DIRITTI DEI MINORI. Il diritto minorile nel passato Fino alla metà del XIX secolo nei vari ordinamenti giudiziari penali non esistevano norme specifiche.

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DIRITTI DEI MINORI

Il diritto minorile nel passato Fino alla metà del XIX secolo nei vari ordinamenti giudiziari penali non esistevano norme specifiche per i minorenni, né tribunali specializzati. Nel 1899 nasce il primo tribunale per i minorenni nell’Illinois USA, cui fecero seguito l’Inghilterra (1908), Belgio e Francia (1912), Olanda (1921), Germania (1923). In Italia il Codice Penale del 1889 fissava a nove anni l’età minima per l’imputabilità dei reati.

Il diritto minorile Nel 1930 viene approvato il Codice Rocco. Con il R.D. n° 1404 del 20/7/1934 (Lg n° 885, 27/5/1935) nasce un tribunale competente per gli affari penali e civili relativi ai minorenni. Con la Lg n° 35, 7/3/1971 il Tribunale per i minorenni diventa un ufficio giudiziario autonomo.

I diritti dei minori e la scuola Il Diritto allo studio è tutelato dall’art. 34 della Costituzione Italiana che sancisce il diritto – dovere di tutti i cittadini all’istruzione, obbligatoria e gratuita, per un numero di anni fissato di volta in volta dalle leggi vigenti. Tale diritto è “forte” al punto che l’art. 731 del Codice Penale, considera reato il comportamento dei genitori o degli esercenti la potestà parentale.

I diritti minori e la scuola Il Codice Civile con gli artt. 330 e 333 conferisce ulteriore forza all’obbligo, infatti il Tribunale dei Minori, che deve essere sempre informato dei casi di evasione scolastica, può arrivare a disporre l’allontanamento del minore dal nucleo familiare o addirittura la decadenza di uno o di entrambi i genitori dalla potestà sui figli. Solo a partire dagli anni ’60 alcuni intellettuali, tra tutti ricordiamo Don Lorenzo Milani, mettono a nudo i limiti e le colpe di una scuola che non era riuscita ad adeguarsi ai bisogni ed alle aspettative dei giovani.

La giustizia amministrativa L’alunno che si ritiene leso nel suo diritto ad una prestazione educativa adeguata e rapportata ai suoi bisogni chiede riparazione per l’eventuale danno subito alla Giustizia Amministrativa, nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o del Consiglio di Stato (C.d.S.). La Giustizia Amministrativa ha tre grandi limiti: è formale; è costosa; è lenta.

I diritti dello studente nella scuola autonoma Allo studente deve essere riconosciuto il diritto alla piena e sostanziale applicazione dell’art. 34 della Costituzione, cioè il diritto ad una scuola che non solo gli garantisca l’accesso, ma l’esito. Un ruolo importante nella tutela dei diritti dei minori può e deve svolgerlo il D. S.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI d.p.r. n° 249, 24 giugno 1998 d.p.r. n° 235, 21 novembre 2007

Il contesto C.M. n° 143, 29 aprile 1993: primo documento ufficiale – trasmette a tutte le scuole l’eleborato del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione “Per una carta dei diritti degli studenti” e “Il documento degli studenti” C.M. n° 234, 28 luglio 1994 riporta “La Carta degli Studenti” Direttiva n° 133, 3 aprile 1996 detta di “Scuola aperta” Direttiva n° 600, 23 settembre 1996 relativa all’educazione alla salute e alla prevenzione della dispersione scolastica d.P.R. n° 567/1996 che ha sostituito la direttiva n° 133 d.P.R. n° 156/99 e d.p.r. n° 105/2001 che integrano e in parte modificano il precedente.

Il contenuto Art. 1: Vita della comunità scolastica. Ridefinisce la scuola come “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio”, luogo privilegiato per “l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”

Art. 2: I diritti Lo statuto porta nella vita scolastica i diritti fondamentali della persona: la libertà di opinione e di espressione; la libertà di riunione e di associazione ; la libertà di accesso all’informazione.

Art. 3: I doveri DOVERI DI RUOLO: sono i doveri propri dell’essere studente: frequentare le lezioni, assolvere gli impegni di studio, rispettare, anche formalmente, il D.S., i docenti, il personale ATA, i compagni. DOVERI DI COMPORTAMENTO: utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, i macchinari e non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 4: La disciplina Dare la possibilità all’interessato di esporre le ragioni di un comportamento scorretto; ridefinire i provvedimenti disciplinari in chiave educativa; distinguere il comportamento scorretto dalla valutazione del profitto.

Art. 4: La disciplina Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. L’allontanamento dalla comunità scolastica avviene solo in caso di gravi e reiterate infrazioni.

Art. 5: Le impugnazioni L’art. 5 del d.P.R. n° 249, 24 giugno 1998 è sostituito da un nuovo art. 5 del d. P.R. n° 235, 21 novembre Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno all’Istituto.

L’organo di garanzia L’organo di garanzia è istituito e disciplinato dal regolamento d’Istituto. E’ composto, di norma, da un docente designato dal C.d.I., da 2 rappresentanti dei genitori – nella scuola secondaria superiore da 1 rappresentante eletto dagli studenti e da 1 rappresentante eletto dai genitori – è presieduto dal D.S.

