La Riscossione delle entrate dopo la delega fiscale Cosenza, 11 dicembre 2014 Cristina Carpenedo (Funzionario Responsabile Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Jesolo (VE) - Componente Osservatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.) Aggiornato al 7 dicembre 2014
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014 Art. 10 comma 1 lettera c) Riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di rivedere la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della riscossione locale; la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita', adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita' e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014 Art. 10 comma 1 lettera c) individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti loc3ali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE IL D. L POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE IL D.L. 248/2007 MILLEPROROGHE – ART. 36 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione Nel richiamare il ricorso all’ingiunzione si recepisce anche la possibilità si semplificazione del procedimento mediante l’applicazione delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73 Il riferimento è all’articolo 4 comma 2 sexies dl 209/2002 legge 265/2002
LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter come sostituito dal dl 69/2013 articolo 53 e legge 147/2013 art. 1 comma 610 10. "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014.“ DDL STABILITA’ 2015 PREVEDE PROROGA FINO AL 2015
PROROGA DELLA RISCOSSIONE SISTEMA EQUITALIA DL 203/005 ARTICOLO 3: AFFIDA LA FUNZIONE PUBBLICA DI RISCOSSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITA COM UNA SOCIETA’ PUBBLICA RISCOSSIONE SPA OGGI EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA + SCORPORATE FASE TRANSITORIA DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA’ ESISTENTI CHE DOVEVA CONCLUDERSI AL 31.12. 2010 PER POI DARE VITA A UN REGIME CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA EQUITALIA NORD EQUITALIA CENTRO EQUITALIA SUD EQUITALIA SPA EQUITALIA GIUSTIZIA
PROROGA DELLA RISCOSSIONE SOCIETA’ SCORPORATE La lettera a) del comma 24 stabilisce che “fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo, in presenza dei quali, tale iscrizione avviene di diritto”. b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
PROROGA DELLA RISCOSSIONE PROROGA EQUITALIA “fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”. Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione dell'ente creditore"
PROROGA DELLA RISCOSSIONE LA PROROGA DEI CONTRATTI Fino al 31 dicembre 2010 “possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all’albo con l’intento di evitare disparità di trattamento e posizioni di favore per le società partecipate da Equitalia spa assistite da proroga automatica degli affidamenti
La proroga degli affidamenti automatica e su base volontaria La proroga delle attività in regime di continuità rispetto al sistema delle concessioni ministeriali ante 1 ottobre 2006, è automatica e non necessità dell’adozione di alcun atto La proroga riguardante i contratti derivanti da affidamenti su base volontaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (esempio, concessione imposta pubblicità), deve essere accompagnata dall’adozione di uno specifico atto.
LE NORME DI PROROGA Queste disposizioni riconoscono la cosiddetta proroga ex lege delle attività gestite, prima della riforma, dal concessionario ministeriale. La data ultima era fissata al 31.12.2010, prorogata al 31.12.2011 dalla tabella 1 allegata al DL 225/2010, riga 53, disposizione da coordinare con l’art. 1 che fissa la proroga dei commi 24, 25 e 25 bis dell’art. 3 DL 203/2005 al 31.12.2011 solamente a condizione che, con successivo apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo disponga in tal senso entro il 31 marzo 2011. La proroga fu poi estesa al 31.12.2011 per effetto de DPCM del 25 marzo 2011. Il comma 13 novies dell’articolo 10 della manovra Monti agisce sugli stessi commi prorogando di un ulteriore anno, fino al 31.12.2012, i termini contenuti nei commi 24, 25 e 25 bis dell’articolo 3. Dl 174/2012, art. 9 comma 4: fino al 30 giugno 2013 DL 35/2013 come modificato dal DL 69/2013 Legge 147/2013 Art. 1 comma 610 al 31.12.2014
LE NORME DI PROROGA I CONTRATTI IN ESSERE imposta pubblicita’ – osap: utilizzabile comma 25 per i contratti esistenti al 1 ottobre 2006. E’ stata utilizzata anche per contratti successivi al 1 ottobre 2006 SCADENZA AL31.12.2014: PROROGA IMPOSTA PUBBLICITA’ IMU 2 PER 2014 Tar Puglia 1771/2013: le norme sopravvenute IMU e TARES hanno abolito oggetto Manca l’oggetto del contratto per fare gara
LE NORME DI PROROGA LA PROROGA TECNICA Riconosciuta dalla giurisprudenza come istituto eccezionale utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca del nuovo contraente Proroghe ripetute non appaiono legittime L’istituto va utilizzato con appropriata motivazione Consiglio di Stato 2882/2009 Tar Veneto 3637/2008
