Istituzioni di diritto romano Fatti giuridici
Diamo preliminarmente la definizione di fatto giuridico Per fatto giuridico intendiamo il verificarsi di un evento a cui il diritto ricollega degli effetti giuridici Distinguiamo i fatti giuridici in volontari e involontari
Fatti giuridici I fatti giuridici volontari sono quelli in cui uno o più soggetti pongono in essere la fattispecie (descrizione astratta contenuta nella norma del fatto) e a cui la norma ricollega effetti giuridici I fatti giuridici involontari sono quelli che si verificano senza che il soggetto abbia fatto nulla per realizzarlo
Fatti giuridici Esempio di fatto giuridico volontario: se il dominus compie volontariamente un’azione come la manumissio censu, l’effetto è che lo schiavo diviene libero e cittadino romano Esempio di fatto giuridico involontario: vi è una norma che stabilisce che se un fiume abbandona naturalmente il suo alveo (corso), il terreno in cui prima scorreva il fiume diviene di proprietà dei proprietari dei fondi che si trovano di fronte all’alveo: l’effetto giuridico deriva da un evento materiale
Fatti giuridici Distinguiamo inoltre atti leciti e atti illeciti: ai primi la norma ricollega effetti giuridici conformi alla volontà del soggetto (es. Caio nomina Tizio erede in un testamento, la norma riconosce a Tizio la qualità di erede, cioè ricollega alla fattispecie (testamento posto in essere da Caio l’effetto voluto da questo, cioè far diventare erede Tizio)
Fatti giuridici Atti illeciti: in questi casi la norma giuridica considera lo scopo cui tende il soggetto contrario all’ordine giuridico e ricollega ad esso effetti giuridici contrari o comunque difformi rispetto a quelli voluti dal soggetto Es.: Tizio ruba una cosa di proprietà di Caio con l’intenzione di farla sua.
Fatti giuridici Ovviamente l’ordinamento giuridico non gli riconosce questo effetto (l’acquisto della proprietà), ma tutt’altri: la fattispecie descritta integra l’ipotesi di furto e Tizio sarà tenuto, pertanto, non solo alla restituzione della cosa, ma anche a pagare una somma a titolo di pena
Fatti giuridici L’atto illecito si distingue per due elementi fondamentali: A) la violazione di un precetto giuridico e B) la volontarietà del comportamento che viola il precetto Il comportamento che viola la norma può essere sia attivo (es. furto) che passivo omissivo (es. mi ero obbligato a trasferire una cosa a Caio, non lo faccio)
Fatti giuridici La volontarietà del comportamento che viola il precetto viene valutata per gradi: 1) DOLO, cioè la consapevolezza di compiere un atto illecito, conoscendone le conseguenze lesive degli interessi giuridici altrui;
Fatti giuridici 2) CULPA, cioè l’inosservanza di norme di prudenza e di condotta che avrebbero impedito il verificarsi del fatto illecito. La differenza fra dolo e colpa è espressa in questi termini: chi è in dolo scit (sa, prevede e vuole le conseguenze dell’atto); chi è in colpa scire debet, cioè avrebbe dovuto sapere che, non osservando quelle norme di prudenza, avrebbe cagionato una lesione
Fatti giuridici Nell’ambito della colpa extraquiliana o contrattuale, cioè quando l’atto illecito è conseguenza del mancato rispetto di atti dovuti in forza di un rapporto contrattuale, si distinguono diversi gradi di colpa: a) culpa lata, cioè l’inosservanza della più elementare e banale cautela, quella che tutti debbono conoscere;
Fatti giuridici b) culpa levis, quando il comportamento dell’agente si differenzia da quello che avrebbe tenuto il bonus paterfamilias (buon padre di famiglia), cioè un comportamento normalmente diligente; c) culpa in concreto, è la differenza di comportamento e attenzione che il soggetto usa nel trattare i suoi affari rispetto a quelli altrui e quindi l’inosservanza della diligentia che gli è propria
Fatti giuridici Ulteriore elemento dell’atto illecito è il danno, cioè l’effettiva lesione di un interesse giuridico altrui che può essere una diminuzione patrimoniale (danno emergente) o un mancato guadagno (lucro cessante)
Fatti giuridici Effetti dei fatti giuridici: possono consistere in acquisto, perdita o modificazione di un diritto soggettivo I tipi di acquisto sono due: 1) a titolo originario e 2) a titolo derivativo L’acquisto a titolo originario si ha quando un soggetto diventa titolare di un diritto in base ad un rapporto immediato con la cosa indipendentemente da un rapporto giuridico con un altro soggetto
Fatti giuridici Es.: il cacciatore diventa proprietario degli animali selvatici di cui si impadronisce in base ad un rapporto diretto con l’animale. Sull’animale selvatico non preesisteva alcun diritto di proprietà di altra persona, così che l’acquisto del cacciatore coincide con la nascita per la prima volta del diritto di proprietà sull’animale
Fatti giuridici L’acquisto a titolo derivativo si ha invece quando un soggetto diventa titolare di un diritto in base ad un rapporto con una persona determinata, diritto che già preesisteva in un altro soggetto. Es.: il cacciatore trasmette a Caio la proprietà che ha acquistato sull’animale selvatico
Fatti giuridici In questo caso Caio acquista un diritto di proprietà che già preesisteva nel cacciatore e lo acquista in base ad un rapporto con il cacciatore che gli trasmette la proprietà
Fatti giuridici Successione: per successione intendiamo nel diritto romano il subentrare di un soggetto in un complesso di rapporti giuridici di un altro soggetto che è morto o ha perso la capacità giuridica. Distinguiamo la successione inter vivos da quella mortis causa
Fatti giuridici Esempio di successione inter vivos è l’adrogatio Esempio di successione mortis causa è il subentrare dell’erede nella posizione giuridica del defunto
Fatti giuridici Si ha invece perdita di un diritto quando il diritto si estingue senza passare ad un altro: es. il diritto di proprietà si estingue per distruzione materiale della cosa. Si è soliti classificare tra i fatti giuridici involontari il decorso del tempo a cui la legge ricollega importanti effetti. Es.: con il decorso del tempo, il possesso ed altri requisiti che vedremo, il possesso si trasforma in proprietà per usucapione