1 Federalismo fiscale in Italia Lezione 9.3 1. 2 Una spiegazione economica del decentramento – Pedone (2005, 2008) Alternarsi degli orientamenti generali.

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Transcript della presentazione:

1 Federalismo fiscale in Italia Lezione 9.3 1

2 Una spiegazione economica del decentramento – Pedone (2005, 2008) Alternarsi degli orientamenti generali della politica economica e delle sue priorità: politiche redistributive Crescenti difficoltà per le politiche redistributive: finanziamento di prestazioni universali, limiti alla progressività delle imposte. allocazione L’attenzione si concentra su un miglior impiego delle risorse (allocazione), richiesto anche dalla competizione internazionale.

3 Una spiegazione economica del decentramento – Pedone (2005, 2008) Si aggiungono: Minore disponibilità delle regioni ricche, pressate dalla globalizzazione o dalla stabilizzazione monetaria (UME), ad accettare forti trasferimenti verso regioni più povere. Compensazioni per le cessioni di sovranità ad organismi sovranazionali (UE)

4 Come conciliare i tre principi base del federalismo? ? Uniformità livelli Essenziali delle prestazioni Sostenibilità Delle Finanze pubbliche Autonomia finanziaria 4 Differenziazioni territoriali perequazione Responsabilizzazione di tutti i livelli di governo

5 Come conciliare i tre principi base del federalismo? Spesso tutti garantiti dalla Costituzione (Italia) Il bilanciamento di questi principi determina le scelte di: Attribuzione di funzioni Forme di prelievo Modalità di monitoraggio Sanzioni ed incentivi 5

6 Come conciliare i tre principi base del federalismo? Perseguire un solo obiettivo porta a risultati insoddisfacenti Solo autonomia: accentua in modo insostenibile gli squilibri Solo uniformità: rischio di insostenibilità per le finanze pubbliche Solo consolidamento fiscale: rischio inefficienza 6

7 Le tappe principali del decentramento 1990, previsione autonomia tributaria Comuni; 1992, introduzione Ici ; 1993, regionalizzazione contributi sanitari; 1993, elezione diretta del Sindaco e del Presidente Provincia 1995, abolizione trasferimenti vincolati regioni (eccetto FSN), compartecipazione accisa benzine, tributo sui rifiuti, fondo perequativo; , Leggi Bassanini sul decentramento amministrativo e decreti delegati; 1998, abolizione contributi regionali, introduzione Irap, introduzione addizionale regionale sull’Irpef; 1999, introduzione addizionale comunale e provinciale sull’Irpef; 1999, Legge Costituzionale per l’elezione diretta Presidente Giunta Regionale e autonomia statutaria; 2000, decreto leg.56, abolizione trasferimenti erariali FSN, introduzione compartecipazione IVA; 2001 Revisione Titolo V costituzione; 2009 Legge Delega suo Federalismo Fiscale

8 IL FINANZIAMENTO DELLE REGIONI

9 Livello regionale Problemi principali: - - quasi inesistente esperienza amministrativa dell’ente regionale nell’accertamento e gestione dei tributi - - spesa sanitaria con forte ruolo di indirizzo centrale (per garantire uniformità di prestazioni) e con finanziamento attribuito alle Regioni, di cui rappresenta più dell’75% della spesa corrente e il 60% della spesa complessiva

10 Finanziamento delle regioni Autonomia tributaria basata su: Tributi propri, Addizionali Addizionale regionale all’Irpef: obbligatoria 0,9% e facoltativa 0,5% (ARISGAM Addizionale regionale all’imposta di consumo del gas naturale usato come combustibile, eccetto gli usi per auto-trazione (ARISGAM Compartecipazioni Compartecipazione all’accisa sulla benzina (0,13 euro per litro) Fondo di perequazione da IVA

11 Tributi regionali IRAP Tassa sulle concessioni regionali (TCR) Tassa automobilistica Tassa regionale per il diritto allo studio universitario Tassa per l’abilitazione professionale Tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Tassa fito-sanitaria regionale Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili

IRAP Imposta sulle attività produttive, è il principale tributo proprio delle regioni: 1/4 delle entrate complessive delle regioni e quasi il 60% delle entrate tributarie in vigore dal 1998, dal 1 gennaio 2009 viene istituita con legge regionale Sostituì sei diversi prelievi distorsivi sulle imprese: Ilor (aliquota 16,2%), contributi sanitari (aliquota 10,6 per cento sui salari), imposta patrimoniale (aliquota 0,75 % sul capitale proprio, equivalente in realtà a un ulteriore prelievo sui profitti del 5-10 %), Iciap, tassa sulla partita Iva, tasse di concessione comunali. Il gettito dell’Irap, a consuntivo, risultò inferiore a quello delle imposte sostituite di circa 0,7 punti di Pil, comportando quindi uno sgravio di imposta

IRAP Soggetti passivi: imprenditori individuali, società, enti commerciali e non, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti. Presupposto: esercizio abituale di attività diretta alla produzione o scambio di beni e alla prestazione di servizi. Il presupposto dell’IVA è la cessione di beni o la prestazione di servizi.

