La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 15.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Attività di recupero e di sostegno
Advertisements

prof. Domenico Ciliento
Conferenze di servizio con i D.S. Lazio sett.- ott. 2007
Decreto ministeriale n. 5
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche
PER ATTUARE LA LEGGE 133 SUCCESSIVAMENTE IL MINISTERO HA EMANATO IL DECRETO 137/08 CONVERTITO IN LEGGE IL 29 OTTOBRE 2008 COSA DICE ?
Dpr Valutazione degli alunni
ISISS “Novelli” di Marcianise
1 C rediti S colastici e C rediti F ormativi 2 Esami di Stato Corso di Formazione in Servizio Quali innovazioni Credito scolastico, cosè ? Credito formativo,
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
Schema di regolamento del 13/03/09 norme vigenti per la valutazione
Tavernola 23 settembre 2008 Rita Peracchini
PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO A.S. 2007/2008 Ai fini del credito scolastico si propone di prendere in considerazione i seguenti parametri.
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO C.M. 28 del 15 marzo 2007.
* licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri
Collegio 18 Maggio 2012 Criteri per lammissione alle classi successive.
ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 LE INNOVAZIONI.
ESAMI DI STATO A.S. 2008/2009 O.M. 40 del 8 aprile 2009
VALUTAZIONE IL QUADRO NORMATIVO 1S. Pace - valutazione - settembre 2010.
Corso Formazione Presidenti esame I ciclo - Vicenza 26 maggio ESAME DI STATO I CICLO PUNTI SALIENTI CONDUZIONE: PROVE SCRITTE E COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE.
Gli organi collegiali ITIS G. Galilei (prof. S. Amato)
La valutazione Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dellarticolo.
La valutazione del comportamento
ISISS “Novelli” di Marcianise
ISISS “Novelli” di Marcianise
ISISS “Novelli” di Marcianise
ESAME DI STATO Informazioni generali e normativa Istituto S.Carlo.
Valutazione alunni DSA DPR 122/2009Art. 10 La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei.
D.c Gli scrutini finali a.s. 2007/08. d.c Criteri per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli.
LIRC nella scuola riformata. Disposizioni legislative Salvatore Coccia LAquila, 20 giugno 2011.
CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE
Criteri didattico - metodologici per l'organizzazione
La valutazione dellIrc alla luce dei cambiamenti in atto Sergio Cicatelli Pordenone, 6 dicembre 2008.
In applicazione della legge 169 del 30 ottobre 2008
ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DEI DEBITI FORMATIVI 3^ FASE.
Regolamento valutazione
PORTFOLIO & PRIVACY Considerazioni sulla garanzia alla riservatezza con lintroduzione del Portfolio.
ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 LE INNOVAZIONI.
La storia di un percorso
Operazioni da eseguire in sede di Consiglio
S.A. e C.d.A. Commissione redigente 1 Bozza del 7/03/2011Università degli Studi di Trieste.
Patto Educativo di Corresponsabilità i principi Anno scolastico
FUNZIONE DELIBERATIVA DEI SOCI
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 14. a Art. 14-quinquies Conferenza.
bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri.
A.s. 06/07. NORMATIVA D.M. 26/08/81 (colloquio pluridisciplinare) D. Lgs. 297/94 T.U. D.M. 201/99 (indirizzo musicale) D.P.R. n. 275/99 art. 8 g) (Regolamento.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
1 O.M. 92 RECUPERO DEBITI Schede riassuntive. 2 Articolo 1 Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado La valutazione.
O.M. 92 del 15/ ART. 6 – SCRUTINI FINALI  Il collegio docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.  Il docente.
Il Comitato di valutazione del docente
Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 4
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CASO LAUTSI contro ITALIA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; Ai sensi degli art. 29 e 30 del Testo Unico.
Iscrizione e scelta dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 12.
Irc: Concordato e Intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 8.
Art. 2 decreto legge 137 ( legge 160) :Valutazione degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno.
La valutazione dell’Irc
La valutazione degli alunni Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 10.
L’insegnante di religione: idoneità e nomina d’intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 11.
01/06/20161 Gli atti degli Enti Locali a cura della Dott.ssa Paola Contestabile.
Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 4
Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 1
Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9.
Legge 104/92 ART. 3 comma 1: … E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 13.
Regolamento d’Istituto Divieti e sanzioni. Rispetto delle regole Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il dovere del reciproco rispetto e.
Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7.
Esami di Stato 2014/15 secondo ciclo con rif. a 2015/16 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il.
ESAME DI STATO 2015/2016 ORDINANZA MINISTERIALE 252/2016.
Transcript della presentazione:

