cumulo tra indennizzo da polizza infortuni e risarcimento da responsabilità civile: diritto intangibile o ingiustificata locupletazione ? (Cass., sez. III, 11.6.14, n. 13233) dott. Gianluca Bordon Giudice del Tribunale di Padova Nino Calos - Luminoso Mobile 135B - 1966
Indennizzo e risarcimento del danno: di cumuli e cavoli (Pardolesi - Santoro) Divieto di cumulo d’indennizzo: una decisione apparentemente innovativa e non del tutto convincente (Magni) Sentenza “Rossetti”.Un brutto precedente che fa proseliti a scapito dell’assicurato (Cristadoro) Risarcimento e indennizzo (nella polizza infortuni) cumulo o scorporo ? (Hazan) Affermare che il pagamento di un premio non è mai sine causa è uno “slogan pubblicitario” (Todeschini)
Principio indennitario I PROTAGONISTI: TRE PRINCIPI E UNA PRASSI Prassi assicurative in materia di assicurazioni contro gli infortuni condizionate dagli orientamenti giurisprudenziali Principio indennitario Integralità del risarcimento Compensatio lucri cum damno
PRINCIPIO INDENNITARIO “dove non c’è danno non ci può essere assicurazione” (Fanelli) Caratteristica dell’assicurazione contro i danni è la sua natura indennitaria: la sua funzione è quella di reintegrare il patrimonio dell’assicurato non oltre i limiti del danno subito in conseguenza di un sinistro Pone un limite all’indennizzo ulteriore rispetto alle delimitazioni quantitative e qualitative contenute nelle clausole contrattuali
Art. 1905, I co. c.c.: “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro” Art. 1908, I co. c.c.: “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro …” Art. 1909 c.c.: “L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato … Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa …”
art. 1910 c.c.: “1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 2. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. 3. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno” Art. 1916 c.c.: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili
I° ORIENTAMENTO Il contenimento dell’indennizzo è applicabile nei casi in cui possibile correlare valore assicurato – valore massimo assicurabile e ammontare dell’indennizzo – valore cosa assicurata i.e. nelle assicurazioni di cose. Tale esigenza non sussiste ove è difficile quantificare l’importo pecuniario del danno possibile ex ante e del danno concreto ex post come nelle assicurazioni di persone: vita, infortuni e malattie Nessuna delle norme richiamate rientrano tra quelle dichiarate inderogabili dall’art. 1932 c.c. (norme inderogabili se non in favore dell’assicurato) Il principio indennitario ha una valenza endoassicurativa nei rapporti assicurato – assicurazione e non si estende a disposizioni che producono effetti al di fuori del rapporto assicurativo (art. 1916 c.c.) il controllo su eventuali speculazioni non avviene tanto con il principio indennitario e con norme inderogabili, ma grazie a certe prassi delle imprese di assicurazione
II° ORIENTAMENTO Ai fini di considerare il principio indennitario un principio di ordine pubblico si è detto: che impedisce una degenerazione del contratto di assicurazione sotto il profilo della causa dell’indennizzo: impedisce che una riparazione si trasformi in un’operazione speculativa e che l’assicurato possa avere interesse a diminuire le cautele per prevenire l’evento. La funzione indennitaria è invalicabile e distingue assicuratori da speculatori che un’eccessiva estensione dell’indennizzo costituirebbe un incentivo a provocarli con conseguenti problemi di ordine pubblico. Ne discende il divieto di assicurazione per fatti volontari, l’obbligo di salvataggio, la disciplina delle assicurazioni c.d. plurime …
INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO: per il danno patrimoniale esprime la regola per cui la somma dovuta va calcolata in modo da corrispondere alla perdita economica subita (diminuzione di patrimonio + mancato guadagno) nel campo del danno non patrimoniale manca il presupposto (perdita economica) per tradurre il principio in sicure regole operative Ci si è anche chiesto se abbia senso parlare per il danno alla persona di risarcimento integrale, adattando a tale figura un principio che il codice civile prevede per il danno patrimoniale o se sia piuttosto una «missione impossibile» proporsi di determinare i criteri di quantificazione del danno attraverso quel principio (Salvi)
