Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001

Gai 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ed ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la più importante suddivisione si fa in due specie: infatti ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto.

Gai 3.182. Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit. Quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in IIII genera diducantur, sicut supra exposuimus. Passiamo ora alle obbligazioni che nascono da delitto, come quando qualcuno compie un furto, rapina dei beni, compie un danneggiamento, commette un’offesa ingiusta (lett. “ingiuria”). L’obbligazione che scaturisce da tutte queste fattispecie è di un solo tipo, mentre, come abbiamo detto sopra, le obbligazioni da contratto sono di quattro tipi.

Caratteristiche comuni: Penalità Nossalità individualità cumulatività causalità volontaria Lex XII Tabb.: Si telum manu fugit magis quam iecit, arietem subicito. Se una freccia sfugge dalla mano o viene lanciata per sbaglio (sott. uccidendo qualcuno), si sacrifichi un ariete.

Distinzione tra colpa (culpa, volontarietà del fatto) e dolus (volontarietà anche dell’evento lesivo determinato dall’atto) riguardo agli atti illeciti si chiarisce solo durante epoca classica e postclassica. Cfr. omicidio volontario (legge risalente a Numa Pompilio, di interpretazione discussa) si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto Se qualcuno avesse ucciso volontariamente un uomo libero, avrebbe dovuto essere a sua volta messo a morte (dai parenti dell’ucciso).

Gell. N.A.20.1.12. Quod vero dixi videri quaedam esse inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nimis esse dilutum, quod ita de iniuria poenienda scriptum est: "Si iniuriam alteri faxit, viginti quinque aeris poenae sunto." Quis enim erit tam inops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti quinque asses deterreant? Per quanto riguarda ciò che ho detto riguardo ad alcune leggi che erano eccessivamente indulgenti, non ti sembra che fosse eccessivamente leggera la norma che si trova scritta sulla pena per l’ingiuria: “Se qualcuno avrà compiuto un atto ingiusto contro un altro, abbia una pena di 25 assi”? Chi, infatti, sarà tanto povero che 25 assi lo trattengano dal desiderio di infliggere un’ingiuria?

13. Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret:    Quidam – inquit - L. Veratius fuit egregie homo inprobus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat." Propterea" inquit "praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt. 13. E così anche il vostro Labeone, nei libri che ha scritto di commento alle XII Tavole, non approvando questa norma, dice: “Lucio Verazio fu uomo notevole per malvagità e grande stravaganza. Si divertiva a schiaffeggiare con la mano aperta la guancia di uomini liberi; uno schiavo lo seguiva portando una borsa piena di assi; appena aveva schiaffeggiato qualcuno, immediatamente ordinava di pagargli secondo le XII Tavole 25 assi”. Per questo i pretori in seguito stabilirono che questa norma era desueta e doveva essere abbandonata ed emanarono un editto nel quale promettevano che avrebbero dato dei recuperatores per la stima delle ingiurie.

Gai 3.220. Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus modis. Si commette ingiuria non solo quando qualcuno è percosso con un pugno o con un bastone, o anche viene frustato, o anche se sarà stato fatto un oltraggio a qualcuno, sia che uno cerchi di ottenere i beni di un tale, come se fosse debitore, sapendo che invece non gli deve nulla, sia che qualcuno abbia scritto un libello o dei versi infamanti contro qualcuno, sia che abbia seguito una matrona o un adolescente, e infine in molti altri modi.

Gai 3.223. Poena autem iniuriarum ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat; propter os vero fractum aut conlisum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat; at si servo, CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta. Et videbantur illis temporibus in magna paupertate satis idoneae istae pecuniae poenae esse. La pena per le ingiurie secondo la legge delle XII tavole per “menomazione permanente” era il taglione; per la frattura o la rottura di un osso la pena era di 300 assi, se la rottura riguardava un uomo libero; se era schiavo, 150; per altri tipi di ingiurie la pena era di 25 assi. E sembrava, in quei tempi di grande povertà, questa entità della pena sufficiente.