La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 15

Sergio Cicatelli2 Valutazione Irc e Concordato  La valutazione dell’Irc è materia pattizia?  L’unico riferimento è nel punto 2.8 dell’Intesa: «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento».  Si rinvia alla autonoma normativa statale in fatto di valutazione, ma il riferimento è nel testo dell’Intesa.

Sergio Cicatelli3 Quattro problemi 1.Divieto di voto e di esame 2.Scheda separata di valutazione 3.L’Idr nello scrutinio finale 4.L’Irc nel credito scolastico

Sergio Cicatelli4 1. Divieto di voto e di esame  Legge 824/30, art. 4: «Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae».  CM 117/30: «Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento».

Sergio Cicatelli5 1. Divieto di voto e di esame  DLgs 297/94, art. 309: «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».

Sergio Cicatelli6 1. Divieto di voto e di esame  La legge 517/77 ha sostituito, nella scuola dell’obbligo, la valutazione espressa mediante voti numerici con più articolati giudizi da illustrare alle famiglie.  La legge 169/08, art. 3, ha ripristinato il voto numerico nelle scuole primarie e secondarie di I grado.  Nelle scuole secondarie di II grado la valutazione è sempre stata espressa con voti decimali, mentre l’Irc sempre stato valutato con giudizi.

Sergio Cicatelli7 1. Divieto di voto e di esame  DPR 122/09, artt. 2.4 e 4.3: «La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121».  Il ministro Gelmini aveva dichiarato di voler attribuire anche all’Irc un voto numerico, impegnandosi a chiedere un parere in merito al Consiglio di Stato.

Sergio Cicatelli8 1. Divieto di voto e di esame  Si è aperta una polemica sulla valutazione dell’Irc in quanto il DPR 122/09 prevede la partecipazione a pieno titolo dell’Idr alla valutazione degli alunni, mentre attribuisce al docente di attività alternative solo un parere consultivo nello scrutinio, contro quanto stabilito dalla CM 316/87.  La sentenza del Tar Lazio n del ha annullato quanto stabilito dal DPR 122/09 sulla valutazione delle attività alternative.

Sergio Cicatelli9 1. Divieto di voto e di esame  Il divieto di esame incide sulla rilevanza scolastica dell’Irc, che è così esonerato dall’obbligo di una verifica pubblica dell’apprendimento degli alunni e dell’operato degli insegnanti.  Quali effetti con l’Irc materia di esame? Una sola insufficienza provoca la bocciatura. Debiti formativi in Irc. Quale esame per i non avvalentisi? Fare media ai fini del credito scolastico.

Sergio Cicatelli10 2. Scheda separata  L’ OdG della Camera dei Deputati , n , impegnava il governo «a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione».  A tale OdG venne data attuazione con le CCMM 286/86, 11/87 e 156/87.

Sergio Cicatelli11 2. Scheda separata  Legge 824/30, art. 4: una «speciale nota, da inserire nella pagella scolastica».  DLgs 297/94, art. 309: «una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica».  È legittimo modificare una legge con un OdG della Camera?  La speciale nota deve essere redatta e firmata dall’Idr (escluso dalla collegialità?).  La tutela della privacy non ha nulla a che fare con la valutazione su scheda separata.