Secondo l’interpretazione tradizionale la COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO (la proporzionale diminuzione del danno nel caso in cui con lo stesso concorra un vantaggio) presuppone che pregiudizio e danno derivino dallo stesso evento danno e vantaggio devono derivare da un rapporto di causalità diretto e immediato dallo stesso evento le poste che si compensano devono essere della stessa natura CONSEGUENZA: un principio generale della responsabilità civile ha un’applicazione concreta molto ridotta, salvo … contraddizioni: S.U. 584/08, Cass., sez. III, 13.13, n. 6573 e Cass., sez. III, 20.1.14, n. 991 sullo scomputo dell’indennizzo della L. 210/92 dovuto dal Ministero della Salute ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rispetto al risarcimento da contagio da emotrasfusione infetta “venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Previa corresponsione di un premio, l’assicuratore si obbliga al pagamento di una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l’invalidità temporanea/permanente oppure a un terzo in caso di morte dell’assicurato Per S.U. 5119/02 l’assicurazione contro infortuni invalidanti ha una funzione indennitaria e quella contro gli infortuni mortali una funzione previdenziale
Un dipendente di una società riporta delle lesioni a seguito dell’investimento di un veicolo di proprietà del datore di lavoro. Riscuote l’indennizzo di una assicurazione privata contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro a favore dei dipendenti. Agisce per il risarcimento del danno contro conducente, la società proprietaria del veicolo e l’assicuratore della R.C.A.. I Giudici di merito dall’importo (Corte App. Genova 8.6.07) del risarcimento detraggono la somma erogata dall’assicuratore privato contro gli infortuni Cass. 13233/14
Il danneggiato ricorre in Cassazione lamentando che solo per l’assicurazione contro i danni vige il divieto di cumulo e che l’assicurazione contro gli infortuni rientra tra le assicurazioni sulla vita Cass. 13233/14
Per la Cassazione è errata la premessa: l’assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali – come stabilito da S.U. 10.4.02, n. 5119 - è un’assicurazione contro i danni Cass. 13233/14
S.U. 5119/02: una persona conviene una compagnia assicurativa per chiederne la condanna al pagamento dell’indennità di una polizza. La compagnia resiste deducendo che l’indennità non è dovuta perché (art. 1910 c.c.) l’assicurato aveva taciuto di aver concluso altre polizze per lo steso rischio con altri assicuratori Questione affrontata: inquadramento dell’assicurazione contro gli infortuni - non disciplinata nel capo XX del libro IV dedicato all’assicurazione- nell’assicurazione contro i danni
Gli argomenti delle Sezioni Unite l’art. 1882 c.c., nel definire l’assicurazione contro i danni, non fa riferimento solo ai danni alle cose, ma anche alle persone (l’“evento attinente alla vita umana” va inteso in senso restrittivo: sopravvivenza o morte) art. 1916 c.c.: il diritto di surrogazione dell’assicuratore, espressione del principio indennitario, è previsto anche per le assicurazioni “contro disgrazie accidentali” anche per questa assicurazione si caratterizza per la funzione indennitaria
3. L’INFORTUNIO È UN EVENTO PRODUTTIVO DI UN DANNO PER L’ASSICURATO (sinistro) quantomeno biologico e talora anche patrimoniale 4. La libera predeterminazione dell’indennizzo non esclude il carattere indennitario perché anche nell’assicurazione contro i danni è prevista tale eventualità attraverso la polizza stimata: l’art. 1908, II° co. c.c. consente la stima del valore 5. La valutazione del rischio è più difficile nel caso d’infortunio alla persona, ma non impossibile. È un dato oramai acquisito che il danno alla persona è valutabile sotto il profilo patrimoniale
Non solo alle cose, ma anche alle persone perché la disposizione si concentra sul danno senza ulteriori precisazioni (S.U. 5119/02) Art. 1882 c.c. L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana Morte o sopravvivenza (superamento della tesi secondo cui l’evento può riguardare anche la salute, modificandola in peius): diversamente la disposizione non avrebbe un significato specifico (S.U. 5119/02)
Art. 1916, IV co. c.c. diritto di surrogazione dell’assicuratore Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali Si parla della polizza infortuni in una disposizione che esprime il principio indennitario (S.U. 5119/02) È solo grazie alla previsione espressa che si applica questa disposizione a una assicurazione non appartenente al ramo delle assicurazioni contro i danni (tesi contraria)
Gli argomenti che vengono opposti alla scelta delle sezioni unite La classica assicurazione contro i danni – ove si applica il principio indennitario - riguarda le cose materiali. Difficoltà di attribuire un valore al bene della vita: ancora oggi non vi è uniformità nei criteri di risarcimento del danno alla persona 2. La misura dell’indennizzo nelle assicurazioni contro gli infortuni è ancorata a criteri soggettivi (costo polizza – massimali) o oggettivi (multiplo della retribuzione) e rimane predeterminata dalla polizza. Al verificarsi dell’evento l’assicuratore non è in grado di effettuare un indagine circa corrispondenza fra valore assicurato e danno