I CONTRATTI RINEGOZIATI LA LEGGE COMUNITARIA 97/2013 Articolo 10 - Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. 1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ abrogato. 2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (4 settembre 2013), cessano l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore. 2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1. 01 DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013) gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate criterio lex specialis derogat generali La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore Non c’è una fase transitoria Termine prorogato dall’art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal DL 35/2013
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1. 01 DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013) gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate criterio lex specialis derogat generali La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore Non c’è una fase transitoria Termine prorogato dall’art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal DL 35/2013
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1. 01 DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013) RIVOLTA SOLO AI COMUNI TUTTE LE ENTRATE SENZA DISTINZIONE NO FASE TRANSITORIA NOTA EQUITALIA MAGGIO 2013: CESSAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ IN ESSERE E RESTITUZIONE PENDENZE AGLI ENTI CREDITORI INVOCARE ARTICOLO 19 E 20 D.LGS 112/99
DL 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 –seconda versione DECORRENZA DAL 31. 12 gg- quater) A decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie : 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; In questa disposizione si riconosce al Comune l’Ingiunzione fiscale rinforzata. Si estende anche agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell’articolo 52? SI
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il DL 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 446/97, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; Al netto aggio e spese anticipate Entro prima decade del mese Contratti in essere diversi? Se peggiorativa prevale la norma di legge Possono esserci diverse situazioni instaurate nel rapporto contrattuale
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Ripristino del comma 2 articolo 36 DL 248/2007 Riconoscimento esplicito del ricorso alla concessione a terzi Ingiunzione fiscale rinforzata anche per le province Ricorso ai soggetti del comma 5 dell’articolo 52
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART. 53 L’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI Art. 53 D.Lgs 446/97 “Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e di comuni”. Il Decreto Ministeriale dell’11 settembre 2000, n. 289 contiene il Regolamento relativo all’albo IL DL 40/2010 prevede l’aggiornamento del decreto entro 60 giorni La tenuta dell'albo è affidata ad una apposita commissione, istituita presso l'ufficio Federalismo fiscale del dipartimento Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disciplinata con il DM 9 marzo 2000, n. 89, che esamina le domande di iscrizione, revisione periodica, cancellazione e sospensione dall'albo, revoca e decadenza dalla gestione delle attività
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART. 53 L’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA Alcuni aspetti vanno disciplinati in questa sede: Ambito delle entrate oggetto del regolamento Costi che gravano sul debitore gli strumenti: Ingiunzione fiscale rinforzata/ regio decreto puro Definire il soggetto agente Le inesigibilità Limiti di importo dilazioni
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA NEL REGOLAMENTO VA DEFINITO CHI EFFETTUERA’ LA RISCOSSIONE: La società pubblica con affidamento diretto in house Una forma associativa mediante ufficio unico Un ufficio entrate unico all’interno del comune Un concessionario iscritto all’albo Una società mista LA DISCIPLINA PUO’ ESSERE DIVERSA PER SINGOLE ENTRATE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ONERI ESPESE SUL DEBITORE ONERI ATTUALI, art. 17 D. Lgs. 112/99: applicabile alle entrate locali? Consiglio di Stato 3413/2012: l’aggio dell’articolo 17 fa rifermento alla sola iscrizione a ruolo Ripartizione aggio 4,65% entro 60 giorni e 4,35% ente 9% oltre i 60 giorni - 8% dal 1 gennaio 2013 Spese di procedura della tabella ministeriale o comunque non superiori, a titolo di rimborso spese Spese di notifica
AGGIO EQUITALIA: DL 201/2011 riformulazione compenso comma 1 art. 17 D AGGIO EQUITALIA: DL 201/2011 riformulazione compenso comma 1 art. 17 D. Lgs 112/99 Gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario
DL 95/2012 articolo 5 comma 1 aggio 8% 1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1°gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato
RIMBORSO SPESE NEL CPC CPC ART. 614. RIMBORSO DELLE SPESE Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642.
