Istituzioni di diritto romano Contratti
Contratti Con la parola contractus si intendeva la manifestazione di volontà di due o più soggetti convergente verso il medesimo fine che faceva sorgere tra i soggetti medesimi un vincolo obbligatorio, secondo degli schemi fissati dal diritto civile
Contratti Nel diritto moderno si ha invece una nozione astratta del contratto, poiché si considera tale qualsiasi accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.) Nel diritto romano si avevano solo tipi di contratti a cui l’ordinamento ricollegava effetti giuridici: non esisteva la nozione astratta di contratto
Contratti Il diritto attuale conosce il contratto in generale, il diritto romano conosceva solo singoli contratti In diritto romano i soggetti non potevano non potevano foggiare il contenuto del contratto a loro piacimento, ma dovevano rispettare i tipi fissati dal diritto civile se volevano far sorgere obbligazioni
Contratti In origine forse si riteneva che il vincolo obbligatorio potesse sorgere solo in seguito alla pronuncia di parole solenni, non modificabili né nella forma né negli effetti Successivamente inizia ad emergere un altro elemento decisivo: la volontà
Contratti La volontà assunse rilievo non solo con riguardo ai negozi del diritto civile, ma anche rispetto a quelli tutelati dal pretore Il pretore tutelò infatti quegli accordi costituiti fra le parti in base ad un accordo non fondato su una causa del diritto civile
Contratti Successivamente negozi astratti e negozi tutelati dal pretore si unificarono e la volontà (conventio) è un elemento fondamentale di essi Questi negozi si basano sempre su una causa determinata
Contratti Gli elementi del contratto sono dunque: a) la causa: in diritto romano, poiché esistevano solo figure tipiche di contratto, la causa si identifica con il fine che il diritto civile ha ritenuto degno di protezione
Contratti b) accordo, cioè la manifestazione di volontà dei soggetti convergente verso lo stesso fine Gaio classifica i contratti in quattro tipi: contratti verbali, reali, consensuali, letterali Elemento comune a tutte queste tipologie è la volontarietà della costituzione del rapporto, la bilateralità della manifestazione della volontà che converge verso lo stesso fine, basata su una causa determinata dal diritto civile
Contratti I contratti reali sono quelli in cui il consenso viene manifestato con la dazione di una cosa, di una res I contratti verbali sono quelli in cui il consenso viene manifestato con parole, sono contratti orali I contratti letterali sono quelli in cui il consenso è manifestato con atto scritto I contratti consensuali sono quelli in cui il consenso si può manifestare in qualunque modo
Contratti verbali I primi contratti a nascere sono quelli verbali, perché Roma antica è basata sull’oralità I contratti verbali sono: dotis dictio, promissio iurata liberti, stipulatio/sponsio, nexum, praediatura, vadiatura Il più antico contratto verbale e il più importante è la sponsio
Contratti verbali La sponsio è remotissima e gli studiosi del diritto romano delle origini hanno molto discusso sulla sua nascita, probabilmente legata alla sacralità La sponsio è lo scambio contestuale di una domanda e una risposta congrua alla presenza probabilmente di testimoni Congruità significa che si usa lo stesso verbo nella domanda e nella risposta: spondes? Spondeo
Contratti verbali Se si usa un verbo diverso, l’obbligazione non nasce In origine solo i cittadini romani potevano obbligarsi con la sponsio, non anche i peregrini Era un contratto molto duttile, utilizzato per scopi diversi e serviva a far nascere un rapporto di debito/credito
Contratti verbali Successivamente la sponsio si evolve ed iniziano ad essere impiegati anche altri verbi oltre quello delle origini, come promitto: questi verbi possono essere utilizzati anche dai peregrini La sponsio prevede la contestualità e per questo non si può fare la sponsio post mortem, cioè una sponsio che disponga per il periodo dopo la morte
Contratti verbali Proprio in ragione di questo, non si può fare neanche una sponsio per conto di un terzo: le due parti (futuro debitore e futuro creditore) debbono essere fisicamente presenti e scambiarsi l’impegno reciproco oralmente, seguendo le modalità descritte In caso di inadempimento si agiva in origine con la legis actio per iudicis arbitrivae postulationem
Contratti verbali In epoca classica la sponsio si chiama stipulatio e si agiva con due azioni: actio ex stipulatu; se oggetto dell’obbligazione è una somma certa di denaro, si agisce con l’actio certae creditae pecuniae, cioè l’azione per un credito certo
Contratti verbali La dotis dictio è un contratto con il quale la donna, il padre o un debitore, assumevano nei confronti del marito l’obbligo di costituire la dote
Contratti verbali Probabilmente il contratto si stipulava in questo modo: sembra si trattasse di una dichiarazione unilaterale fatta dalla donna o dal padre o da un terzo Il marito o futuro marito stava in silenzio e questo veniva interpretato come manifestazione tacita di consenso Questo contratto cadde presto in disuso
Contratti verbali La promissio iurata liberti era il giuramento prestato dal liberto al patrono di compiere opere e fare donativi successivamente alla sua liberazione Lo schiavo assume l’obbligazione attraverso un giuramento, atto religioso consentito agli schiavi Con il giuramento lo schiavo si impegna a fare qualcosa del padrone, con esclusione delle attività turpi o illecite (promessa nulla)
Contratti verbali Il nexum è un contratto verbale, anche se secondo alcuni studiosi dovrebbe essere classificato tra i contratti reali Il nexum è citato in una nota norma delle XII tavole, quella relativa alla mancipatio: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto
Contratti verbali Il nexum viene percepito come un contratto orale forse proprio in ragione delle XII tavole Era un contratto molto diffuso e molto controverso nel diritto arcaico, e consisteva nell’auto assoggettamento del debitore al creditore Il nexum poteva essere stipulato solo se non fosse stata iniziata la procedura esecutiva con la manus iniectio
Contratti verbali Proprio per evitare la procedura esecutiva, il debitore si poteva obbligare nei confronti del creditore a lavorare gratis per lui sino a che non avesse saldato il suo debito Poiché il creditore abusava concretamente del nexum, i plebei lottarono per la sua abolizione che avvenne nel 326 a.C. attraverso la lex Poetelia Papiria
Contratti verbali Il nexum si faceva probabilmente attraverso la pronuncia di parole solenni, nonché tramite l’uso della bilancia, alla presenza dei cinque testimoni cittadini maschi e puberi e del libripens
Contratti verbali Vadiatura e praediatura dovevano essere invece dei contratti verbali con i quali si assumeva l’obbligo di garantire l’adempimento di atti processuali