3. È difficile forzare la polizza infortuni entro le due macrocategorie codicistiche. Nelle assicurazioni delle persone il particolare interesse protetto (salute ed esigenze di sostentamento) può essere ricollegabile non solo a un danno, ma alle aspettative previdenziali dell’assicurato in occasione di un evento sfavorevole: senza che rilevi la distinzione evento mortale/evento non mortale occorrerebbe guardare le finalità perseguite
Le sezioni unite erano state sottovalutate Certezza che la differenza di titolo (risarcimento e indennizzo) giustifichi il cumulo delle poste per l’inapplicabilità della compensatio lucri cum damno 2. La Cassazione si è interessata dello specifico problema della coassicurazione indiretta prevista dall’art. 1910 c.c. 3. Esiste una correlazione tra divieto di cumulo e volontà dell’assicuratore di surrogarsi, risolvibile con specifiche clausole contrattuali Puliga
La spiegazione di Adriano De Cupis - affinché operi la CLCD, danno e lucro devono derivare dallo stesso fatto La riduzione del danno risarcibile richiede un “gratuito vantaggio”, mentre l’attribuzione riconosciuta all’assicurato con l’indennizzo trova giustificazione in un precedente sacrificio (premio). L’assicurato non dovrebbe trovarsi in una posizione “peggiore” – in proporzione ai premi pagati - di chi non ha compiuto un atto di previdenza - Nei rapporti assicurato/danneggiato – responsabile civile – assicuratore, il legislatore ha riconosciuto premienza a quest’ultimo con l’istituto della surroga, superando gli scrupoli per la posizione dell’assicurato. Lo scomputo della somma assicurata è in funzione della surroga
… LE SEZIONI UNITE NON AVEVANO CHIUSO TUTTE LE PORTE Una valorizzazione complessiva della persona umana rende non facile ipotizzare che, anche in caso di più assicurazioni, possa verificarsi un “illecito arricchimento”
“È opportuno precisare che la disposizione sarà pienamente applicabile nei primi due commi. Quanto al secondo ed al terzo [sic], concernenti rispettivamente l'obbligazione solidale degli assicuratori per l'indennizzo, nei limiti dell'ammontare del danno, ed il regresso dell'assicuratore che ha pagato nei confronti degli altri per la ripartizione proporzionale del debito, la peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni, che è assicurazione di persone e non di cose, con le conseguenti difficoltà di rapportare la misura dell'indennizzo ad un danno di consistenza obbiettivamente accertabile, se non osta radicalmente alla loro applicazione, la rende indubbiamente difficoltosa nella pratica” (S.U. 5119/02)
Il passo in avanti della III sezione: il principio affermato dalle S.U. con riferimento a un caso di richiesta di cumulo d’indennizzi previsti da più polizze infortuni è applicato dalla III Sezione al caso in cui l’indennizzato agisca contro il responsabile civile (ma varrebbe anche nel caso opposto in cui il danneggiato ottenga in un primo tempo il risarcimento dal responsabile civile e poi agisca contro l’assicurazione privata) Dal divieto di cumulo tra indennizzi contrattuali … al divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento
Norme sul contratto di assicurazione ostative al cumulo risarcimento - indennizzo -possibile interesse positivo dell’assicurato al verificarsi del sinistro; il legislatore riconosce che per effetto del pagamento il diritto al risarcimento si trasferisce all’assicuratore con la surroga (mai il danneggiante potrebbe essere tenuto a un duplice pagamento) Cass. 13233/14
Norme sul risarcimento Violazione del principio dell’integralità del risarcimento (un sinistro non può essere fonte di lucro) Cass. 13233/14
Così Cass.: 13233/14 critica l’orientamento opposto -1 la compensatio LCD costituisce un falso problema: da un lato il pagamento dell’indennizzo presuppone l’esistenza di un danno; dall’altro non si può pretendere un risarcimento per un pregiudizio venuto meno 2 il pagamento del premio ha sempre una causa nel momento in cui si verifica perché è correlato col trasferimento del rischio. Il premio non può trasformare la natura del contratto (da assicurazione a scommessa) Cass. 13233/14
-3 Non ha rilevanza la volontà dell’assicuratore di surrogarsi perché la surrogazione non ha conseguenze sull’esistenza del danno sempre necessaria a. L’assicuratore, rinunciando alla surrogazione, può disporre di un proprio diritto futuro, ma non incide sull’effetto estintivo del credito risarcitorio con il pagamento. La rinuncia anche preventiva al diritto di surroga non muta la natura del contratto di assicurazione; il divieto di cumulo è invece essenziale per non modificare la natura del contratto b. La rinuncia preventiva giova solo al responsabile civile c. Il principio indennitario è di ordine pubblico Cass. 13233/14
