Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica. La tutela del paesaggio e il patrimonio artistico- culturale Norma programmatica Tutela della persona, della formazione e dell’innalzamento culturale dell’individuo
Art. 33 : l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento Ruolo attivo dei pubblici poteri Valore della libertà della cultura
Convenzione internazionale Aia 1954 : protezione beni culturali Bene culturale : beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli; località archeologiche; costruzioni d’interesse artistico; opere d’arte; manoscritti; libri ecc…..
Conv. Culturale europea 19 dicembre 1954 Conv. Parigi 1970 e 1972 (protezione patrimonio mondiale culturale e ambientale)
Art. 28 trattato 1957 : azione comune degli Stati europei per la conservazione e salvaguardia beni del patrimonio culturale
Legge 1080 del 1960 : ripartizione dei musei in quattro categorie : con previsione obbligo per l’ente proprietario di disporre un regolamento di organizzazione e di funzionamento DPR 3/1972 : importanza delle Regioni nella gestione museale e definizione della competenza regionale 1975 : nasce il Ministero Beni Culturali
D.l.vo 616/1977: definizione delle competenze amministrative. Nuovo ruolo di Regioni e degli enti locali (Comuni e Province) che partecipano alla promozione culturale (art. 9 Cost.) D.L.vo 112/1998 : 1. Tutela BB.CC. : attività diretta alla conservazione dei beni culturali 2. Gestione BB.CC. : attività diretta, con la riorganizzazione delle risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali cercando di valorizzarli 3. Valorizzazione BB.CC. : attività diretta a migliorare le condizioni d i conoscenza e conservazione dei BB.CC. e ad incrementarne la fruizione
D.Lvo 112/1998 : allo Stato la tutela dei BB.CC., a Regioni e agli enti locali la conservazione Valorizzazione : Stato, Regioni ed enti locali : provvedono alla valorizzazione dei BB.CC. Ciascuno nel proprio ambito Forme di cooperazione tra soggetti pubblici per attuare la valorizzazione
Miglioramento della conservazione fisica dei beni e loro sicurezza, integrità, valore Miglioramento dell’accesso dei beni e diffusione della loro conoscenza anche mediante pubblicazioni Fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite Organizzazione di studi ricerche iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali di ricerca Organizzazione di attività didattiche divulgative anche in collaborazione con istituti d’istruzione Organizzazioni di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati Organizzazione di eventi culturali connesse particolare aspetti dei beni (operazioni di restauro e di recupero) Organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambienti diversi, anche in collaborazione con enti e organi competenti per il turismo
Legge costituzionale 3/2001 Stato: potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e ambientali Stato e regioni (legislazione concorrente): valorizzazione dei beni culturali e ambientali Legge statale: intese coordinamento tra Stato regioni nella materia della tutela dei beni culturali
Funzioni amministrative: attribuite principalmente comuni, poi le province, le regioni e allo maiuscole tale stato Tutela: Stato Valorizzazione: competenza regionale
Sentenza 94/ 2003 della corte costituzionale È normativa di “tutela” quando è necessario qualificare i beni culturali per determinarne il loro regime giuridico Legislazione di tutela: finalità di individuazione, protezione, conservazione dei beni culturali con misure che impongono vincoli alla proprietà. È normativa di “valorizzazione”in tutti gli altri casi in cui lo Stato interviene con un provvedimento
Tutta l’attività che presuppone la conservazione del bene o il recupero (restauro) rientra nella materia della tutela dei beni culturali Competenza esclusiva dello Stato
A chi compete? Secondo il Consiglio di Stato: forte connessione tra gestione e tutela da una parte e valorizzazione dall’ altra Nella gestione prevale l’aspetto della valorizzazione
Decreto legislativo 26 gennaio 2004,numero 42 Tutela : attività diretta ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione Funzioni di tutela attribuite al ministero per i beni e le attività culturali Regioni, province, i comuni cooperano con il ministero
Valorizzazione: funzione diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica Valorizzazione: promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale Stato regioni ed enti pubblici territoriali assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi di cultura
