Istituzioni di diritto romano Fatti giuridici. Diamo preliminarmente la definizione di fatto giuridico Per fatto giuridico intendiamo il verificarsi di.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Advertisements

Il provvedimento amministrativo
Il contratto.
Elementi del rapporto obbligatorio
L A R ESPONSABILITÀ C IVILE. latto illecito comporta: responsabilità penale conseguenza si chiama pena responsabilità civile conseguenza si chiama risarcimento.
IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
insieme delle norme giuridiche= DIRITTO
REGOLE = NORME SOCIALI.
Successioni ereditarie
Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dall’illecito art
FATTI ILLECITI.
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
LA PUBBLICITÀ.
RESPONSABILITA’ CIVILE
MODI di ACQUISTO della PROPRIETA’
Di Anna Lorena Suriano III Am
I modi di acquisto Giuseppe Di Donato.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
L’obbligazione Università degli studi di Roma Tre
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
Adempimento e Inadempimento
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Il rapporto giuridico È una relazione tra due o più soggetti ( parti) prevista e regolata dal diritto, da cui nascono situazioni giuridiche attive e passive.
DR. GIUSEPPE CARUSO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO
Istituzioni di diritto commerciale
Zarepta di Sidone Onlus
L’usucapione.
Le fonti del diritto Paola Bosio.
I. I diritti pagine da 47 a 126 Roppo Vincenzo.
II Lezione Riepilogo, in sintesi, della prima lezione.
LA RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE.
16° CONVEGNO NAZIONALE IN EURO.P.A.
FENOMENO COMPLESSO CHE SI ARTICOLA IN UNA MOLTEPLICITÀ DI FASI LOGICAMENTE E TEMPORALMENTE SUCCESSIVE LUNA ALLALTRA IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO.
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
LE RESPONSABILITA’.
Seminario sulla responsabilità civile e penale del personale sanitario
DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
Diritto Privato e Pubblico Diritto Privato aa 2013/2014
Master in Scienze criminologiche investigative e della sicurezza
Diritto privato e pubblico Diritto privato aa 2014/2015
I RAPPORTI GIURIDICI.
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
RISARCIMENTO DEL DANNO Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenza dell’inadempimento. Il risarcimento può.
POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale.
Sinistro cauzioni oneri urbanizzazione (lottizzazione)
Corso di Diritto Privato
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni
Il diritto: nozioni generali
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
ATTI E FATTI GIURIDICI.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
RAPPORTO GIURIDICO RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO TERZO/PARTE.
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto romano
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Dr.ssa Mariasofia Houben 16 ottobre 2013 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Le persone Condizioni paraservili.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Istituzioni di diritto romano Le obbligazioni. Il diritto di obbligazione consiste nella facoltà di pretendere da un soggetto una condotta positiva o.
Diritto privato Situazioni giuridiche soggettive e rapporti.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI ED I TERZI 26 XI 2009 a cura del Dott. Gianni LANZA RIFERIMENTI NORMATIVI; RIFERIMENTI NORMATIVI;
Istituzioni di diritto romano
Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto romano Fatti giuridici

Diamo preliminarmente la definizione di fatto giuridico Per fatto giuridico intendiamo il verificarsi di un evento a cui il diritto ricollega degli effetti giuridici Distinguiamo i fatti giuridici in volontari e involontari

Fatti giuridici I fatti giuridici volontari sono quelli in cui uno o più soggetti pongono in essere la fattispecie (descrizione astratta contenuta nella norma del fatto) e a cui la norma ricollega effetti giuridici I fatti giuridici involontari sono quelli che si verificano senza che il soggetto abbia fatto nulla per realizzarlo

Fatti giuridici Esempio di fatto giuridico volontario: se il dominus compie volontariamente un’azione come la manumissio censu, l’effetto è che lo schiavo diviene libero e cittadino romano Esempio di fatto giuridico involontario: vi è una norma che stabilisce che se un fiume abbandona naturalmente il suo alveo (corso), il terreno in cui prima scorreva il fiume diviene di proprietà dei proprietari dei fondi che si trovano di fronte all’alveo: l’effetto giuridico deriva da un evento materiale

Fatti giuridici Distinguiamo inoltre atti leciti e atti illeciti: ai primi la norma ricollega effetti giuridici conformi alla volontà del soggetto (es. Caio nomina Tizio erede in un testamento, la norma riconosce a Tizio la qualità di erede, cioè ricollega alla fattispecie (testamento posto in essere da Caio l’effetto voluto da questo, cioè far diventare erede Tizio)

Fatti giuridici Atti illeciti: in questi casi la norma giuridica considera lo scopo cui tende il soggetto contrario all’ordine giuridico e ricollega ad esso effetti giuridici contrari o comunque difformi rispetto a quelli voluti dal soggetto Es.: Tizio ruba una cosa di proprietà di Caio con l’intenzione di farla sua.