I principi di Cass. 13233/14 non si armonizzano con le clausole contrattuali, con cui l’assicuratore rinuncia preventivamente al diritto di surrogazione a seguito del pagamento dell’indennizzo. Lo scopo è rendere più appetibili i prodotti assicurativi “garantendo” un doppio pagamento
La soluzione sembra scontentare assicurati e assicuratori nella disciplina pattizia delle polizze infortuni non è mai spiegato al contraente – soggetto debole che la somma potrebbe essere versata sine causa qualora al danno sia collegata una RC altrui. L’assicurato ha la finalità di avere una controprestazione di fronte al pagamento di un premio si deprime il mercato assicurativo ponendo in discussione la funzione a cui assolvono le polizze infortunistiche. Il capitale assicurato è spesso collegato a esigenze previdenziali dell’assicurato meritevoli di tutela
A favore della derogabilità del principio indennitario e della regola posta dall’art. 1916 c.c. si è detto (Hazan – Magni - Todeschini): …
La giurisprudenza spesso afferma che la surroga richiede una comunicazione dell’assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e volersi surrogare. Pertanto prima della comunicazione l’assicurato può avvalersi del cumulo, né esiste un divieto assoluto di cumulo l’art. 1916 c.c. è necessario perché non opera la surrogazione ex lege dell’art. 1203 n. 3 c.c. (del soggetto che essendo tenuto con altri al pagamento di un debito ha interesse a soddisfarlo) e, nello stesso tempo, derogabile ex art.1932 c.c. in favore dell’assicurato
3. La clausola di rinuncia alla rivalsa sarebbe senza causa e immeritevole di tutela perché priva d’interesse per entrambe le parti del contratto (anche per l’assicurato) 4. La possibilità di un interesse a lucrare dell’assicurato deve tener conto che ex art. 1910 c.c. l’assicuratore non è obbligato all’indennizzo nei casi di sinistri cagionati con dolo 5. al principio indennitario va riconosciuta una rilevanza endoassicurativa. I precedenti giurisprudenziali non affermavano che inerisse all’O.P. 6. il principio indennitario non trova comunque applicazione nel caso d’infortunio mortale perché il rischio assicurato è la morte
a tali argomenti può opporsi …
Chi critica la sentenza Cass Chi critica la sentenza Cass. 13233/14 richiama decisioni come la seguente: “la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma” (Cass., sez. III, 17.5.07, n. 11457) Cass. 13233/14 ribatte che la giurisprudenza prevalente considera la surrogazione ex art. 1916 c.c. una successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato. L’estinzione in capo all’assicurato del diritto avviene per effetto del solo pagamento. La surrogazione non è causa, ma conseguenza dell’estinzione. La rinuncia alla surrogazione non ha conseguenze sull’effetto estintivo costitutivo dato dal pagamento. Non importa allora risolvere la vexata quaestio se la surrogazione dell’assicuratore operi ipso iure o per effetto di una comunicazione
Gli argomenti che ruotano attorno alla rinuncia alla surroga e alla derogabilità dell’art. 1916 c.c. non sono dirimenti se si ritiene: che la volontà delle parti non possa incidere sulla natura del contratto, trasformando un’assicurazione in un contratto simile alla scommessa per la finalità speculativa (causa lucrandi ) che il terzo responsabile del sinistro (estraneo al rapporto assicurativo) possa sempre opporre che il credito risarcitorio si è ridotto o estinto per effetto del pagamento dell’indennizzo. Cass. 13233/14 evidenzia che anche le norme che regolano il risarcimento del danno – e non solo quelle che disciplinano il contratto di assicurazione - ostano al cumulo. IL PRINCIPIO INDENNITARIO E IL PRINCIPIO DELL’INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO COSTITUISCONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
che se appare poco accettabile che il danneggiante si avvantaggi di un evento estraneo, l’ordinamento consente a chi abbia eventualmente pagato una componente del danno di agire grazie alla surroga verso il responsabile, evitando, nello stesso tempo, che il danneggiante paghi due volte. Il risarcimento, comunque, non ha una funzione sanzionatoria. che, in una prospettiva deflattiva, è preferibile rendere meno incerto il risarcimento «integrale», specie per il danno non patrimoniale (tabella unica nazionale), in modo da giungere a un modello il più possibile condiviso e dall’applicazione prevedibile, piuttosto che superare la dimensione compensativa del risarcimento con possibili duplicazioni risarcitorie che, in ultima analisi, non si possono «piegare» le regole del risarcimento rispetto a (modificabili) prassi assicurative.
