CORSO DI REVISIONE CONTABILE D.LGS. 39/2010: approfondimenti DOTT. ALESSIO SILVESTRI
Struttura del Decreto Il Decreto è composto da 43 articoli, così distinti: Capo I – Definizioni Capo II – Abilitazione e formazione continua Capo III – Registro Capo IV – Svolgimento della Revisione Capo V – Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico Capo VI – Controllo della qualità
Struttura del Decreto Capo VII – Vigilanza Capo VIII – Sanzioni amministrative e penali Capo IX – Aspetti internazionali Capo X – Modifiche e abrogazioni alla normativa vigente
REVISIONE LEGALE - definizione L’art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs 39/2010 stabilisce che la Revisione Legale è la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs 39/2010.
Svolgimento della revisione Capo IV – Svolgimento della Revisione Art. 9: deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; Art. 10: indipendenza ed obiettività; Art. 11: principi di revisione; Art. 12: elaborazione dei principi; Art. 13: conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico, risoluzione del contratto; Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul bilancio; Art. 15: responsabilità.
Svolgimento della revisione Art. 10: indipendenza ed obiettività Il revisore legale deve trovarsi in una situazione di indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento dell’incarico di revisione. Il revisore legale non deve altresì essere coinvolto nei processi decisionali aziendali. …. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano compromettere l’indipendenza. Tali procedure sono monitorate e sottoposte al controllo di qualità.
Svolgimento della revisione Art. 11: principi di revisione La revisione legale, svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea (art. 11 D.Lgs 39/2010) è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. A tal fine il revisore deve acquisire ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibili.
Svolgimento della revisione Art. 13: conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico, risoluzione del contratto L’incarico viene deliberato dall’assemblea dei soci. L’assemblea, su proposta motivata dell’Organo di Controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo durante l’incarico.
Svolgimento della revisione Art. 13: conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico, risoluzione del contratto L’incarico ha durata di tre esercizi. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, …….
Svolgimento della revisione Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul bilancio Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione: a)Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b)verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Svolgimento della revisione Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul bilancio La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all’art. 11 (principi di revisione) comprende: a)Paragrafo introduttivo; b)Descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c)Un giudizio sul bilancio; d)Eventuali richiami d’informativa; e)Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Svolgimento della revisione Art. 14: relazione di revisione e giudizio sul bilancio La relazione è sottoscritta dal responsabile della revisione. I soggetti incaricati hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione e possono procedere ad accertamenti ed esami di atti e documenti. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio sono responsabili dell’espressione del relativo giudizio (come specificato dall’art. 15)
Controllo della qualità Art. 20: controllo della qualità Controllo della qualità: - per gli iscritti nel registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico il controllo di qualità viene effettuato almeno ogni 6 anni; - per gli iscritti nel registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico il controllo della qualità viene effettuato almeno ogni 3 anni.
1)Valutazione della conformità ai principi di revisione; 2)Requisiti di indipendenza del revisore; 3)Quantità e qualità delle risorse impiegate nell’attività di revisione; 4)Congruità dei corrispettivi; 5)Sistema interno di controllo della qualità nella revisione legale. Controllo della qualità Comma 5, art. 20 D:lgs 39/2010: il controllo della qualità è basato su una verifica adeguata di:
Modifiche ed abrogazioni della normativa vigente Art. 37: modifiche del Codice Civile -dall’art c.c. sono stati variati vari articoli, modificando la denominazione e citando sempre il concetto di “revisione legale”; -dall’art – bis si evidenzia il primo passaggio importante; -dall’art è stato previsto il numero 16 bis per una trasparente rappresentazione dei corrispettivi distinti per attività; -dall’art. 2477, gli articoli del codice riferiti alle s.r.l. hanno subito alcune tra le più sostanziali modifiche apportate dal decreto.
Modifiche ed abrogazioni della normativa vigente Nuove indicazioni nella Nota Integrativa L’art. 37, comma 16 del D.Lgs 39/2010 ha previsto l’inserimento all’art c.c. del numero 16 bis. Nella Nota Integrativa devono essere indicati, salvo che, la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota Integrativa del relativo bilancio consolidato: 1)l’importo totale dei corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali; 2)L’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
Modifiche ed abrogazioni della normativa vigente Nuove indicazioni nella Nota Integrativa 3)L’importo totale dei corrispettivi relativi ai servizi di consulenza fiscale; 4)L’importo totale dei corrispettivi spettanti per gli altri servizi diversi dalla revisione legale.
S.r.l. e collegio sindacale Il D.Lgs 39/2010 ha sostituito l’art. 2477, apportando rilevanti modifiche in ordine alla presenza obbligatoria del Collegio Sindacale. E’ infatti imposta la nomina del Collegio Sindacale anche quando la società: 1)È tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 2)Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Restano ferme le ipotesi già previste dall’art c.c., in ordine: all’entità del capitale sociale; ai limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
S.r.l. e collegio sindacale Obbligatorietà connessa al Capitale Sociale: La nomina obbligatoria del collegio sindacale è prevista “se il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le S.p.A., pari ad € Obbligatorietà connessa ai limiti previsti dal bilancio abbreviato: Il collegio sindacale deve essere obbligatoriamente nominato anche quando “per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art – bis” per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero: -Totale attivo Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.