Fatti giuridici Ovviamente l’ordinamento giuridico non gli riconosce questo effetto (l’acquisto della proprietà), ma tutt’altri: la fattispecie descritta integra l’ipotesi di furto e Tizio sarà tenuto, pertanto, non solo alla restituzione della cosa, ma anche a pagare una somma a titolo di pena

Fatti giuridici L’atto illecito si distingue per due elementi fondamentali: A) la violazione di un precetto giuridico e B) la volontarietà del comportamento che viola il precetto Il comportamento che viola la norma può essere sia attivo (es. furto) che passivo omissivo (es. mi ero obbligato a trasferire una cosa a Caio, non lo faccio)

Fatti giuridici La volontarietà del comportamento che viola il precetto viene valutata per gradi: 1) DOLO, cioè la consapevolezza di compiere un atto illecito, conoscendone le conseguenze lesive degli interessi giuridici altrui;

Fatti giuridici 2) CULPA, cioè l’inosservanza di norme di prudenza e di condotta che avrebbero impedito il verificarsi del fatto illecito. La differenza fra dolo e colpa è espressa in questi termini: chi è in dolo scit (sa, prevede e vuole le conseguenze dell’atto); chi è in colpa scire debet, cioè avrebbe dovuto sapere che, non osservando quelle norme di prudenza, avrebbe cagionato una lesione

Fatti giuridici Nell’ambito della colpa extraquiliana o contrattuale, cioè quando l’atto illecito è conseguenza del mancato rispetto di atti dovuti in forza di un rapporto contrattuale, si distinguono diversi gradi di colpa: a) culpa lata, cioè l’inosservanza della più elementare e banale cautela, quella che tutti debbono conoscere;

Fatti giuridici b) culpa levis, quando il comportamento dell’agente si differenzia da quello che avrebbe tenuto il bonus paterfamilias (buon padre di famiglia), cioè un comportamento normalmente diligente; c) culpa in concreto, è la differenza di comportamento e attenzione che il soggetto usa nel trattare i suoi affari rispetto a quelli altrui e quindi l’inosservanza della diligentia che gli è propria

Fatti giuridici Ulteriore elemento dell’atto illecito è il danno, cioè l’effettiva lesione di un interesse giuridico altrui che può essere una diminuzione patrimoniale (danno emergente) o un mancato guadagno (lucro cessante)

Fatti giuridici Effetti dei fatti giuridici: possono consistere in acquisto, perdita o modificazione di un diritto soggettivo I tipi di acquisto sono due: 1) a titolo originario e 2) a titolo derivativo L’acquisto a titolo originario si ha quando un soggetto diventa titolare di un diritto in base ad un rapporto immediato con la cosa indipendentemente da un rapporto giuridico con un altro soggetto

Fatti giuridici Es.: il cacciatore diventa proprietario degli animali selvatici di cui si impadronisce in base ad un rapporto diretto con l’animale. Sull’animale selvatico non preesisteva alcun diritto di proprietà di altra persona, così che l’acquisto del cacciatore coincide con la nascita per la prima volta del diritto di proprietà sull’animale

Fatti giuridici L’acquisto a titolo derivativo si ha invece quando un soggetto diventa titolare di un diritto in base ad un rapporto con una persona determinata, diritto che già preesisteva in un altro soggetto. Es.: il cacciatore trasmette a Caio la proprietà che ha acquistato sull’animale selvatico

Fatti giuridici In questo caso Caio acquista un diritto di proprietà che già preesisteva nel cacciatore e lo acquista in base ad un rapporto con il cacciatore che gli trasmette la proprietà

Fatti giuridici Successione: per successione intendiamo nel diritto romano il subentrare di un soggetto in un complesso di rapporti giuridici di un altro soggetto che è morto o ha perso la capacità giuridica. Distinguiamo la successione inter vivos da quella mortis causa

Fatti giuridici Esempio di successione inter vivos è l’adrogatio Esempio di successione mortis causa è il subentrare dell’erede nella posizione giuridica del defunto

Fatti giuridici Si ha invece perdita di un diritto quando il diritto si estingue senza passare ad un altro: es. il diritto di proprietà si estingue per distruzione materiale della cosa. Si è soliti classificare tra i fatti giuridici involontari il decorso del tempo a cui la legge ricollega importanti effetti. Es.: con il decorso del tempo, il possesso ed altri requisiti che vedremo, il possesso si trasforma in proprietà per usucapione