ONERI E COSTI SUL DEBITORE - SPESE DI PROCEDURA DM 21 NOVEMBRE 2000 Il comma 6 dell’art. 17 riconosce ai concessionari il diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute per le procedure esecutive Le spese sono state fissate con apposito decreto ministeriale del 21 novembre 2000 L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definiti
ONERI E COSTI SUL DEBITORE – LEGGE 23/2014 LEGGE 23/2014 articolo 10 comma 1 lettera c) l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
IL RAPPORTO GIURIDICO CONCESSIONE/APPALTO L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’amministrazione: rapporto a due. L’adozione degli atti a rilevanza esterna è dell’ente La concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l’amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. La concessione è unilaterale, surrogatoria, accrescitiva perché implica il trasferimento di potestà pubbliche La gestione delle entrate dell’art. 52 comma 5 riguarda le formule concessorie Cosa dice il codice dei contratti? ART. 30 CODICE CONTRATTI La remunerazione non è attraverso un prezzo bensì attraverso la stessa gestione di un servizio
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. Comma 2: nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006 La gara ufficiosa è una procedura concorsuale che comprende un invito a più imprese a presentare offerte. Gli inviti possono far richiamo a capitolati d’oneri La giurisprudenza identifica come gara informale (o ufficiosa) il procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e sceglie sulla base di criteri obiettivi predeterminati l’informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento È una sorta di procedura ad evidenza pubblica depotenziata TAR 2768/2007 La gara informale per la concessione di servizi è un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell’evidenza pubblica, ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità e parità di trattamento tra i concorrenti. Tar Lazio 2014/2009: utilizzabilità schema gara classica e lex specialis
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (incaricati in genere) (537)sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538 (538) ENTRO 90 GIORNI dalla notifica del primo atto riscossione o di procedura cautelare o esecutiva il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto: a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta con racc AR o PEC in caso di soggetti obbligati all’attivazione ovvero avvertire dell’inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione A trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio o l’inidoneità per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 DISCARICO AUTOMATICO 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI DUECENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 10 giorni tempo entro il quale il concessionario trasmette atti all’ente 60 giorni dall’ undicesimo al settantesimo 220 giorni (dalla dichiarazione) l’ente deve INVIARE COMUNICAZIONE SE NON PRESENTA IL CONCESSIONARIO E’ AUTOMATICAMENTE DISCARICATO E PARTITE ANNULLATE DI DIRITTO !!
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 NOTE IFEL Nota ifel del 4 febbraio 2013 Nota Equitalia del 14 gennaio 2013 Nota Equitalia del 6 maggio 2010
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 PREGRESSO 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 PREGRESSO PREGRESSO il comune è tenuto entro 90 giorni dalla pubblicazione legge 228/2012, vale a dire 29 marzo 2013, a informare il debitore dell’idoneità o meno della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della Legge 228/2012, vale a dire 6 agosto 2013, le quote oggetto della richiesta di sospensione sono annullate di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato CONSIGLI. Verificare se siano pervenute almeno dal 6 maggio 2010 (data direttiva Equitalia) domande di sospensione della riscossione Richiedere al concessionario quante domande sono state inviate
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ Sono disciplinate dal D. Lgs. 112/99 articolo 19 e 20 ARTICOLO 19, COMMA 1: “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”.
