1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Società nome collettivo
Advertisements

Il curatore fallimentare
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
CURATORE E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio allingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di.
Il processo tributario
Il processo civile telematico
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
INVITO ALLA PRECISAZIONE DEI CREDITI
I Controlli del commissario giudiziale
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI
Università di Pisa, 26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale.
lezione, 13 revocazione e opposizione di terzo
La dichiarazione di fallimento
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
Le Impugnazioni in generale
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
182 TER TRANSAZIONE FISCALE
Corso di Diritto Privato
TITOLI DI CREDITO I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione, distinguiamo.
ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014. Introduzione Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali.
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014.
34. Concordato preventivo viene richiesto dall’imprenditore che si trova nella condizione di essere dichiarato fallito e serve ad evitare il fallimento.
Rimedi giuridici a disposizione delle parti per rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità.
Silenzio e dia (artt. 2, 19 e 20). Nozione di silenzio Omissione di provvedimento o inerzia della p.a. Rilievo anche penalistico (art. 328 c.p.)
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Articolo 20 - Silenzio assenso (una breve.
La dichiarazione di fallimento
ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI Lorenzo Benatti Parma, 6 maggio 2015.
CESSAZIONE DEL FALLIMENTO E CONCORDATO FALLIMENTARE
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – le materie innominate – trasversali – i principi fondamentali SERGIO DE SANTIS MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA.
Commissione Funzioni Giudiziarie – Procedure Esecutive
Lezione, 13 revocazione e opposizione di terzo Anno accademico 2013/2014.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
1. 2 Il procedimento fallimentare si articola in tre fasi differenti: 1. accertamento dello stato passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 2.
Espropriazione presso terzi art. 543 ss. c.p.c. Oggetto dell’espropriazione 1. Beni mobili di proprietà del debitore e nella disponibilità del terzo. Ipotesi.
Bruno Beccaceci LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI ASPETTI CIVILISTICI Cause di scioglimento: 1) Decorso del termine; 2) Per il conseguimento dell’oggetto.
1. Tribunale fallimentare e giudice delegato (Artt. 23 – 24 L.F.) Comitato dei creditori (Artt. 40 – 41 L.F.) Curatore (Artt. 27 – 39 L.F.) Assemblea.
Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali.
1 Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore.
1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
Bisogna volersi bene L’ATTUAZIONE COATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE E REALI E LA REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI.
LA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E L’ESDEBITAZIONE
1.  Dopo il decreto di esecutorietà dello stato passivo, si procede alla liquidazione dell’attivo e alla sua ripartizione  Quest’ultima è una fase eventuale,
IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
1. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale nata per realizzare finalità non raggiungibili con le procedure.
1. Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
IL FALLIMENTO Marzo 2016 LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE
Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n Parma, 19 ottobre 2007.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
La Responsabilità del debitore Art ° co. c.c. Il debitore risponde dei debiti contratti con TUTTI i propri beni presenti e futuri (responsabilità.
IL FALLIMENTO LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza.
LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)
Transcript della presentazione:

1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili, quando siano decorsi i termini per le impugnazioni o per l’opposizione  può avere ad oggetto sia i provvedimenti di accoglimento, che i provvedimenti di rigetto  va proposta in danno del curatore, se la domanda è stata respinta, in danno del creditore concorrente, quando, ove accolta, si impugni la sua domanda, in questo caso, al giudizio partecipa anche il curatore I motivi di revocazione sono: a. la falsità, riferita alle prove, sia quelle documentali che testimoniali, la cui dimostrazione può essere fornita nel giudizio di revocazione b. il dolo, che si identifica in espedienti diretti a dare un’artificiosa rappresentazione della realtà, che abbia ingannato gli organi fallimentari c. l’errore essenziale di fatto ovvero la falsa percezione materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste o l’inesistenza di un fatto che esiste d. la mancata conoscenza di documenti decisivi, che non sono stati depositati tempestivamente per causa non imputabile