L’organo di garanzia regionale La decisione definitiva sui reclami presentati spetta al Direttore dell’U.S.R. o ad un dirigente da questi delegato previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto dal Direttore dell’U.S.R. o da un suo delegato, composto per la scuola secondaria superiore da 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da 3 docenti e da 1 genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori.

Art. 5 – bis: patto educativo di corresponsabilità’ E’ finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione. I regolamenti d’istituto di tutte le scuole disciplinano le procedure di sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti nonché di elaborazione e revisione condivisa.

Art. 6: disposizioni finali Raccomandano di: adottare o modificare il Regolamento d’Istituto tenendo conto dello Statuto e consultando gli studenti o i genitori; consegnare una copia dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola a tutti gli studenti all’atto dell’iscrizione.

Le assemblee studentesche Art. 12 e 13 del D.Lgs n° 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea. L’Art. 13,in particolare, riconosce alle Assemblee Studentesche il valore di “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.

Le assemblee studentesche di classe Sono da tenersi nel limite di due ore al mese, pur incidendo sul monte ore di lezioni, non sono da recuperare.

Le assemblee studentesche d’istituto Le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni. Le ore destinate alle assemblee e, su richiesta degli studenti, utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono al computo dei 200 giorno destinati allo svolgimento delle lezioni. L’istituzione scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

Consulta provinciale studenti La Consulta Provinciale degli studenti è organo istituzionale di rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria di 2° grado. E’ stata istituita con d.P.R. n. 567, 10/10/1996; d.P.R. n. 156, 9 aprile 1999; d.P.R. n. 105, 13 febbraio 2001; d.P.R. n. 301, 23 novembre 2005; d.P.R. n. 268, 29 novembre 2007.

Costituzione e durata del mandato La Consulta Provinciale è formata da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di 2° grado. L’elezione avviene entro il 31 ottobre di ogni due anni, le modalità sono uguali a quelle previste per l’elezione degli studenti nel C.d.I.

Compiti e funzioni La Consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole della provincia al fine di: ottimizzare ed integrare le varie iniziative ed esperienze; formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto; partecipare ed utilizzare gli accordi quadro stipulati tra il Dirigente dell’U.S.P. e gli Enti locali.

Struttura organizzativa La prima riunione è convocata dalla competente autorità scolastica Provinciale. Si dota di un proprio regolamento: elegge un presidente e un consiglio di presidenza; stabilisce le modalità di funzionamento; assicura la regolarità di funzionamento.

Disagio scolastico Il fenomeno è espressione di un intreccio di fattori legati sia a variabili personali sia a variabili contestuali. “E’ il bisogno che deve andare verso il servizio”(Pozzobon, 2004).

Cos’è il disagio scolastico “Uno stato emotivo non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo che si manifesta attraverso comportamenti disfunzionali, che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali” (Mancini – Gabrielli, 1998)

Livelli di disagio scolastico Non grave: il malessere è contenuto; intermedio: comportamenti di ribellione e di trasgressività tali da richiedere interventi da parte dell’Istituzione scolastica; grave: atteggiamenti palesemente conflittuali con comportamenti a rischio di devianza, di bullismo.

Cosa può fare la scuola? La scuola deve organizzare la qualità del servizio di insegnamento: la promozione di modalità costruttive con cui le conoscenze si acquisiscono; la predisposizione di contesti educativi e didattici facilitanti; l’importanza della dimensione relazionale come requisito per un apprendimento basato sulla socialità e sullo scambio di differenti punti di vista.

Bullismo Caratteristiche generali degli studenti prevaricatori (Marini e Mameli) fisicamente sono più forti dei loro compagni; tendono a dominare e sottomettere altri studenti con la minaccia; si alterano facilmente, sono impulsivi, non rispettano le regole che spesso interpretano come contrarietà; insolenti ed aggressivi verso gli adulti (compresi insegnanti e genitori); in età precoce prendono parte a comportamenti antisociali come il furto e il vandalismo; il loro rendimento scolastico generalmente peggiora nel corso degli studi e si accompagna ad un atteggiamento negativo verso la scuola.

Dispersione E’ il fenomeno che allontana gli studenti linea “normale” del progresso scolastico.

Indicatori della dispersione Assenze; selezione al genere; livello culturale dei genitori; selezione culturale; bocciature; ritardi della frequenza rispetto all’età “normale”.

Cause e fattori di dispersione La motivazione allo studio è un elemento determinante per il percorso educativo dell’individuo; la mancanza di autostima; l’inadeguata preparazione di base; una scelta sbagliata dell’indirizzo di studi; una mancata integrazione dovuta anche a ripetenze o ritardi.

La situazione Abbandoni: il fenomeno è preoccupante alle scuole superiori; le differenze territoriali: dispersione da “crescita economica”; le differenze tra i sessi: la dispersione scolastica è un fenomeno soprattutto maschile; gli alunni stranieri.

Iniziative contro la dispersione Orientamento; percorsi didattici personalizzati; maggiore attenzione ai segnali di rischio; sostegno, fiducia e benessere a scuola.

Drop - out Termine usato in riferimento all’abbandono scolastico.