Diritto privato Altre modalità estintive
La compensazione E’ il meccanismo che consente di estinguere due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio (art. 1242).
La compensazione Si distinguono: 1-compensazione legale: debiti omogenei (di denaro o cose fungibili dello stesso genere), liquidi ed esigibili; 2- compensazione giudiziale: debiti che manchino solo della liquidità rispetto alle suddette condizioni; 3- convenzionale.
La confusione Ex art quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
La novazione Novazione oggettiva E’ un meccanismo fondato su un accordo fra creditore e debitore volto a sostituire l’obbligazione originaria con una diversa per oggetto o per titolo, prevedendo la estinzione della prima.
La novazione Es. novazione nell’oggetto: Consegna di merci Pagamento di somma di denaro Es. novazione nel titolo: Oggetto invariato: pagamento somma di denaro Titolo 1: contratto di prestazione Titolo 2: contratto di mutuo professionale Corrispettivo di prestazione professionale Restituzione della somma di denaro al mutuante (ex prestatore d’opera)
La novazione La novazione soggettiva ex 1235 si ha quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato. La novazione soggettiva può derivare da delegazione, espromissione e accollo.
La remissione Art. 1236: La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore (art. 1335), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
La remissione Ex art. 1237: La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
L’impossibilità sopravvenuta L’obbligazione, ex art. 1256, si estingue se diviene impossibile dopo la sua assunzione (impossibilità sopravvenuta). La impossibilità genetica rende invece impossibile la stessa nascita dell’obbligazione. “La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ”. …se è imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue comunque, ma il debitore deve risarcire il danno.
L’impossibilità sopravvenuta Impossibilità temporanea: Art. 1256, 2 “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
La impossibilità sopravvenuta Impossibilità parziale art. 1258: “Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile”.