretta in caso di sua violazione. Intervento di una copertura economica in caso di ritardo nel rinnovo, devoluto al CCNL. Analoghe procedure anche per la contrattazione aziendale con possibilità di conciliazione ed 16 arbitrato in caso di controversie sull’applicazione delle sue clausole (artt. 3 e 4

RAPPRESENTATIVITA’ E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011 Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le oo.ss. che abbiano nel settore una rappresentatività̀ non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuali di voti ottenuti su voti espressi)  Accordo interconfederale 31 maggio 2013 (v.infra)

Efficacia contratti collettivi aziendali nel ai I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU

Segue…. I contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione ( ). Inoltre, (detti) contratti collettivi ( ) devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 gg. dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza dei lavoratori

Il dialogo sociale

La concertazione si esplica anche a livello comunitario Il trattato di Maastricht ha istituzionalizzato la partecipazione consultiva delle parti sociali al procedimento di formazione degli atti comunitari di politica sociale

..segue.. E’ stata inoltre prevista la conclusione di accordi collettivi comunitari per realizzare obiettivi sociali.Questi accordi vengono recepiti da apposite direttive

Le parti sociali che partecipano sono: l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES)