IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art. 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Advertisements

Fondazione Emanuele Casale
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Cultura di impresa Concetto di azienda (art. 2555) Impresa
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Prof. Bertolami Salvatore
Struttura del fenomeno organizzativo: Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro.
L’Impresa e le sue Forme Giuridiche
La nozione di pubblico servizio
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
A B CDE tecnologia strumento importante sempre più diffuso.
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
COOPERATIVE E STUDI DI SETTORE Gruppo di lavoro cooperative 28 febbraio 2012.
Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) Istituzione (ovvero.
Corso di Diritto commerciale avanzato
Gestione collettiva del risparmio
Corso di Diritto commerciale avanzato
Corso di Diritto commerciale avanzato
PERSONE GIURIDICHE.
Istituzioni di diritto commerciale
CONTRATTI DI RETE DIMPRESA Reti dimpresa in Piemonte: aggiungere competitività sul territorio Francesco Pene Vidari notaio.
IL CONTRATTO DI RETE E LA SUA VALENZA QUALE STRUMENTO AGGREGATIVO TRA PMI ALTERNATIVO AI MODELLI SOCIETARI Carlo Re avvocato.
ARTICOLO 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
I CONTRATTI BANCARI Copyright © 2013 Clitt, Roma
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
Classe I A – SERALE – Polo di Cutro Economia aziendale
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Rete d'Imprese
La forma giuridica dell’impresa
SOCIETA SEMPLICE S.S..
PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE
10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
105. I gruppi di società GRUPPO DI SOCIETÀ più imprese che seppur distinte sotto un profilo giuridico siccome facenti capo a società diverse costituiscono.
LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
COSTITUISCONO DUE SPECIE DEL GENERE DI SOCIETA’
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
La riforma del diritto societario
I Consorzi tra imprenditori
1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma.
l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra:
PROFESSIONE. Termine utilizzato spesso in modo improprio, mentre ha un significato specifico. La sociologia delle professioni ed in particolare il contributo.
Lorenzo Benatti Parma, 5 ottobre 2011
G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
Corso di Laurea in Operatore dei servizi giuridici a.a Dott.ssa Silvia Borelli Lezione XX – Distacco, appalto e trasferimento d’impresa Diritto.
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
CONSORZI ED ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE FRA IMPRESE
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
Associazioni sportive : la trasformazione in società ODCEC CIVITAVECCHIA 6 NOVEMBRE 2015 Stuppia & Scarpa - Avvocati & Commercialisti Associati Dott. Luca.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
Introduzione all’azienda Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale I.
1 La cooperativa nella riforma del diritto societario Follonica 27/01/2006 Niccolo’ Persiani.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
L’impresa turistica Aspetti normativi.
Classificazione aziende ed aggregazioni aziendali Corso di Economia Aziendale.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
IL GEIE: NOZIONE E’ un istituto elaborato dal legislatore comunitario per favorire la cooperazione transnazionale fra imprese. Si propone di agevolare.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 2 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Corso Economia Aziendale-Lez.02 1 Economia Aziendale – 2008/09 Il profilo soggettivo dell’ impresa Oggetto della Lezione.
Transcript della presentazione:

IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONSORZIO La natura contrattuale dell’accordo che dà vita al consorzio La creazione attraverso il consorzio di un’organizzazione comune ai consorziati Le finalità che con il contratto di consorzio è possibile realizzare

LA NOZIONE DI CONSORZIO NELLA DISCIPLINA PRE-RIFORMA I consorzi sono contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune

EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI CONSORZIO LA NOZIONE DI CONSORZIO PRIMA DELLA RIFORMA I consorzi sono contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune LA NOZIONE DI CONSORZIO DOPO LA RIFORMA Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

FINALITA’ CHE CON IL CONTRATTO DI CONSORZIO E’ POSSIBILE REALIZZARE > di determinate fasi delle imprese consorziate Finalità anticoncorrenziale Consorzi anticoncorrenziali > delle attività d’impresa Finalità di cooperazione interaziendale Consorzi di coordinamento

EFFETTI DEI CONSORZI SUL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA CONCORRENZA CONSORZI ANTICONCORRENZIALI Racchiudono patti limitativi della concorrenza Possono dar vita a delle intese Incidono sul normale gioco della concorrenza alterandolo CONSORZI DI COOPERAZIONE INTERAZIENDALE Sono preordinati alla cooperazione fra le imprese consorziate Consentono l’incremento della competitività sul mercato delle imprese consorziate Favoriscono la sopravvivenza delle piccole imprese sul mercato Concorrono a preservare la struttura concorrenziale del mercato

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI CONSORZIO PARTI DEL CONTRATTO: sono sicuramente (secondo parte della dottrina necessariamente) imprenditori FORMA DEL CONTRATTO: scritta a pena di nullità – il contratto di consorzio è un contratto formale CONTENUTO DEL CONTRATTO: quello indicato dall’art. 2603, comma II, c.c. (oggetto – obblighi assunti dai consorziati – eventuali contributi in danaro dovuti) DURATA DEL CONTRATTO: quella indicata nel contratto o comunque dieci anni (art c.c.)

MODIFICAZIONE DELLE PARTI DEL CONTRATTO PER AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI PER SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UNA DELLE PARTI A MAGGIORANZA se il contratto prevede condizioni di ammissione ALL’UNANIMITA’ se il contratto nulla prevede RECESSO ESCLUSIONE

SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE ESCLUSIONE Nei casi previsti dal contratto Per inadempimento agli obblighi previsti dal contratto Se il consorziato cessi di essere imprenditore RECESSO Nei casi previsti dal contratto Se il consorziato cessi di essere imprenditore

POSSIBILI CLASSIFICAZIONI NELL’AMBITO DEI CONSORZI In funzione della finalità perseguita In funzione della struttura organizzativa interna Consorzi di cooperazione interaziendale Consorzi anticoncorrenziali Consorzi con attività interna Consorzi con attività esterna

PROFILI PECULIARI DEI CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA Particolare regime di pubblicità legale: -) iscrizione nel registro delle imprese di una copia del contratto -) redazione di una situazione patrimoniale del consorzio Disciplina della rappresentanza Deve essere costituito un fondo consortile dotato di autonomia patrimoniale

DISCIPLINA DEL FONDO CONSORTILE ( Art c.c.) Il fondo consortile è dotato di autonomia patrimoniale: per tutta la durata del contratto non potrà essere diviso fra i consorziati (salvo il caso di recesso o di esclusione) I creditori particolari del singolo consorziato non possono soddisfarsi sul fondo consortile I creditori consortili possono soddisfarsi solo sul fondo consortile (per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza)

RESPONSABILITA’ DEL CONSORZIO VERSO I TERZI OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL’INTERESSE DI TUTTI I CONSORZIATI OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONTO DEL SINGOLO CONSORZIATO Ne risponde esclusivamente il fondo consortile Ne rispondono solidalmente il consorzio con il fondo consortile e il consorziato interessato

ANALOGIE E DIFFERENZE FRA SOCIETA’ E CONSORZI SE IL CONSORZIO E’ CON ATTIVITA’ INTERNA Manca organizzazione comune Non c’è esercizio in comune di un’attività economica ( Manca uno degli elementi essenziali del contratto di società) SE IL CONSORZIO E’ CON ATTIVITA’ ESTERNA Entrambi si caratterizzano per Esercizio in comune di un’attività economica Fine comune cui è preordinata attività (scopo egoistico) Si differenziano per Scopo perseguito

SCOPI CHE IL CONTRATTO DI SOCIETA’ SI PRESTA A REALIZZARE SCOPO LUCRATIVO: Art c.c. conseguire dai rapporti con i terzi utili (lucro oggettivo) da dividere con i soci (lucro soggettivo) SCOPO MUTUALISTICO: fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato SCOPO CONSORTILE: realizzare un vantaggio patrimoniale diretto nelle economie dei singoli consorziati, nelle forme della riduzione dei costi di produzione e aumento dei ricavi delle imprese consorziate

DIFFERENZE FRA SCOPO LUCRATIVO E SCOPO CONSORTILE SCOPO LUCRATIVO Consiste nella produzione di utili da dividere successivamente fra i soci SCOPO CONSORTILE Consiste nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto nella forma di riduzione dei costi o incremento dei ricavi derivanti da attività delle imprese consorziate

A NALOGIE E DIFFERENZE FRA SCOPO MUTUALISTICO E SCOPO CONSORTILE SCOPO MUTUALISTICO Si concretizza nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto in favore dei consorziati SCOPO CONSORTILE Si concretizza nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto in favore dei consorziati Il vantaggio mutualistico perseguito dal consorzio ha natura peculiare: riduzione dei costi di produzione aumento dei ricavi delle imprese consorziate Viene perseguito un interesse tipicamente imprenditoriale: migliorare efficienza e capacità di profitto delle imprese consorziate