2 Le impugnazioni: b. il procedimento (Art. 99 L.F.). Opposizione: si propone contro il curatore e possono intervenire i creditori concorrenti, il curatore è vincolato alle conclusioni assunte avanti il GD Impugnazione:si propone contro il creditore concorrente e nel processo è parte il curatore, che è vincolato alle conclusioni assunte avanti il GD Procedimento:  ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale 30 giorni dalla comunicazione di cui all’Art. 97 L.F. ovvero dalla scoperta del fatto o del documento  il ricorso deve contenere l’esposizione degli elementi in fatto e in diritto su cui l’impugnazione si basa e le relative conclusioni, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere e dei documenti prodotti  il presidente del tribunale nomina il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento  il presidente del tribunale fissa udienza in camera di consiglio e il ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione, deve notificare il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza al curatore, all’eventuale controinteressato e al fallito  tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni  le parti, così come eventuali intervenienti, devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza  la memoria di costituzione deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi prova e l’elencazione dei documenti prodotti  il giudice, in composizione collegiale o monocratica, effettua l’istruttoria  il collegio, del quale non può far parte il giudice delegato, provvede con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie  il decreto, comunicato alle parti dalla cancelleria, può essere impugnato con ricorso per cassazione entro 30 giorni

3 Le domande tardive di crediti (Art. 101 L.F.). Le domande possono essere  tempestive: se presentate trenta giorni prima dell’udienza di verifica  tardive: se presentate oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica e non oltre 12 mesi dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo (questo termine può essere prorogato a 18 mesi se, con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale dichiara la particolare complessità della procedura)  ultratardive o supertardive: se presentate dopo il termine delle tardive, ma prima dell’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile  fuori da queste ipotesi le domande sono da considerarsi inammissibili

4 Le domande tardive di crediti (Art. 101 L.F.). Il procedimento:  si applica il procedimento ordinario (Artt. da 93 a 99 L.F.)  le domande tardive vengono esaminate nelle forme di cui all’Art. 95 L.F.  il curatore da avviso della data di udienza a coloro che hanno presentato la domanda  il provvedimento di accoglimento della richiesta tardiva deve essere comunicato dal curatore, nelle forme di cui all’Art. 97, secondo comma, L.F., ai creditori tempestivamente ammessi per consentire loro di esercitare il loro diritto all’impugnazione  la presentazione delle domande tardive consente ai creditori ammessi: i. se chirografari di partecipare ai riparti successivi alla loro ammissione, salvo che dimostrino la non imputabilità a loro del ritardo, ii. se assistiti da cause di prelazione di avere diritto al trattamento preferenziale (Art. 101, terzo comma e Art. 112 L.F.)  come previsto dall’Art. 115, secondo comma, L.F. non v’è bisogno di proporre una domanda tardiva nell’ipotesi di cessione del credito o di surrogazione del creditore, poiché la modifica dello stato passivo viene effettuata dal curatore a fronte della presentazione di idonea documentazione

5 Le domande di restituzione e di rivendicazione. Le domande di accertamento dell’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili che risultino di proprietà del fallito dovrà essere proposta nelle forme degli Artt. 93 e segg. Le domande aventi ad oggetto beni mobili sono fondate sulla dimostrazione dell’estraneità del bene al patrimonio del fallito. Il terzo, ove rivendichi la proprietà, dovrà dimostrare la sussistenza del diritto reale al momento del fallimento, essendo stato il bene affidato al fallito sulla scorta di un titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale. Se il terzo agisce in restituzione in forza di un rapporto obbligatorio, si deve ritenere sufficiente la prova del contratto e non necessaria la prova dell’acquisto della proprietà. Le domande aventi ad oggetto beni immobili sono fondate sull’esistenza di un atto o di una domanda regolarmente trascritta in epoca anteriore al fallimento. Il procedimento preveduto dagli Artt. 93 e segg. L.F. è volto non soltanto ad escludere dal patrimonio fallimentare beni mobili o immobili non appartenenti al fallito, ma anche all’attuazione coattiva di pretese alla consegna o al rilascio di beni mobili o immobili. In ogni caso, ai sensi dell’Art. 103 L.F., il titolare del diritto può, anche nel corso dell’udienza di cui all’Art. 95 L.F., modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data del concorso. Se il curatore perde il possesso del bene dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.