Stato, regioni, enti territoriali devono accordarsi per stabilire gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione per consentire la migliore fruizione dei beni (culturali) di proprietà pubblica Con questi accordi il ministero dei beni culturali può trasferire alla regione o agli enti pubblici territoriali la disponibilità di istituti luoghi di cultura per consentire un’adeguata fruizione Con gli accordi sono individuate le forme di gestione ritenute più adeguate
È complessa la concreta attuazione degli accordi Gestione, valorizzazione, conservazione e tutela sono funzioni comunque legate Nella gestione sono incluse funzioni essenziali come l’organizzatore personale, la manutenzione e lo sviluppo dei beni culturali Gestione: riferibile sia alla tutela e alla valorizzazione che di volta in volta si trovi a prefiggersi
Attività di catalogazione: è attività di tutela ma anche di valorizzazione e gestione Articolo 17 codice beni culturali: regioni ed enti locali curano la catalogazione dei beni di loro appartenenza e di tutti quelli presenti sul territorio Intervento legislativo per chiarire la portata della norma: la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze
Articolo 115 codice dei beni culturali Nella gestione rientra anche l’erogazione di servizi pubblici (servizi per i visitatori, attività culturali connesse,promozioni e sponsorizzazioni, eccetera …) Gestione diretta o indiretta
Svolta con le strutture organizzative interne alle amministrazioni, le quali sono dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile Le strutture interne devono essere provviste di donna personale tecnico Le amministrazioni possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica
La gestione indiretta si attua con affidamento ad istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o “partecipati” in misura prevalente dall’amministrazione pubblica a cui i beni appartengono Per soggetti “partecipati” si intendono tutti quei soggetti pubblici come le società nelle quali la proprietà azionaria fa riferimento all’ente pubblico territoriale
La scelta del soggetto cui affidare la gestione indiretta è effettuata con la procedura ad “evidenza pubblica”.
Stato regioni ricorrono alla gestione indiretta per assicurare un’adeguata valorizzazione La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficacia ed efficienza degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi (articolo 115 comma quattro)
Per gli enti locali sussiste la necessità di coordinamento con le norme relative la gestione dei servizi pubblici Le norme del codice dei beni culturali vanno coordinate con quelle del testo unico degli enti locali Articolo 113 bis testo unico enti locali: l’affidamento dei servizi privi di rilevanza economica può essere dato a società per azioni, aziende speciali, società a capitale pubblico a condizione che l’ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi da parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla
Si tratta dei servizi a pagamento presenti in forma sempre più ampia e gestiti da privati Riguarda soprattutto i musei statali Decreto-legge 433 del 1992: introduce privati nei musei italiani
Esempi : servizio di libreria, servizio di ristorazione, guardaroba, vendita di gadget Nel 1995 aumenta il numero e la natura dei servizi da affidare in gestione ai privati Privati: fondazioni culturali, banche, società, consorzi privati Servizi: guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi audiovisivi, informatici e organizzazione di mostre
1997: questi servizi possono essere affidate all’esterno se non sono svolti con le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione È prevista la costituzione della società SIBEC (società italiana per i beni culturali spa) per la realizzazione di restauri recuperi e valorizzazione dei beni culturali con 85% di capitale statale di cui possono partecipare regioni, enti locali, privati Esperienza fallimentare
2003: costituita la società ARCUS spa Società per lo sviluppo dell’arte cultura e spettacolo Promozione e sostegno finanziario di progetti e di altri investimenti per la realizzazione di restauri recuperi e valorizzazione dei beni culturali ed altri interventi a favore dell’attività dello spettacolo Si tratta di un ente controllato dalla corte dei conti ai sensi della legge 259/ 1958
Il ministero dei beni culturali può dare in gestione soggetti diversi da quelli statali i servizi per il miglioramento della funzione pubblica Si tratta della esternalizzazione della gestione dei servizi culturali Viene prevista la costituzione di una serie di società e fondazioni caso per caso L’ambito di attività dei soggetti è circoscritto (ad esempio la fondazione si occupa della gestione della valorizzazione dei beni culturali della promozione delle attività)
Legge 59/ 1997 (Bassanini): riordino delle istituzioni di diritto privato Inizia la privatizzazione di molte istituzioni culturali, teatrali e di ricerca