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità contenute nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999. L’articolo 1 del decreto dispone che “per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è redatta in conformità al modello di cui all’allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene con modalità centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 2”
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE STATO DELLA RISCOSSIONE L’art. 2 del DM contiene “informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni” Comma 1.“per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2” Comma 1. “La trasmissione di tali informazioni avviene in via telematica o su supporto magnetico in conformità alle specifiche di cui all’allegato 2”
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO Il comma 2 dell’articolo 19 elenca le cause che costituiscono motivo di perdita del diritto proprio del concessionario/agente, di vedersi riconoscere il discarico della quota; dal diniego scaturirebbero le conseguenze contenute nel successivo articolo 20 a carico dell’Ag. Della R. L’accoglimento del discarico comporta per il comune: cancellare i residui attivi, pagare le spese di procedura
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO Mancata notificazione della cartella nei termini previsti Mancata comunicazione dello stato delle procedure Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità Mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio Vizi e irregolarita compiute dal concessionario nell’attività di notifica e nella procedura esecutiva
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO COMMA 2 LETTERA a): LA NOTIFICA DOPO IL 31 OTTOBRE 2009 mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il NONO mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo La lettera b) prevede l’utilizzo di avvisi bonari precedenti la cartella; la prima rata dell’avviso deve cadere entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo, salvo altri termini fissati dalla convenzione
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co. 2, lett. b): informazioni stato della riscossione “la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese” La prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con DM 22 ottobre 99 Il D.LGS. 159/2007, all’articolo 39, ha per la prima volta introdotto un termine, stabilendo che la comunicazione dei dati della lett. b), relativi all'attività di riscossione dei ruoli svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co. 2, lett. c): la presentazione della comunicazione La mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario” TERMINI COSTANTEMENTE PROROGATI Dl 203/2005 art. 3 comma 12 “Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 DICEMBRE 2014.
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO AUTOMATICO DEL COMMA 3 – IL SILENZIO ASSENSO La lettera c) del comma 2 va analizzata contestualmente alla disposizione del successivo comma 3 “Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato …”
Termini comunicazioni di inesigibilità: ART. 50 D. LGS 112/99; ART Termini comunicazioni di inesigibilità: ART. 50 D. LGS 112/99; ART. 3, comma 12 DL. 203/2005 circolare 12/2006 modifica termini DL 159/2007 , DL 194/2009;DL 98/2011 art. 23, comma 34, DL 216/2011 art. 4 comma 29, L. 228/2012 Art. 1 comma 530 30 giugno 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per le comunicazioni delle società concessionarie che non aderiscono alla sanatoria e che non cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale. 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per le comunicazioni delle società concessionarie che aderiscono alla sanatoria e che non cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale Per i ruoli dal 1 ottobre 2006 fino allo scorporo disciplina dell’articolo 19 del 112/99. Dopo lo scorporo sono applicabili le regole dell’articolo 19 sulla riscossione con ingiunzione? 31 dicembre 2014 per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 per le comunicazioni di inesigibilità delle società che sanano e che cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale.
Proroga inesigibilità DL 248/2007, Articolo 36 modificato dal DL 98/2011, dal DL 216/2011, L. 228/2012 L’art. 36 commi 4 quinquies e sexies prevede che le disposizioni che slittano i termini di presentazione delle comunicazioni si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria acquisite da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Proroga inesigibilità DL 248/2007; DL 194/2009; DL 98/2011-, DL 216/2011 art. 29 NUOVI TERMINI LEGGE 228/2012 Il decreto effettua anche un importante bilanciamento tra i tempi dell’Agente della R. e quelli del comune sulla maturazione del discarico automatico Art. 36 comma 4 sexies “Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º gennaio 2015”. Ne consegue che per la fattispecie “concessionari acquisiti da Equitalia che hanno aderito alla sanatoria”, ad oggi non esistono comunicazioni sulle quali sia maturato il discarico automatico Il primo caso maturerà il 1 gennaio 2018
Comma 2, lettera d): mancato svolgimento dell’azione esecutiva sui beni del debitore dopo le modifiche del DL 98/2011 “il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4”
Comma 2, lettera d-bis): Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni esecutive o cautelari dell’ente impositore La lettera d-bis dà rilievo alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio ai sensi del successivo comma 4, Il comma 4 fa salvo il potere dell’ente impositore di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Comma 2, lettera e) vizi ed irregolarità “… sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura” Esempio: vizi di notifica, omessa notifica, sentenze su vizi di notifica che neutralizzino la cartella
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 CAUSE lettere a), d), d-bis), e) Il comma 1 stabilisce che, qualora la causa di diniego sia riconducibile alle lettere a), d), d-bis) ed e) del comma 2 dell’articolo 19, l’ente creditore dovrà notificare apposito atto al concessionario che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. La contestazione consente all’AG. Della R. di difendersi su cause non solo formali ma sostanziali Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento definitivo.
