LA DIRETTIVA EUROPEA 88/2003 SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO: COSA SAPERE
Direttive europee sull’orario di lavoro 93/104/CE 2000/34/CE 2003/88/CE D.Lgs 66/2003
Orario di lavoro “Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. A
D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. B “Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” Riposo inteso come piena libertà di espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo recupero psico fisico Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore
"periodo notturno": qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5 "lavoratore notturno": a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dello Stato membro interessato: i) dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali ii) da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello nazionale o regionale
"lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane; "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni». La direttiva 93/104 fissa una serie di norme relative alla durata massima settimanale di lavoro, ai periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, alle ferie annuali, nonché In ordine alla durata ed alle condizioni del lavoro notturno e del lavoro a turni.
RIPOSO ADEGUATO “ Il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine” (Art. 2 comma 1, l)
Tempo di lavoro Visione binaria Orario di lavoro Periodo di riposo I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni
Pronta Disponibilità ex art.17 CCNL Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2.Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
Pronta Disponibilità ex art.17 CCNL Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 5.La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6.Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Lavoro Pronta disponibilità Riposo Orario di lavoro Ex D.Lgs 66/2003 Orario di lavoro Ex D.Lgs 66/2003 Non lavoro effettivo ma obbligazione vs il datore di lavoro e limitazione della vita privata LAVORO EFFETTIVO Riposo inteso come piena libertà di espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo recupero psico fisico A disposizione del datore di lavoro RIPOSO EFFETTIVO LUOGO DI LAVORO Luogo scelto dal lavoratore con libertà condizionata dal fatto di dover raggiungere il luogo di lavoro in caso di necessità Luogo scelto dal lavoratore con libertà condizionata dal fatto di dover raggiungere il luogo di lavoro in caso di necessità Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore GUARDIA ATTIVAPRONTA DISPONIBILITA’ Art. 3 RDL 692/1923 Art. 3 RDL 692/1923 C.G.E. caso Jaeger C.G.E. caso Jaeger TAR PUGLIA C.G.E. caso SIMAP TAR PUGLIA C.G.E. caso SIMAP CORTE COSTITUZIONALE CORTE DI CASSAZIONE CORTE COSTITUZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA JAEGER “Un servizio di guardia svolto in un luogo determinato dal datore di lavoro costituisce integralmente orario di lavoro, anche se al medico è consentito di riposarsi sul luogo di lavoro, quando i suoi servizi non sono richiesti”
Durata massima dell’orario di lavoro Articolo 4
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. (Abrogato)
Riposo Giornaliero Articolo 7
Riposo Giornaliero Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
Art 17 (Deroghe) comma 5: il decreto non si applica ai lavoratori la cui durata di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o non può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo ;
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA JAEGER Sulla questione del riposo compensativo, la CGE affermava: “Al fine di ricorrere alle possibilità di deroga di cui all’articolo 17 par. 2 della direttiva (che autorizza, ad esempio, una deroga al riposo giornaliero di 11 ore per chi lavora nei servizi sanitari) “una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all’orario di lavoro normale, è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti.”
Gli interventi “regressivi Governo Prodi
Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Prodi Legge Finanziaria 2008 Art. 3, co.85: All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori »
Gli interventi “regressivi Governo Berlusconi
organizzazione del lavoro 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. Legge 133/2008 Articolo 41, Comma 13 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)
Durata massina dell’orario di lavoro Articolo 4 Abrogato per i Dirigenti del SSN Legge 133/2008
Riposi Giornalieri Articolo 7 Abrogato per i Dirigenti del SSN Legge 133/2008
organizzazione del lavoro 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni». 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilita». Legge 133/2008 Articolo 41, Comma 4 e 5 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)
organizzazione del lavoro Articolo 9 : riposi settimanali ‘’Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art 7’’.