IRAP Colpisce il valore aggiunto netto ed e dovuta alle Regioni nel cui territorio è realizzata la produzione, per cui tra i costi sono inclusi anche gli ammortamenti. Sono inclusi anche gli oneri sociali, ma non gli interessi passivi. VA netto può essere calcolato come somma delle remunerazioni dei fattori produttivi Deduzioni: Per piccole imprese (decrescente) Per l’impiego di lavoratori a tempo indeterminato (esclusione da base imponibile dei contributi previdenziali e abbattimento forfetario di base imponibile per ogni lavoratore impiegato).

IRAP Non si tratta quindi di un’imposta sul reddito delle imprese, ma di un’imposta su tutti i redditi riscossa dalle imprese per conto dello Stato, come i contributi sociali, le ritenute alla fonte, le accise, l’IVA. Rispetto ai contributi sanitari, con l’Irap si è operato uno spostamento di prelievo dal lavoro al capitale 40 miliardi di gettito

IRAP Aliquota base 3,9% E’ neutrale rispetto all’uso dei fattori della produzione e alle fonti di finanziamento delle imprese. Ha ampia base imponibile e basse aliquote per ridurre gli effetti distorsivi (eccesso di pressione) e garantire neutralità del prelievo. E’ un’imposta a prova di elusione.

IRAP E’ indeducibile? deducibilità forfettaria del 10 per cento. Le imposte locali non dovrebbero essere deducibili da quelle statali, per evitare che decisioni relative alle imposte locali autonomamente prese dai governi locali, si traducano in perdita di gettito per il governo centrale.

IRAP E’ prelevata su imprese in perdita? No, perché non è un’imposta sulle imprese, bensì sul reddito prodotto; riguarda le imprese esclusivamente per la quota parte relativa ai profitti e se l’impresa è in perdita non paga Irap.

IRAP Giavazzi: coprire la perdita di gettito con i soldi stanziati per i Tremonti bond: Ma è stanziamento una tantum Tabellini: aumentare l’Iva per ridurre l’Irap, ritenendo che ciò riduca le distorsioni. Ma l’Iva è l’imposta più evasa del sistema tributario italiano: le aliquote Iva in Italia sono infatti tra le più elevate d’Europa e il gettito uno dei più bassi. Cipolletta: sostituire l’Irap con un aumento dell’Irpef, previo incremento dei salari. Ma Irpef è essenzialmente un’imposta sui soli redditi da lavoro e in particolare su quelli da lavoro dipendente e pensione, quindi ciò che in realtà viene proposto è un aumento del cuneo fiscale sul lavoro.

20 Modello del Fondo perequativo E’ fondamentalmente ispirato al modello della capacità fiscale Con integrazioni significative del modello della performance per quanto attiene alla spesa sanitaria.

21 Le regioni ordinarie italiane sono molto differenziate per: - Popolazione - Reddito - Occupazione Ruolo rilevante della perequazione regionale

24 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

25 La riforma costituzionale del 2001 Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, “Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione” Confermata da referendum il 3 agosto 2001 In vigore dall’8 novembre 2001 Per gli aspetti del finanziamento interessano in particolare gli articoli 114, 116, 117 e 119.

26 Art.119: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. Autonomia finanziaria

27 Trasferimenti Speciali: Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art.119 c.5)

28 Si configura una struttura del sistema tributario in cui compaiono Due sistemi tributari primari Stato Regioni- Enti locali Un sistema tributario subordinato Sistema tributario degli Enti locali, subordinato alla potestà legislativa delle Regioni. Autonomia finanziaria

29 Esistono diversi punti di vista nella lettura della Costituzione: Art.119 c. 3: capacità fiscale Art.119 c. 4 + art 117 c. 2 lett. m) (Livelli essenziali prestazioni, LEP) ripropone il criterio del fabbisogno Perequazione

30 Sembra un modello con due sistemi separati ed autonomi(Stato e Regioni) Tuttavia lo Stato: 1. Effettua trasferimenti perequativi a Regioni (e anche Enti locali) 2. Determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (secondo alcuni interpreti il potere centrale di fissare i LEP potrebbe portare ad un modello più accentrato di quello preesistente) Quindi, non si sceglie tra i modelli già visti Ruolo essenziale del processo di determinazione del LEP Quale modello di federalismo ?

31 Modello di federalismo E’ contemplato un modello a velocità variabile (art.116 c.3) che consente margini di ampliamento della devolution molto ampi dato che può riguardare: Tutte le materie concorrenti E alcune materie esclusive dello Stato (tra cui l’istruzione e l’ambiente). E’ previsto(art.120 c.2) un potere sostitutivo delle stato sulle regioni inadempienti