La riforma. Decreto legislativo 252/2005 È entrata in vigore il 1° gennaio 2007 Per le aziende con almeno 50 dipendenti scatta l’obbligo di conferire il.

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La riforma. Decreto legislativo 252/2005 È entrata in vigore il 1° gennaio 2007 Per le aziende con almeno 50 dipendenti scatta l’obbligo di conferire il Tfr maturando non destinato ai fondi pensione, al fondo di Tesoreria per la gestione del Tfr nel settore privato, presso l’Inps

L’informativa al lavoratore Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa:  A tutti i lavoratori, prima dell’avvio del periodo di 6 mesi, in merito alle scelte possibili  Al lavoratore silente, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, sulla sorte del Tfr a seguito del silenzio-assenso

Le aziende con almeno 50 dipendenti Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa:  Da gennaio 2007, versano ogni mese con il “DM 10” le quote di Tfr maturando che i dipendenti hanno deciso di mantenere in azienda  L’obbligo decorre dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha espresso la scelta e comprende le quote maturate dal 1° gennaio 2007 (o dalla data di assunzione se successiva)

Il calcolo dei dipendenti  Si ricorre alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza alcun rilievo per la tipologia contrattuale e per la durata del rapporto di lavoro  I lavoratori part time si contano rapportando l’orario effettivo a quello pieno (art.6 D.lgs.61/2000)  I lavoratori assenti non si contano se è stato assunto un lavoratore in sostituzione Con riferimento al 31 dicembre 2006

Quando e come fare il versamento  Dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha espresso la scelta di destinare il Tfr all’azienda, con effetto dal 1° gennaio 2007 (o dalla data di assunzione se successiva)  Le mensilità arretrate si versano applicando il tasso di rivalutazione vigente al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento

Cosa non si versa  Le quote relative ai lavoratori che conferiscono con modalità esplicite o tacite l’intero Tfr al fondo pensione, anche se maturate in periodi antecedenti l’opzione (solo per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2006)  Il Tfr dei lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi  Il Tfr dei lavoratori a domicilio, impiegati e quadri del settore agricolo, lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica o l’accantonamento presso terzi

Il versamento ai fondi per i lavoratori Conferimento esplicito Il datore di lavoro è tenuto al versamento a decorrere dal 1° luglio 2007 con riferimento al periodo compreso fra data di adesione e il 30 giugno 2007 (importi rivalutati) Silenzio-assenso Il datore di lavoro versa alla forma pensionistica individuata dalla norma di legge il Tfr maturando dal 1° luglio 2007 In forza al 31 dicembre 2006

Misure di compensazione per le imprese  Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50 addetti) dell’importo annuo di Tfr conferito alle forme pensionistiche complementari  Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr conferito ai fondi o all’Inps  Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014)