Sergio Cicatelli12 2. Scheda separata: Irc e privacy  Garante ( ): «Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono "nascondere" la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini. […] Non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione».  Garante ( ): «I dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi».  MPI (nota n del ): «si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione» poiché «la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi. […] L'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia».

Sergio Cicatelli13 3. L’Idr nello scrutinio finale  DPR 202/90 (Revisione dell’Intesa): «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

Sergio Cicatelli14 3. L’Idr nello scrutinio finale  Tar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, ): «il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza».  La posizione del Tar di Lecce è stata ribadita in almeno altre otto sentenze di Tar e confermata dal Consiglio di Stato nel  Nuovi ricorsi tendono a chiedere l’esclusione dell’Idr dalla maggioranza dello scrutinio.

Sergio Cicatelli15 4. L’Irc nel credito scolastico  Legge 425/97: Gli esami di stato al termine della secondaria di II grado prevedono un credito scolastico che oggi incide per un massimo di 25 punti sul massimo di 100 ed è attribuito nel corso dell’ultimo triennio di studi.  DPR 323/98: Il credito scolastico è attribuito in base ai seguenti fattori: media dei voti dello scrutinio finale, assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, eventuali crediti formativi.

Sergio Cicatelli16 4. L’Irc nel credito scolastico  Dato che l’Irc non ha voti numerici, non rientra nella media, ma non può rientrare nemmeno negli altri quattro fattori; quindi rimarrebbe un’attività improduttiva ai fini del credito, che invece raccoglie anche i frutti di attività extrascolastiche.  OM 128/99, art. 3: Gli Idr «partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento». Stessa condizione per i docenti delle attività alternative. «L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto».

Sergio Cicatelli17 4. L’Irc nel credito scolastico  Sentenza Tar Lazio 7101/00: «…la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate». «… a coloro che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti».

Sergio Cicatelli18 4. L’Irc nel credito scolastico  Sentenza Tar Lazio 7076/09: contesta la precedente sentenza, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine», dato che «qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti». «… sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa».

Sergio Cicatelli19 4. L’Irc nel credito scolastico  Sentenza Tar Lazio 7076/09: «… nel consentire l’attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell’insegnamento cattolico impartito». La circostanza riguarda anche gli avvalentisi, «il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede». «Sulla considerazione che la religione non è una “materia scolastica” come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l’illegittimità della sua riconduzione all’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi».

Sergio Cicatelli20 4. L’Irc nel credito scolastico  Sentenza Consiglio di Stato 2749/10: L’Irc «è facoltativo solo nel senso che di esso ci si può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico». Non c’è discriminazione per chi non si è avvalso dell’Irc in quanto questi «non può certo pretendere di essere valutato per attività che, nell’esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a favore di altri che, nell’esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno deciso di svolgerle». La mancata valutazione dell’Irc «rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescia, perché lo stato di “non obbligo” andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l’insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo».

Sergio Cicatelli21 4. L’Irc nel credito scolastico  Il Tar del Lazio, con sentenze n e n del , ha respinto i ricorsi promossi dalla Cgil e da varie associazioni contro il DPR 122/09, che prevede la partecipazione a pieno titolo degli Idr agli scrutini e soprattutto alla determinazione del credito scolastico.  Il Tar ha respinto i ricorsi ritenendo che non si possa parlare di partecipazione a pieno titolo, date le limitazioni che incidono comunque sulla valutazione dell’Irc.  Sul credito scolastico, «non è quindi rispondente una configurazione del credito scolastico sul quale può incidere in maniera significativa il giudizio del docente di religione cattolica; a parte l’obiettiva circostanza – non tenuta in considerazione – che, come ogni giudizio, esso non conduce necessariamente ad un esito di segno positivo».

Sergio Cicatelli22 4. L’Irc nel credito scolastico  OM 13/13, art. 8: 13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. 14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. […] 16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del