Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche.

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Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche

Fonti e ambito di applicazione Orario, riposi, ferie

Fonti e ambito di applicazione

Fonti normative Art. 36 II e III co. Cost. D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e successive modifiche

Ambito di applicazione Lavoratori impiegati in tutti i settori di attività private e pubbliche, salvo alcune esclusioni

Orario, riposi, ferie

Orario normale (art. 3) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni

…segue… 40 ore settimanali ovvero la durata inferiore prevista dai contratti collettivi

Orario massimo di lavoro (art.4) …E’ determinato in termini di media, che non può oltrepassare il limite delle quarantotto ore per ogni periodo di sette giorni

…segue.. …Dal periodo di riferimento per il calcolo della media vengono esplicitamente esclusi i periodi di ferie, di malattia e le ore di lavoro straordinario che vengano “recuperate” mediante riposi compensativi

…segue.. La media si calcola su un arco di riferimento di quattro mesi. I contratti collettivi possono estendere tale periodo fino a sei mesi oppure, nel caso in cui emergano particolari esigenze tecnico-organizzative specificate nei contratti stessi, sino a dodici mesi

Il superamento delle 48 ore settimanali mediante lavoro straordinario dà luogo ad un obbligo di comunicazione

Gli stessi contratti collettivi possono quantificare diversamente, senza valicare il limite delle quarantotto ore medie, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro

Lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale come quantificato dall’art. 3 condizioni, limiti, modalità di svolgimento e forme di retribuzione aggiuntiva (o di compensazione alternativa) sono fissate dai contratti collettivi

…segue… in mancanza di contratto collettivo è ammesso, previo consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annue è inoltre ammesso, salvo diniego dei contratti collettivi, per eventi particolari (esigenze eccezionali, casi di forza maggiore, manifestazioni ed eventi occasionali)

Riposo giornaliero (art.7) L’intervallo di riposo tra due giornate lavorative successive non più avere una durata inferiore a undici ore consecutive.

Deroghe Per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, per le quali non è tassativa la consecutività delle ore di intervallo.

…segue… Prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale Conformemente alle regole fissata da tali contratti, dai contratti collettivi di secondo livello

Riposo settimanale 24 ore consecutive a cui deve aggiungersi l’intervallo minimo di 11 ore di riposo giornaliero La giornata di “regola” è la domenica. Sono ammesse deroghe da parte della contrattazione collettiva.

Pause (art.8) Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa Non rientra ai fini del calcolo dell’orario massimo di lavoro

…segue…. le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo

In mancanza deve avere una durata non inferiore a 10 minuti La collocazione nell’arco della giornata deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo

Ferie annuali Il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane

Resta in vigore l’art c.c. che attribuisce al datore di lavoro il potere unilaterale di stabilire il godimento del periodo di ferie, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro

Illegittimità del ricorso al meccanismo della “monterizzazione” delle ferie non godute Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.