Tecnica Professionale – Corso progredito LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 4a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo Della Santina
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio RECESSO Art. 2473 c.c. Principio legale Principio convenzionale Casi previsti dalla disciplina legale Lo statuto può prevedere ulteriori casi. Per esempio: nel caso di aumento del capitale sociale
Principio legale – Art. 2473 c.c. • Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno acconsentito: al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società alla fusione o scissione alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale alla rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 quarto comma • Il diritto di recesso spetta ai soci quando la società è contratta a tempo indeterminato
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso In caso di disaccordo interviene un esperto nominato dal Tribunale Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione fatta dal socio recedente alla società.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio Conseguenze del recesso: • Gli altri soci possono acquistare proporzionalmente la quota del socio receduto • Può essere ceduta ad un terzo concordemente individuato dagli altri soci • La società stessa provvede al rimborso: Utilizzando le riserve disponibili (in questo caso si accresce proporzionalmente la quota di ogni socio) Riducendo il capitale sociale
CESSIONE DI QUOTE NELLA S.P.A. ART. 2346 c.c. • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni • Salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione • Valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale Esempio: Capitale sociale 500.000 € Valore Nominale 1€ Numero Azioni 500.000
CESSIONE DI QUOTE NELLA S.P.A. DISCIPLINA LEGALE A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quella del suo conferimento DISCIPLINA CONVENZIONALE Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale LIMITE
ESEMPIO: Ipotesi nel rispetto della legge Ipotesi non consentita • Ipotesi nel rispetto della legge SOCIO TIZIO SOTTOSCRIVE 40 CONFERISCE 45 SOCIO CAIO SOTTOSCRIVE 40 CONFERISCE 45 SOCIO SEMPRONIO SOTTOSCRIVE 20 CONFERISCE 10 100 100 • Ipotesi non consentita SOCIO TIZIO SOTTOSCRIVE 40 CONFERISCE 40 SOCIO CAIO SOTTOSCRIVE 40 CONFERISCE 40 SOCIO SEMPRONIO SOTTOSCRIVE 20 CONFERISCE 10 100 90
CESSIONE DI QUOTE NELLA S.P.A. Non divisibilità delle azioni Art. 2347 c.c. Non divisibilità delle azioni Art. 2348 c.c. Categorie di azioni Principio LEGALE Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Principio CONVENZIONALE Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi
CATEGORIE AZIONI DIVERSE TRA LORO PER I DIRITTI PATRIMONIALI Art. 2348 c.c. Art. 2350 c.c. Valido anche per quanto concerne la incidenza delle perdite Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni CATEGORIE AZIONI DIVERSE TRA LORO PER I DIRITTI PATRIMONIALI
DISCIPLINA CONVENZIONALE ART. 2351 c.c. DISCIPLINA LEGALE Ogni azione attribuisce il diritto di voto DISCIPLINA CONVENZIONALE Salvo quanto previsto dalle leggi speciali lo statuto può prevedere la creazione di azioni: senza diritto di voto con diritto di voto limitato a particolari argomenti con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative il valore complessivo di tali azioni non può essere superiore al 50% del capitale sociale LIMITE
I TITOLI AZIONARI ART. 2354 c.c. DEROGHE I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore ART. 2354 c.c. D.L. 1148/1941 convertito nella L. n.96/1942: Introdusse il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari emessi dalle società aventi sede nello Stato Azioni di risparmio Di cui agli artt. 14 e ss L. 216/74 DEROGHE Azioni società investimento a capitale variabile – SICAV Art. 4 3° comma d.lg 25.1.1992, n.84
I TITOLI AZIONARI ART. 2354 c.c. I titoli azionari devono indicare: Denominazione e sede della società; La data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’Ufficio del Registro delle Imprese dove la società è iscritta; Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale; L’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I TITOLI AZIONARI LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Nessuna limitazione alla circolazione. Sono quindi liberamente trasferibili 1. Azioni al portatore Il trasferimento delle azioni al portatore si realizza con la consegna materiale del titolo . Il cessionario può esercitare i propri diritti presentando il titolo alla società ex art. 2003 c.c.
