CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 28 Gennaio 2016 I LEZIONE Avv. Cristiana De Paola
SINTESI DEL PROGRAMMA conoscenza della disciplina giuridica dell’imprese e dell’azienda approfondimento dei tipi legali di esercizio collettivo dell’impresa conoscenza dei concetti e delle regole di base del diritto della concorrenza conoscenza dei presupposti del fallimento e delle altre procedure concorsuali
PROGRAMMA I LEZIONE: Storia e fonti del diritto commerciale – Imprenditore: nozioni e categorie – Lo Statuto generale dell’imprenditore – Lo Statuto speciale dell’imprenditore commerciale II LEZIONE: Nozione di azienda – La disciplina del trasferimento di azienda nel codice civile – La proprietà industriale: a) gli strumenti di differenziazione: i segni distintivi (ditta, insegna, marchio, indicazioni geografiche e denominazione di origine); b) la tutela dell’innovazione: i brevetti e il diritto d’autore III LEZIONE: La concorrenza tra imprese: a) la disciplina della concorrenza sleale; b) la disciplina della concorrenza e del mercato: le fonti della normativa antitrust, la nozione di intesa, abuso di posizione dominante e di concentrazione IV LEZIONE: L’integrazione e la collaborazione tra imprese: i consorzi – Le società di persone: tipi e disciplina – Le società di capitali : tipi e disciplina V LEZIONE: Le società con partecipazione dello Stato ed Enti Pubblici – Le società cooperative nel codice civile: la nozione di società cooperativa e di scopo mutualistico, la struttura finanziaria, l’organizzazione ed i controlli – Fallimento ed altre procedure concorsuali
I LEZIONE STORIA E FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE IMPRENDITORE: NOZIONE E CATEGORIE DISCIPLINA E NORMATIVE APPLICABILI: LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE E LO STATUTO SPECIALE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
STORIA E FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
BENVENUTO STRACCA BENVENUTO STRACCA : giurista del ‘500 considerato fondatore del diritto commerciale. Per la prima volta il diritto commerciale venne considerato come un complesso di norme distinto sia dal diritto civile sia da quello canonico.
PRIMA DEL TRATTATO DI STRACCA le norme che disciplinavano il commercio erano di tipo consuetudinario COS’E’ IL DIRITTO CONSUETUDINARIO? La CONSUETUDINE è la fonte del diritto non scritta. È composta da due elementi: 1)il ripetersi di un determinato comportamento da parte di una collettività; 2)la convinzione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio
DOPO IL TRATTATO DI STRACCA COSA SUCCEDE? REGISTRO COMMERCIANTI VARIE SPECIE DI SOCIETA’ CAMBIALE AFFARI DI BANCA ASSICURAZIONI FALLIMENTO
FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Codice Civile Costituzione della Repubblica Italiana Leggi speciali
Prima del 1942 (anno di promulgazione del Codice Civile) DUE CODICI Codice Civile del 1865 Codice del Commercio del 1882
DOPO IL 1942 La scelta di unificare il diritto privato e di far confluire la materia commerciale nel codice civile COMPORTO’ la cosiddetta commercializzazione del diritto privato
IMPRENDITORE: NOZIONE E CATEGORIE
COSA DISCIPLINA IL DIRITTO COMMERCIALE? Attività imprenditoriale sia come singolo che come gruppo di persone Azienda nel suo complesso Procedure concorsuali
COSA DISCIPLINA IL DIRITTO COMMERCIALE? Contratti d’impresa Titoli di credito (es: assegni e cambiali) Segni distintivi Modi di repressione della concorrenza sleale
IMPRENDITORE
L’ATTIVITA’ ECONOMICA QUANDO SI DEFINISCE IMPRENDITORIALE? se chi la esercita si prefigge di ricavare dalla stessa un profitto personale
GLI IMPRENDITORI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE in base al tipo di attività svolta IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO
Articolo 2135 del codice civile: «E’ imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (…). Si intendono comunque connesse le attività (…)dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali (…) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"
VECCHIA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 228/2001) Attività connesse
NUOVA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 228/2001) Attività connesse: necessaria presenza di due requisiti
IMPRENDITORE COMMERCIALE Art del codice civile: «È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.
Solo agli imprenditori commerciali si applica il c.d. lo statuto dell’imprenditore
Gli imprenditori agricoli non sono tenuti al rispetto dello statuto dell’imprenditore commerciale, in quanto esposti ad un rischio maggiore dell’imprenditore commerciale:
LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE
SI APPICA A TUTTI GLI IMPRENDITORI PICCOLI E GRANDI COMMERCIALI E AGRICOLI PUBBLICI E PRIVATI
DISCIPLINA BASE COMUNE parte della disciplina dell'azienda (artt ) disciplina dei segni distintivi (artt ) disciplina dei consorzi (artt ) disciplina a tutela della concorrenza e del mercato della legge 287/1990
STATUTO SPECIALE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
A CHI SI APPLICA? IMPRENDITORE NON PICCOLO La definizione civilistica (art c.c.) è basata sulla prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi eventuali familiari nell'impresa, sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale proprio o altrui. E’ necessario che l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o i servizi prodotti CHI E’ IL PICCOLO IMPRENDITORE?
COSA DISCIPLINA LO STATUTO SPECIALE l'iscrizione nel registro delle imprese (artt ), con effetti di pubblicità legale la disciplina della rappresentanza commerciale (artt ) le scritture contabili (artt ) il fallimento e le altre procedure concorsuali
E’ un registro in cui le imprese italiane sono tenute all'iscrizione e che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi Chi svolge in Italia un'attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia)
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (artt c.c.) INSTITORE è rappresentante generale dell'imprenditore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili
LE SCRITTURE CONTABILI (artt c.c.) sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. uno strumento amministrativo indispensabile per l'attività di qualsiasi imprenditore e per questo l'articolo 2214 del codice civile italiano ne sancisce l'obbligatorietà
LE SCRITTURE CONTABILI (artt c.c.) TIPOLOGIE il libro giornale 1) il libro giornale, nel quale vengono registrati giorno per giorno e in modo analitico tutti i movimenti contabili riguardanti l'esercizio dell'impresa, il libro degli inventari 2) il libro degli inventari, che evidenzia la situazione patrimoniale dell'impresa anno dopo anno, il fascicolo della corrispondenza 3) il fascicolo della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi), le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ( 4) le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (come il libro mastro tipologico e non cronologico, il libro cassa, il libro magazzino, il libro fidi ecc.).
IL FALLIMENTO procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione è regolato dal R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), norma giuridica più volte modificata nel corso del tempo