CCNL 1994/1997: Articolo 22 - Riposo settimanale 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di lavoro … il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali … è fissato in numero di 52 all'anno. … 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
organizzazione del lavoro
Risposte Anaao
organizzazione del lavoro Risposte Anaao
organizzazione del lavoro Clausola di non regresso Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare alla luce dell’evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e convenzionali diverse nel campo dell’orario di lavoro, l’attuazione della direttiva stessa non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori. Direttiva 93/104/CE Art. 18, co.3
organizzazione del lavoro Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003 Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato su una media di 4 mesi, deve essere portato nel giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola “opt-out”. Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia “inattiva”. Il riposo compensativo deve essere immediatamente goduto dopo il servizio prolungato per motivi eccezionali e non preventivabili. Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi: direttori generali, dirigenti direttamente ad essi subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di amministrazione di un’azienda.
Commissione Europea La Commissione nel 2012 chiede al Governo italiano spiegazioni sul perché i medici, e altre figure professionali attive nel SSN, siano stati formalmente esclusi dalle tutele previste dalle direttive europee in tema di riposi e di tempo di lavoro massimo settimanale
organizzazione del lavoro La Commissione nel 2014 invia un parere motivato all’Italia in cui chiede di adottare le misure necessarie per assicurare che la legislazione nazionale ottemperasse alla direttiva Italia deferita alla Corte Europea di Giustizia
Legge 161/2014 “Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6- bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”. Con questa disposizione contenuta nell’art. 14 della Legge 161/2014 si conclude una lunga battaglia condotta dall’ Anaao Assomed a difesa del diritto al riposo e a un tempo massimo di lavoro settimanale per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN. L’entrata in vigore della normativa è prevista per il 25 novembre 2015.
organizzazione del lavoro Una legge «Gianobifronte»
Il potenziale contrasto con l’art. 36, co. 2, della Costituzione ‘’La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge’’ Il D.Lgs. 66/2003, secondo interpretazioni presenti in dottrina realizzerebbe la disposizione costituzionale con una tecnica a contrariis Art. 7: riposo continuativo di 11 ore tra due turni Art. 8: almeno 10 min. di pausa se lavoro > 6 ore Durata massima del lavoro giornaliero= 12,50 h
organizzazione del lavoro L’orario massimo giornaliero e settimanale secondo il D.Lgs 66/ ,50 ore di lavoro die x 6 = 77 ore settimanali Una dimensione temporale del lavoro «apocalittica»
organizzazione del lavoro La diversità delle garanzie comunitarie e costituzionali L’articolo 7 del D.Lgs 66/2003 individua un limite distanziale di 11 ore tra una prestazione e l’altra, svolte anche in due diverse giornate, per evitare che una eccessiva vicinanza degli impegni lavorativi impedisca al prestatore un adeguato recupero delle energie psico-fisiche. L’articolo 36 della Costituzione intende evitare che un eccessivo prolungamento dell’orario di lavoro nella singola giornata (dalle ore 0.00 alle ore 24.00) sia dannoso per la salute del prestatore.
organizzazione del lavoro Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro ‘’Le 24 ore si computano dall’inizio del servizio’’ Ad esempio 8 del mattino sino alle 8 del mattino successivo. E’ illegittima la norma attualmente applicata in molti ospedali che vorrebbe il conteggio da mezzanotte a mezzanotte, per poter frazionare il faticosissimo turno mattino notte, che spesso risulta di ore di lavoro su 24, in due giorni diversi
Flessibilità nella gestione degli orari contenute nel D.Lgs 66/2003 Orario normale multiperiodale (art. 3, co. 2) Proiezione su base di media quadrimestrale, semestrale o annuale dei limiti di orario massimo di lavoro settimanale (art. 4) Gestione elastica degli straordinari
organizzazione del lavoro Orario multiperiodale Flessibilità mediante straordinario