Nel caso d’infortunio mortale occorre distinguere: - il danno da morte non è risarcibile (Cass., s.u., 22.7.15, n. 15350) il danno da rottura del rapporto parentale, è un danno proprio del prossimo congiunto NON SI PONE PERTANTO UN PROBLEMA DI SCORPORO Per S.U. 5119/02 il rischio assicurato è un rischio tipico dell’assicurazione sulla vita e il beneficiario non è l’assicurato sul quale incide l’evento morte, ma un terzo come nell’assicurazione sulla vita. Ciò comporta anche il venir meno del presupposto della surrogazione e cioè il cumulo in un unico soggetto di indennizzo e risarcimento. Nell’assicurazione contro gli infortuni possono venire in rilievo due beni giuridici diversi: salute e vita. NON È POSSIBILE RIVALERE L’ASSICURATO DELLA PERDITA DELLA VITA
Polizze infortuni e polizze contro la responsabilità civile seguono criteri diversi di liquidazione Nelle prime vi è un capitale predeterminato pari a un multiplo della retribuzione o liberamente scelto fra varie formule, prevedendo la liquidazione di parte del capitale in caso d’invalidità permanente parziale Nelle seconde, ai fini del massimale, si tiene conto dei criteri risarcitori stabiliti dalla legge o dalla giurisprudenza Proprio la differenza dei criteri può rendere ancora conveniente la stipula di un’assicurazione contro gli infortuni a) perché i criteri sono predeterminati; b) per la certezza di un indennizzo immediato; c) per la difficoltà di prova di talune tipologie di danni
I° questione Nel conflitto fra assicuratore privato degli infortuni e assicuratore della RC il rischio è che a rimetterci possa essere il danneggiato e a guadagnarci qualcun altro …
nel conflitto fra più assicuratori rischia di pagare solo chi è “costretto” o si rende disponibile a pagare per primo: gli assicuratori sono indotti a posizioni “attendiste” per cercare di pagare un risarcimento / indennizzo ridotti: partecipano al rischio in maniera casuale il responsabile è posto in una condizione d’“immeritato” vantaggio perché può opporre a) (al danneggiato) l’estinzione (parziale o totale) del credito risarcitorio se è già stato pagato l’indennizzo; b) (all’assicuratore) la clausola di rinuncia all’azione di surrogazione
se manca la surroga sussiste il rischio che non venga soddisfatto il principio di “responsabilità”, in base al quale l’autore del danno deve rispondere comunque dell’illecito obiettivo della surroga non è solo il rispetto del principio indennitario, ma anche del principio di responsabilità: la regola della surroga mira a contenere i «costi complessivi» dell’illecito in modo che non, in ogni caso, ne tragga un vantaggio il suo responsabile.