224. Sed nunc alio iure utimur 224. Sed nunc alio iure utimur. Permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex vel tanti condemnat, quanti nos aestimaverimus, vel minoris, prout illi visum fuerit… 224. Ma ora utilizziamo un altro diritto. Si permette, infatti, da parte del pretore, a noi stessi di stimare l’ingiuria, e il giudice o condanna a tanto quanto noi abbiamo stimato, o a meno, secondo quanto gli sarà sembrato giusto…

FURTUM 183. Furtorum autem genera Ser. Sulpicius et Masurius Sabinus IIII esse dixerunt, manifestum et nec manifestum, conceptum et oblatum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et oblatum species potius actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane verius videtur... Servio Sulpicio e Masurio Sabino dissero che i generi di furto sono 4: manifesto e non manifesto, conceptum e oblatum; Labeone 2: flagrante e non flagrante; infatti le specie di furto conceptum e oblatum sembrano più essere relative alle azioni da furto che ai generi di furto, cosa che sembra più verosimile…

Gai 3.186. Conceptum furtum dicitur, cum apud aliquem testibus praesentibus furtiva res quaesita et inventa est. Nam in eum propria actio constituta est, quamvis fur non sit, quae appellatur concepti. RICETTAZIONE Si dice “furtum conceptum” (furto nascosto=ricettazione) quando, in presenza di testimoni, si è cercata e trovata presso qualcuno una cosa rubata; infatti si dà un’azione particolare contro costui, anche se non è il ladro, che si chiama “actio concepti”.

Gai 3.187. Oblatum furtum dicitur, cum res furtiva tibi ab aliquo oblata sit eaque apud te concepta sit, utique si ea mente data tibi fuerit, ut apud te potius quam apud eum, qui dederit, conciperetur. Nam tibi, apud quem concepta est, propria adversus eum, qui optulit, quamvis fur non sit, constituta est actio, quae appellatur oblati. Si dice furtum oblatum (trasferito) quando la cosa rubata ti sia stata offerta da qualcuno e questa sia stata trovata presso di te, se ti è stata data con l’idea che fosse ritrovata presso di te piuttosto che presso di chi l’ha depositata. Infatti è stata creata un’azione apposita, detta “oblati”, contro colui che te l’ha offerta, anche se non era il ladro.

Gai 3.205. Item si fullo polienda curandave aut sarcinator sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non dominus, … E così se un titolare di lavanderia ha ricevuto ad un prezzo definito dei vestiti da pulire e trattare o un sarto ha ricevuto dei vestiti da accomodare, e li avrà persi a causa di un furto, lui stesso avrà l’azione da furto, non il proprietario, …

Gai 3.206. Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum, cui rem commodavimus. Nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare. Le cose che abbiamo detto del lavandaio o del sarto trasferiamole a quello al quale abbiamo dato in comodato una cosa. Infatti come quelli percependo una mercede devono custodire la cosa, allo stesso modo anche colui che riceve la cosa per usarla in comodato deve custodirla.

Rimedi: Actio furti Condictio in ex causa furtiva Età classica e postclassica: requisiti del furtum cose mobili Trafugamento (contrectactio) cosa del derubato volontarietà dell’effetto furtivo da parte del ladro contrarietà all’atto da parte del derubato (=invito domino)  

Definizione di furtum del giurista Giulio Paolo (39 ad ed.) D. 47.2.1.3: Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere. «Il furto è l’apprensione fraudolenta di una cosa allo scopo di trarre guadagno o dalla cosa stessa o dal suo uso o possesso; e ciò è vietato dalla legge naturale».

209. Qui res alienas rapit, tenetur etiam furti 209. Qui res alienas rapit, tenetur etiam furti. Quis enim magis alienam rem invito domino contrectat quam qui vi rapit? Itaque recte dictum est eum improbum furem esse; sed propriam actionem eius delicti nomine praetor introduxit, quae appellatur vi bonorum raptorum, et est intra annum quadrupli actio, post annum simpli. Quae actio utilis est, etsi quis unam rem licet minimam rapuerit. Colui che rapina cose altrui, è responsabile anche per furto. Chi infatti trafuga maggiormente una cosa altrui contro la volontà del proprietario di chi la rapina con la forza? E così giustamente è stato detto che costui è un ladro malvagio; ed il pretore ha introdotto un’azione particolare che prende il suo nome da questo delitto: l’azione “vi bonorum raptorum”, che se esercitata entro un anno, si dà per il quadruplo, dopo l’anno, nel simplum. Questa azione è “utile” se qualcuno abbia rapinato anche una cosa di scarso valore.