D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5) “Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto” (comma 1); “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali” (comma 3) Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia, lo straordinario è inoltre ammesso in relazione a casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4); “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori possono usufruire di riposi compensativi” (comma 5). In sostanza lo straordinario è previsto solo: Con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in particolari situazioni di “debolezza” del lavoratore /ad esempio in prossimità di un rinnovo del contratto individuale etc.) Dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perché non è prevista la delega) Deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL Non può superare di regola le 250 ore annue (anche se c’è il consenso) In alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento. (Si ufficializza in questo modo l’istituto adottato dalla quasi totalità dei contratti collettivi, sia pure con modalità diverse, della “ Banca Ore”)
Lavoro notturno D. Lgs. 66/2003, art 13 - Durata del lavoro notturno “1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite’’. Art. 7 (Lavoro notturno) CCNL 10 febbraio 2004 “1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore”. Il CCNL ha quindi introdotto una deroga alla durata del lavoro allorquando si agisce come lavoratore notturno, portandola da 8 a 12 ore nelle 24 ore
Lavoro notturno Circolare n. 8 / 2005 del Ministero del Lavoro “Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore, in media, nell’arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8 ore su 24)”. I turni pomeriggio/notte e notte mattino sono illegittimi. La programmazione di turni consecutivi di guardia notturna non permette il recupero immediato delle ore di lavoro svolte in eccesso
Articolo 17 - Deroghe (co.1) Le disposizioni di cui agli artt possono essere derogate mediante contratto collettivo nazionale. (co.2) In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del Lavoro, su richiesta delle parti sociali può adottare un decreto per stabilire deroghe agli artt. 4 (co. 3, periodo 4 mesi può essere portato a 6) con riferimento a…….. 1)servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;….. (co. 4) Le deroghe di cui ai commi sono ammesse solo a condizione che ai lavoratori siano ‘’accordati periodi equivalenti di riposo compensantivo’’. (co.5) Le disposizioni di cui agli artt non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro non è predeterminata o non può essere determinata dai lavoratori stessi (Dirigenti…..)
organizzazione del lavoro La nozione di «riposo equivalente» nella giurisprudenza comunitaria (Sentenza Jaeger) I periodi equivalenti di riposo compensativo devono sottrarre il lavoratore ad ogni obbligo nei confronti del datore, così da consentirgli di «dedicarsi liberamente e senza interruzioni ai suoi propri interessi al fine di neutralizzare gli effetti del lavoro sulla sicurezza e la salute dell’interessato». I periodi equivalenti devono essere costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione del riposo praticata e devono essere collocati immediatamente a ridosso del periodo che intendono compensare, «al fine di evitare uno stato di fatica o di sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodi di lavoro consecutivi»
Le tipologie di rinvio alla contrattazione collettiva contenute nel D.Lgs. 66/2003 Funzione derogatoria in senso migliorativo Art. 3, co.2, prima parte: possibilità di fissare una durata settimanale dell’orario di lavoro inferiore a 40 ore. Art. 4, co. 1: invito a fissare un limite massimo intangibile di durata dell’orario di lavoro settimanale. Art. 5, co. 3: riduzione del monte orario straordinario effettuabile in un anno, rispetto al limite indicato di 250 ore; co. 4: riduzione del numero delle ipotesi in cui lo straordinario e dovuto in ogni caso; co. 5: fissazione delle maggiorazioni economiche e dei riposi compensativi. Art. 8: deroghe migliorative alle pause ( > 10 min.) Art. 10: regole migliorative sul godimento delle ferie. Art. 13, co. 2: possibilità di ridurre l’orario di lavoro ovvero prevedere trattamenti indennitari per i lavoratori notturni.
ESEMPI DI INDICAZIONI CORRETTE La durata media dell'orario di lavoro settimanale deve rispettare il limite massimo di 48 ore, comprendente le ore di straordinario; La media delle 48 ore va calcolata su un periodo mobile di 4 mesi Le attività libero professionali svolte in regime di intramoenia o exrramoenia non rientrano nel calcolo dell'orario di lavoro e dei riposi; rientrano invece nel calcolo dell'orario di lavoro la libera professione svolta a favore dell'Azienda (produttività aggiuntiva) L'orario contrattuale di lavoro settimanale per la dirigenza medica e sanitaria rimane fissato in 3 8 ore
ESEMPI DI INDICAZIONI CORRETTE II riposo nell'arco di un giorno lavorativo deve prevedere un limite minimo di 11 ore continuative Le 24 ore di riferimento per le 11 ore di riposo si devono calcolare dal momento di inizio dell'attività lavorativa nella giornata:quindi, le 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, vanno calcolate "dall'ora di inizio della prestazione lavorativa“ Ne consegue che il riposo può intercorrere anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse II periodo di pronta disponibilità dei dipendenti non è considerato orario di lavoro.
