La valutazione dell’Irc

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Scelta dell’Irc e attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9.
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La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 13

Valutazione Irc e Concordato La valutazione dell’Irc è materia pattizia? L’unico riferimento è nel punto 2.7 dell’Intesa: «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento». Si rinvia alla autonoma normativa statale in fatto di valutazione, ma il riferimento è nel testo dell’Intesa.

Quattro problemi Divieto di voto e di esame Scheda separata di valutazione L’Idr nello scrutinio finale L’Irc nel credito scolastico

1. Divieto di voto e di esame Legge 824/30, art. 4: «Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae». CM 117/30: «Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento».

1. Divieto di voto e di esame DLgs 297/94, art. 309: «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».

1. Divieto di voto e di esame La legge 517/77 ha sostituito, nella scuola dell’obbligo, la valutazione espressa mediante voti numerici con più articolati giudizi da illustrare alle famiglie. La legge 169/08, art. 3, ha ripristinato il voto numerico nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Nelle scuole secondarie di II grado la valutazione è sempre stata espressa con voti decimali, mentre l’Irc sempre stato valutato con giudizi.

1. Divieto di voto e di esame DPR 122/09, artt. 2.4 e 4.3: «La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121». Il ministro Gelmini ha dichiarato di voler attribuire anche all’Irc un voto numerico, impegnandosi a chiedere un parere in merito al Consiglio di Stato.

1. Divieto di voto e di esame Si è aperta una polemica sulla valutazione dell’Irc in quanto il DPR 122/09 prevede la partecipazione a pieno titolo dell’Idr alla valutazione degli alunni, mentre attribuisce al docente di attività alternative solo un parere consultivo nello scrutinio, contro quanto stabilito dalla CM 316/87. La sentenza del Tar Lazio n. 33433 del 15-11-2010 ha annullato quanto stabilito dal DPR 122/09 sulla valutazione delle attività alternative.

1. Divieto di voto e di esame Il divieto di esame incide sulla rilevanza scolastica dell’Irc, che è così esonerato dall’obbligo di una verifica pubblica dell’apprendimento degli alunni e dell’operato degli insegnanti. Quali effetti con l’Irc materia di esame? Una sola insufficienza provoca la bocciatura. Debiti formativi in Irc. Quale esame per i non avvalentisi? Fare media ai fini del credito scolastico.

2. Scheda separata L’ OdG della Camera dei Deputati 16-1-1986, n. 600074, impegnava il governo «a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione». A tale OdG venne data attuazione con le CCMM 286/86, 11/87 e 156/87.

2. Scheda separata Legge 824/30, art. 4: una «speciale nota, da inserire nella pagella scolastica». DLgs 297/94, art. 309: «una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica». È legittimo modificare una legge con un OdG della Camera? La tutela della privacy non ha nulla a che fare con la valutazione su scheda separata. La speciale nota deve essere redatta e firmata dall’Idr (escluso dalla collegialità?).

3. L’Idr nello scrutinio finale DPR 202/90 (Revisione dell’Intesa): «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

3. L’Idr nello scrutinio finale Tar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, 5-1-94): «il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza». La posizione del Tar di Lecce è stata ribadita in almeno altre otto sentenze di Tar e confermata dal Consiglio di Stato nel 2004. Nuovi ricorsi tendono a chiedere l’esclusione dell’Idr dalla maggioranza dello scrutinio.

4. L’Irc nel credito scolastico Legge 425/97: Gli esami di stato al termine della secondaria di II grado prevedono un credito scolastico che oggi incide per un massimo di 25 punti sul massimo di 100 ed è attribuito nel corso dell’ultimo triennio di studi. DPR 323/98: Il credito scolastico è attribuito in base ai seguenti fattori: media dei voti dello scrutinio finale, assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, eventuali crediti formativi.

4. L’Irc nel credito scolastico Dato che l’Irc non ha voti numerici, non rientra nella media, ma non può rientrare nemmeno negli altri quattro fattori; quindi rimarrebbe un’attività improduttiva ai fini del credito, che invece raccoglie anche i frutti di attività extrascolastiche. OM 128/99, art. 3: Gli Idr «partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento». Stessa condizione per i docenti delle attività alternative. «L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto».

4. L’Irc nel credito scolastico Sentenza Tar Lazio 7101/00: «…la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate». «… a coloro che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti».

La valutazione dell’Irc / 4 Credito scolastico – OM 44/10, art. 8.12: «I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000».

4. L’Irc nel credito scolastico Sentenza Tar Lazio 7076/09: contesta la precedente sentenza, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine», dato che «qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti».

4. L’Irc nel credito scolastico Sentenza Tar Lazio 7076/09: «… sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa». «… nel consentire l’attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell’insegnamento cattolico impartito». La circostanza riguarda anche gli avvalentisi, «il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede».

4. L’Irc nel credito scolastico Sentenza Tar Lazio 7076/09: «Sulla considerazione che la religione non è una “materia scolastica” come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l’illegittimità della sua riconduzione all’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi». Contro questa sentenza è stato promosso appello dal Ministro al Consiglio di Stato e si è al momento in attesa dell’esito.

La valutazione dell’Irc / 4 Sentenza Consiglio di Stato 2749/10: L’Irc «è facoltativo solo nel senso che di esso si ci può non avvale-re, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegna-mento obbligatorio. Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico». Non c’è discriminazione per chi non si è avvalso dell’Irc in quanto questi «non può certo pretendere di essere valutato per attività che, nell’esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a favore di altri che, nell’esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno deciso di svolgerle». La mancata valutazione dell’Irc «rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescia, perché lo stato di “non obbligo” andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l’insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo».

La valutazione dell’Irc / 4 Il Tar del Lazio, con sentenze n. 33433 e n. 33434 del 15-11-2010, ha respinto i ricorsi promossi dalla Cgil e da varie associazioni contro il DPR 122/09, che prevede la partecipazione a pieno titolo degli insegnanti di religione agli scrutini e soprattutto alla determinazione del credito scolastico. Il Tar respinge i ricorsi in quanto ritiene che non si possa parlare di partecipazione a pieno titolo, date le varie limitazioni che incidono comunque sulla valutazione dell’Irc. Sul credito scolastico, «non è quindi rispondente una configurazione del credito scolastico sul quale può incidere in maniera significativa il giudizio del docente di religione cattolica; a parte l’obiettiva circostanza – non tenuta in considerazione – che, come ogni giudizio, esso non conduce necessariamente ad un esito di segno positivo».