II° questione sovente le polizze infortuni non si preoccupano di qualificare il “rischio assicurato”, limitandosi a prevedere il pagamento di un capitale in presenza di un sinistro
Secondo la Cassazione affinché non operi il cumulo occorre una corrispondenza fra rischio assicurato e danno patito Cass. 13233/14
Assicurazione contro gli infortuni copertura rispetto a spese di cura conseguenti all’infortunio (erogazione dell’assistenza attraverso strutture convenzionate o rimborso spese mediche) copertura rispetto a perdita di guadagno (eventualmente attraverso riferimenti alla retribuzione) derivante dall’infortunio 3. copertura rispetto alla perdita della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro (capacità di lavoro generica) 4. somma non meglio qualificata da calcolarsi in funzione della gravità dell’infortunio e in rapporto al capitale assicurato senza riferimenti alla tipologia di danno
La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nell’idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio, ma confacente alle proprie attitudini, costituisce un danno patrimoniale, che non è affatto necessariamente ricompreso nel danno biologico, e la cui sussistenza dev'essere accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica. Il giudice di merito, sulla scorta della c.t.u., aveva ritenuto che le lesioni subite dall’attore avessero inciso soltanto sulla sua capacità lavorativa generica e non su quella specifica, non essendo dimostrato che il danneggiato, titolare dell'azienda dotata di diversi dipendenti, svolgesse all'interno di essa lavori manuali (Cass., sez. III, 16.1.13, n. 908, Pres. Petti, est. Carleo)
All'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia - in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto - in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (Cass., sez. III, 25.8.14, n. 18161, est. Amatucci). Nella sentenza si afferma che il giudice si è adeguato al CONSOLIDATO PRINCIPIO secondo cui “all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psicofisica”
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra … un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa (Cass., sez. III, 12.6.15, n. 12211, Pres. Petti, est. Scarano)
A parte residue incertezze giurisprudenziali sul concetto di «capacità lavorativa generica», si pone il problema d’interpretare il contenuto della polizza per comprendere quale sia, secondo la volontà delle parti, il rischio assicurato e, in particolare, se, richiamando l’incapacità lavorativa generica, assicurazione e assicurato intendessero alludere al danno patrimoniale presunto utilizzato dalla giurisprudenza nel passato prima di giungere a riconoscere l’autonoma risarcibilità del danno alla salute
III° questione Difficile pensare che il danneggiato alleghi di aver ottenuto un indennizzo con una polizza infortuni
… e se si conosce solo l’ammontare dell’indennizzo ? ART. 210 C.P.C. Presuppone un’istanza di parte non di contenuto esplorativo Presuppone l’individuazione attraverso l’istanza del documento da esibire. Non è sufficiente la quietanza, occorre anche la polizza … e se si conosce solo l’ammontare dell’indennizzo ?
Nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per lo stesso sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910, III co. c.c., un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (Cass., sez. III, 13.4.15, n. 7349) Per la Corte di merito cassata solo dopo che l’assicuratore abbia assunto informazioni su altri indennizzi, avendone la conferma, spetta all’assicurato dimostrare che quanto già riscosso non eccede il risarcimento in relazione al danno effettivo
IV° Questione i principi espressi da Cass IV° Questione i principi espressi da Cass. 13233/14 inducono a porre in discussione altri orientamenti giurisprudenziali: fino a che punto devo tener conto nella liquidazione del danno dei “vantaggi” derivanti alla vittima dall’illecito per evitare che un sinistro possa divenire fonte di lucro ?
Incidente sciistico mortale a Canazei Incidente sciistico mortale a Canazei. Un ente previdenziale tedesco conviene in giudizio il responsabile civile per la rifusione degli importi pagati agli eredi a titolo di pensione di reversibilità. I giudici di merito respingono la domanda di surroga sul presupposto che la pensione di reversibilità è attribuita perché, sussistendone le condizioni di legge (morte), i superstiti hanno diritto a quel trattamento previdenziale. Credito risarcitorio verso il responsabile e credito indennitario verso l’assicuratore sociale hanno fonti diverse
Al giugno 2014 risale anche questa decisione: «in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento DEVE ESSERE DETRATTO il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile» (Cass., sez. III, 13.6.14, n. 13537, est. Rossetti)
A cui è seguita, ribadendo l’orientamento tradizionale (cfr A cui è seguita, ribadendo l’orientamento tradizionale (cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 10.3.14, n. 5504), la seguente decisione: «il principio della CLCD trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio, che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché NON PUÒ ESSERE DETRATTO quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie» (Cass., sez. III, 30.9.14, n. 20548, est. Scarano)
Ord., sez. III, 5.3.15, n. 4447: si rende opportuno verificare avanti alle S.U. la portata della CLCD con riguardo alle prestazioni erogate da un ente previdenziale, verificando se dal risarcimento del danno patrimoniale spettante alla vittima o ai suoi eredi possa essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità; e se, dunque, l'assicuratore sociale/ente previdenziale possa o meno esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante nei confronti del responsabile civile
L’ordinanza di rimessione sottolinea che tra le conseguenze dell’orientamento espresso da Cass. 13537/14 vi è quella di consentire all’assicuratore sociale l’esercizio del diritto di surrogazione nei diritti risarcitori dl danneggiato con riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale
Il miglior modo per far abrogare una pessima legge consiste nel farla applicare rigorosamente. Abraham Lincoln