ESEMPI DI INDICAZIONI CORRETTE Diversamente si pone la questione nei casi in cui il lavoratore in regime di pronta disponibilità è chiamato ad essere presente "fisicamente nel luogo di lavoro”per "lo svolgimento della sua opera. Le prestazioni effettuate a seguito di chiamata devono considerasi, quindi," rientranti nell'orario di lavoro” Le stesse prestazioni, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo.
ESEMPI DI INDICAZIONI CORRETTE Pertanto, in via precauzionale, nei reparti in cui si verifica con frequenza la chiamata in pronta disponibilità, è bene prevedere l'esenzione dei dirigenti dal turno mattutino I turni di guardia devono invece considerarsi a tutti gli effetti periodi lavorativi e - come regola generale - è da ritenersi adeguato, dopo l'effettuazione della guardia notturna (o di un equivalente periodo di lavoro notturno), un riposo continuativo di 24 ore; solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera si ricava in negativo, quale differenza tra la giornata di 24 ore e le 11 ore di riposo obbligatorio; pertanto la durata massima dell' orario lavorativo giornaliero è pari a 12 ore e 50 minuti Non sono consentite turnazioni notte-mattino, notte-pomeriggio, mattino- notte e pomeriggio-notte.
SANZIONI ART.3 DLGS 66/03 1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. La violazione delle disposizioni previste dall’art.3, comma 1, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
SANZIONI Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4,comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
SANZIONI Art. 5 Lavoro straordinario 1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. La violazione delle disposizioni previste dall’art.5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
SANZIONI Art. 7 Riposo giornaliero 1.Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. La violazione delle disposizioni previste dall’art.7,comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
SANZIONI Art. 9 Riposi settimanali 1.Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. La violazione delle disposizioni previste dall’art.9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da105 euro a 630 euro.
SANZIONI Art. 10 Ferie annuali 1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. La violazione delle disposizioni previste dall’art.10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
SANZIONI Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno 1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
Le tipologie di rinvio alla contrattazione collettiva contenute nel D.Lgs. 66/2003 Funzione derogatoria in senso peggiorativo Art. 3 co.2, seconda parte: possibilità di distribuzione multiperiodale dell’orario di lavoro. Art. 4, co. 4: estensione a 6 mesi o anche 12 mesi dell’ambito temporale su cui calcolare l’orario settimanale medio. Art. 5, co.3: superamento del limite delle 250 ore annuali per lo straordinario; co. 4: aumento del numero delle ipotesi in cui lo straordinario è comunque dovuto. Art. 10, co.1: possibilità di prevedere regole meno favorevoli in merito al godimento delle ferie. Art. 13, co.1: possibilità di definire un periodo di riferimento più ampio su cui calcolare il limite medio di 8 ore giornaliere di lavoro notturno. Art. 17, co. 1: possibilità medianti accordi o contratti collettivi conclusi a livello nazionale tra le oraganizzazioni sindacali più rappresentative e le associazioni datoriali, di derogare alle previsioni del decreto in merito a riposi giornalieri, pause e organizzazione e durata del lavoro notturno
organizzazione del lavoro Come limitare in termini più rigorosi i margini di variazione in aumento dell’orario di lavoro attraverso la contrattazione collettiva? Contenimento del lavoro straordinario (art. 5): massimo 250 ore/anno? Mantenere il periodo di riferimento a quattro mesi per il calcolo dell’orario medio settimanale (art. 4, co. 3) Rifiutare l’introduzione dell’orario multiperiodale (art. 3, co. 2) Individuare un limite intangibile all’orario massimo settimanale comprensivo dello straordinario (art. 4, co. 1): 52 ore?
Conclusioni Il D.Lgs 66/2003 riafferma un’ampia valorizzazione della contrattazione collettiva e una rilevante apertura verso la flessibilità nella gestione degli orari. Esso istituisce un quadro legale che fissa tutele minimali, al cui interno viene affidato alla contrattazione collettiva un ampio spazio di manovra per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro in rapporto alle esigenze produttive e organizzative: orario normale, multiperiodale, straordinario, periodo di riferimento per il tempo di lavoro settimanale a 4, 6, 12 mesi. Tuttavia in caso di mancato intervento delle parti sociali, la disciplina di legge, che fissa criteri minimi di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, potrà comunque operare essendo svincolata dall’intervento autorizzatorio della contrattazione collettiva.