Marchio Collettivo fonti giuridiche legittimità condizioni di ammissibilità fasi del percorso di registrazione WORKSHOP Il Marchio. Strumenti e strategie.

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Marchio Collettivo fonti giuridiche legittimità condizioni di ammissibilità fasi del percorso di registrazione WORKSHOP Il Marchio. Strumenti e strategie per la sua tutela CCIAA di Pistoia Orazio Olivieri Pistoia, 24 Febbraio 2009

2/23 Dir. 89/104 del 21 dicembre 1988 in materia di marchi d’impresa Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: “ i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica …. o altre caratteristiche del prodotto o servizio ” (art. 3, 1c)

3/23 Il marchio collettivo negli altri paesi Marchio collettivo: marchio che distingue i beni o servizi dei membri di una associazione che è proprietaria del marchio da quelli degli altri Marchio di certificazione o di garanzia: marchio che indica che i beni o servizi, in connessione con il quale viene usato, sono certificati dal proprietario del marchio per l’origine, i materiali, il metodo di fabbricazione, la qualità, la precisione o altre caratteristiche

4/23 Marchio comunitario collettivo Reg CE 40/94 È il marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi collettivi comunitari le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti - che hanno la capacità a proprio nome di essere titolari di diritti e obblighi di qs. natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio - nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Possono costituire marchi comunitari collettivi i segni o le indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

5/23 Marchio comunitario collettivo Alcune specificità Il regolamento d’uso deve avere un contenuto minimo: in esso devono essere indicate le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni di utilizzazione del marchio. L’ente richiedente deve avere una struttura associativa aperta: deve cioè essere prevista espressamente nel regolamento d’uso l’autorizzazione alle persone, i cui prodotti o servizi provengono dalla zona geografica interessata, a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.

6/23 ITALIA Non esiste alcuna differenza tra marchio collettivo e marchio di garanzia o certificazione, le cui tipologie convergono nell’unica categoria del marchio collettivo

7/23 Italia: Marchio collettivo D.Lgs n. 30 Art.11: “i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori e commercianti. Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi”

8/23 Vantaggi Semplicità e rapidità delle procedure di registrazione e di modificazione del disciplinare Costi contenuti Coincidenza fra nome geografico e territorio reale di produzione Apertura a tutti gli interessati Migliore adattabilità a prodotti di nicchia e filiere corte Possibilità di ottenere una applicazione adeguata attraverso la previsione di un sistema sanzionatorio efficace Possibilità di applicazione a prodotti affini

9/23 Problemi Necessità di investimenti per la promozione e la valorizzazione del marchio Necessità a volte di registrare anche marchi simili per contrastare l’utilizzo su prodotti analoghi Mancanza di esclusività nell’uso del nome Rischio di volgarizzazione del nome Divieto di vietare

10/23 Marchio Collettivo geografico Dir. 89/104 del 21 dicembre 1988 “In deroga all’art. 3 … gli Stati membri possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l’uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica” (art. 15).

11/23 Legittimità dei MCG Trattato di Roma Art.28: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente Art.30: La disposizione dell’art. 28 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico o di tutela della della proprietà industriale o commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri

12/23 Legittimità del MCG Alcune condizioni nelle sentenze della Corte di giustizia I MCG devono avere contenuti qualitativi intrinseci e non solo il requisito dell’origine geografica I MCG non devono essere strumenti indiretti per veicolare inammissibili aiuti di Stato I MCG non devono avere riferimento ad un territorio eccessivamente ampio I MCG non possono essere applicati in maniera indiscriminata a tutti i prodotti che soddisfano determinati requisiti qualitativi

13/23 Marchio collettivo come si imposta selezione ed organizzazione dei produttori acquisizione informazioni preliminari e caratterizzazione del prodotto redazione del disciplinare di produzione predisposizione di un Regolamento contenente: a) l’uso del marchio b) il dispositivo sui controlli c) il sistema sanzionatorio

14/23 Fasi del percorso di registrazione (I) Regolamento d’uso L’organizzazione dei produttori promuove la registrazione di un marchio relativo ad un prodotto come marchio collettivo, allegando un regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni

15/23 Fasi del percorso di registrazione (II) Disciplinare L’organizzazione dei produttori elabora il disciplinare del prodotto e lo mette a disposizione dei soggetti interessati perché lo adottino.

16/23 Fasi del percorso di registrazione (III) Controlli L’organizzazione dei produttori: – –individua un organismo di controllo terzo e indipendente, oppure – –effettua direttamente i controlli L’Organismo di Controllo (o l’Organizzazione dei produttori) effettua i controlli, eventualmente avvalendosi di laboratori accreditati per le prove sui prodotti

17/23 Fasi del percorso di registrazione (IV) Concessione del marchio L’organizzazione dei produttori concede in uso il marchio collettivo ai soggetti interessati che hanno superato i controlli L’organizzazione dei produttori provvede ad iscrivere i soggetti che hanno ottenuto l’uso del marchio collettivo in un speciale elenco, che viene continuamente aggiornato con inserimenti e cancellazioni

18/23 SISTEMA DI TRACCIABILITA’ VOLONTARIO NEL COMPARTO MODA

19/23 Le “leve” del progetto Il sistema di tracciabilità di ITF nasce dalla volontà di qualificare e valorizzare il settore della Moda, attraverso la creazione di uno schema certificativo volontario in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza rispetto ai luoghi di lavorazione delle principali fasi del processo produttivo

20/23 Evoluzione del Progetto tracciabilità di ITF nel comparto moda Definizione del Modello di tracciabilità Sperimentazione presso aziende “pilota” Diffusione presso le imprese Certificazione delle aziende Campagna di comunicazione

21/23 Il Modello di tracciabilità di ITF: principali contenuti Il Modello di tracciabilità ha l’obiettivo di garantire al consumatore la TRASPARENZA in relazione all’origine territoriale delle principali fasi di lavorazione dei prodotti del comparto moda. Le organizzazioni interessate si assoggettano a specifici controlli aziendali (audit) da realizzarsi presso i propri stabilimenti produttivi ma anche presso quelli dei loro fornitori diretti, così da garantire la tracciabilità dell’intero ciclo produttivo.

22/23 Diffusione territoriale della certificazione di tracciabilità ITF Aggiornato al Febbraio aziende certificate

WORKSHOP Il Marchio. Strumenti e strategie per la sua tutela CCIAA di Pistoia Pistoia, 24 Febbraio 2009