Principio codicistico I TITOLI AZIONARI LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 2. Azioni nominative – Azioni non rappresentate da titoli azionari Principio codicistico Sono liberamente trasferibili Lo statuto può tuttavia sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento
CESSIONE DI AZIONI NEL CASO DI TITOLO AZIONARIO EMESSO L’operazione di cessione delle azioni nominative con titolo azionario emesso si svolge in DUE FASI: 1. Una prima fase dove si conclude l’accordo di cessione tra le parti: azionista cedente/azionista cessionario Il contratto è valido ed è efficace tra le parti e la proprietà delle azioni vendute passa all’acquirente nel momento dell’accordo La prima fase quindi è di tipo contrattuale e ci riporta alla tempistica e alle modalità operative di cui abbiamo parlato nella parte generale del modulo CONTRATTO DI CESSIONE
CESSIONE DI AZIONI NEL CASO DI TITOLO AZIONARIO EMESSO 2. Una seconda fase prevede il compimento di alcune formalità necessarie affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e quindi il nuovo azionista possa esercitare i diritti ad esso spettanti La formalità per rendere efficace il trasferimento è rappresentata dalla: GIRATA successiva annotazione nel libro dei soci
CESSIONE DI AZIONI NEL CASO DI TITOLO AZIONARIO EMESSO ISCRIZIONE DELLA GIRATA SUL TITOLO 1. Chi vende l’azione (girante) annota sul titolo il nome della persona acquirente l’azione (giratario). 2. La girata è iscritta sul retro del titolo oppure su un foglio di allungamento
CESSIONE DI AZIONI NEL CASO DI TITOLO AZIONARIO EMESSO 3. Deve contenere: L’indicazione del giratario, cioè la persona fisica e/o giuridica a cui il titolo è trasferito La sottoscrizione del girante che deve essere autenticata da un notaio o da un altro soggetto: agente di cambio, azienda di credito, SIM. 4. Per esercitare i diritti sociali l’ultimo giratario dell’azione deve legittimarsi anche nei confronti della società chiedendo l’annotazione del trasferimento sul libro soci
ESEMPIO TITOLO AZIONARIO NOMINATIVO FRONTE DEL TITOLO
ESEMPIO TITOLO AZIONARIO NOMINATIVO RETRO DEL TITOLO
GLI ASPETTI FISCALI DELLE CESSIONI DI PARTECIPAZIONI
ASPETTI FISCALI LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE PUO’ ESSERE FATTA DA: 1. Persona fisica non nell’ambito di una attività d’impresa 2. Persona fisica nell’ambito di una attività d’impresa 3. Società di persone 4. Società di capitali
1. Cessione di partecipazione realizzata da persona fisica non nell’esercizio di attività d’impresa Art 67 TUIR Redditi Diversi Comma 1° lettera c)
Partecipazioni qualificate: 1. Cessione di partecipazione realizzata da persona fisica non nell’esercizio di attività d’impresa Art. 67 TUIR Redditi Diversi - Comma 1° lettera c) Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazione qualificate Partecipazioni qualificate: A per ogni tipo di società le partecipazioni che superino le seguenti percentuali di capitale sociale: 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati 25% per tutte le altre partecipazioni
Partecipazioni qualificate: B Nel solo caso di società di capitali quando la partecipazione consente comunque una percentuale di voto esercitabile in assemblea ordinaria: > 2% per le azioni negoziate in mercati regolamentati > 20% in ogni altro caso PLUSVALENZA: PREZZO INCASSATO – COSTO PARTECIPAZIONE
REGIME DELLA DICHIARAZIONE Art 68 comma 3 TUIR + PLUSVALENZE - MINUSVALENZE = REDDITO Calcolata nella percentuale del 49,72% Calcolata nella percentuale del 49,72%
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE • Regime della dichiarazione • Regime del risparmio amministrato • Regime del risparmio gestito
2. Cessione di partecipazioni detenute nell’esercizio di attività d’impresa • Iscrizione in bilancio Partecipazioni di controllo ex art. 2359 c.c. si presumono ex art. 2424 bis c.c. IMMOBILIZZAZIONI • B III 1.a.) – Voce di bilancio
Art. 87 - TUIR Plusvalenze esenti