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 CAUSE lettere b) e c) Il comma 2 dell’articolo 20 considera il caso del diniego motivato dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 19. In tal caso, trattandosi di ipotesi automatiche, non è necessario notificare richieste al concessionario ma è possibile procedere immediatamente con l’emissione del provvedimento di diniego definitivo adeguatamente motivato
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 COMMA 3 “In caso di diniego al discarico, il concessionario è tenuto a versare all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7 ter, se rimborsate dall’ente creditore”.
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 DEFINIZIONE AGEVOLATA Il comma 4 prevede a favore del concessionario/agente la possibilità di definizione agevolata della controversia, da esercitare entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego definitivo mediante il pagamento di metà dell’importo iscritto a ruolo al fine di evitare l’intero pagamento delle somme iscritte a ruolo. Diversamente, entro lo stesso termine, può invece decidere di presentare ricorso alla Corte dei conti.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall’avviso di accertamento per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l’ingiunzione devono essere preceduti dall’atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati). per le entrate patrimoniali di diritto privato l’ingiunzione deve essere supportata da un atto propedeutico privatistico
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE TRIBUTARIE Le norme sui tributi locali prevedono l’inderogabile necessità di un previo atto di accertamento. Eccezione per le entrate liquidate dall’ente (tarsu/tia) ove rileva la denuncia. L’atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo. L’ingiunzione o la cartella conservano l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione o la cartella. Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI Le entrate patrimoniali originate da rapporti di diritto privato non vanno confuse con le entrate a carattere patrimoniale che hanno natura pubblicistica. Le entrate di natura pubblicistica hanno fonte in un atto amministrativo (Esempio: concessione COSAP – oneri edilizi) Rientrano tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico, le tariffe per i servizi a domanda individuale: rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento Quando la legge non prevede un titolo esecutivo, per le entrate di diritto pubblico, sarà la stessa ingiunzione ad assumere questo ruolo e potrà essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per questioni attinenti alla pretesa debitoria
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – COATTIVO L’articolo 206 del codice della strada disciplina, con ampio rinvio ad altre normative, il meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per cui non sia avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta ovvero siano scaduti i termini per l’attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le procedure difensive attivate dall’interessato. In tutti questi casi, infatti, la presenza di un verbale di contestazione, una ordinanza-ingiunzione o una sentenza del Giudice di Pace (o altro di cui nel prosieguo), divenuti titolo esecutivo, aprono la strada all’avvio della fase esecutiva del procedimento sanzionatorio. La procedura richiamata è quella regolata dall’articolo 27 della legge n. 689/1981 che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla formazione del ruolo per tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza degli accertatori la predisposizione di quelli restanti.
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AMMINISTRATIVE la contestazione delle violazioni diverse da quelle previste dal codice della strada è regolata dall’articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, diversamente da ciò che accade in ambito di violazioni stradali, impone di considerare la redazione e la materiale consegna del verbale, operazioni comprese nel concetto di contestazione della violazione che, pertanto, non può prescindere da una predisposizione cartacea di un verbale, dal contatto diretto tra organo di polizia e trasgressore e dalla materiale consegna del verbale al trasgressore; Ordinanza ingiunzione (TITOLO ESECUTIVO SOSTANZIALE MA NON PRECETTIVO)
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sono entrate di diritto pubblico e comprendono: le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 13 della legge 765 del 1967 per le costruzioni abusive le sanzioni in materia urbanistico edilizia: l’art. 43 della d. lgs. 378/2001 “disposizioni legislative in materia di edilizia” prevede che i contributi , le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali Altre sanzioni in genere le infrazioni al codice della strada
IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE maggiorazione semestrale – ART IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE maggiorazione semestrale – ART. 27 LEGGE 689/81 Art. 27 comma 6. Salvo quanto previsto nell'art.26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e‘ trasmesso all'esattore Corte costituzionale ordinanza 308/99: non ha funzione risarcitoria bensì di sanzione aggiuntiva
Legittima la maggiorazione semestrale delle multe stradali? L’art. 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia invece la riscossione delle somme all’art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo. La Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in caso di mancato pagamento di una multa stradale (o di mancato ricorso), il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza l’applicazione di alcun tasso di interesse. la corte di cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007 ha espresso orientamento opposto ritenendole legittime Numerose pronunce recenti propendolo per l’illegittimità della sanzione semestrale per i verbali al CdS SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALLO STRUMENTO (CARTELLA O INGIUNZIONE) DALLA DATA DI FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO ALLA CONSEGNA DEL RUOLO
ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO Oneri di urbanizzazione: una obbligazione di diritto pubblico collegata all’emanazione da parte del comune del titolo edilizio (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Non tributario. Così anche il contributo costo costruzione Tar lombardia 4267/2002 La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha natura di corrispettivo di diritto pubblico.
ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, l’Ingiunzione e la cartella avranno natura di mero atto di precetto essendo NECESSARIA la PREESISTENZA del titolo esecutivo previsto dal cpc ART. 474 CPC: Sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva Scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l’efficacia Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale
ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - FONTE In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva. Il principio vale sia per il ruolo che per l’Ingiunzione Sul ruolo Art. 21 D. Lgs. 46/99 “ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l’importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso Cassazione 17628/2011 SERVIZIO IDRICO
Le novità processuali sull’opposizione per le entrate patrimoniali Il decreto lgs. 150/2011 si pone l’obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: a) il processo del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione. L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e ss cpc.
D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44 Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Conseguentemente il comma 40 dell’articolo 34 riscrive l’articolo 3 del RD 639/1910 “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44 La disposizione rafforza l’ingiunzione l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto. La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l’ente non lo possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale
INGIUNZIONE RINFORZATA nel dl 209/2002 Ancora norma di riferimento Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 septies ancora vigente “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari” procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”. Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 sexies ancora vigente ai fini del comma 2 sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
INGIUNZIONE RINFORZATA DL SVILUPPO 70/2011 Art INGIUNZIONE RINFORZATA DL SVILUPPO 70/2011 Art. 7 comma 2 UFFICIALE DI RISCOSSIONE gg- sexies) ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; VIGE ANCORA IL DL 209/2002 È confermata la necessaria idoneità a ufficiale di riscossione
INGIUNZIONE RINFORZATA I privilegi del Titolo II DPR 602/73 (artt la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che procede alla riscossione; le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione; L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche; tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore; importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento; Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica; La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell’ipoteca quale misura cautelare Pignoramento crediti diretta
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 49 Comma 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.(introdotto dal dl 40/2010) Autonomia procedurale Comma 2. “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art. 26”
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione La figura dell’ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari Esegue le notificazioni Esegue i pignoramenti Esegue i pubblici incanti Requisiti: articolo 42 l’ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell’esercizio delle proprie funzioni. Il registro cronologico dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con DM 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE Fino al 31.12.2014: disciplinato dal DL 209/2002 Dal 01.01.2015: disciplinato dal DL 70/2011 La disciplina è sostanzialmente la stessa Identità ufficiale di riscossione e funzionario riscossione Non è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo! Non adotta le ingiunzioni fiscali Non firma il preavviso di fermo né il fermo Non firma l’ipoteca Non decide il pignoramento COSA FA: Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare Esegue i pubblici incanti Notifica ogni atto Per il pignoramento di credito presso terzi non è più indispensabile
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 50 INIZIO DELL’ESPROPRIAZIONE Comma 1 “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento” se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” perdita dell’efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla notifica del precetto L’avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 53 EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO “Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi DUECENTO ( ex centoventi) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto”. Termini e riferimenti sono dunque diversi dal cpc In caso di trascrizione nei pubblici registri, l’agente della riscossione dovrà curare la cancellazione entro 10 giorni
L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA E’ disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 recante il testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici La giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere. Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 “lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...” Con il rinvio al Titolo II DPR 602/73 la fase esecutiva è disciplinata dalle stesse disposizioni della cartella di pagamento
L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA Ordinanza a ss uu Cassazione 10958/2005: assimilazione cartella esattoriale all’ingiunzione fiscale emessa dal Comune o dal concessionario abilitato di cui all’articolo 53. L’ingiunzione ha la stessa funzione della cartella e deve poter essere impugnata come una cartella
REGIO DECRETO 639/1910 Articolo 2: Ingiunzione Titolo esecutivo E’ un titolo esecutivo speciale unilateralmente formato dalla PA. L’art. 2 del RD afferma che “il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine emesso dal competente ufficio dell’ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all’espropriazione dei beni del debitore L’Ingiunzione, in quanto titolo esecutivo, se notificata in modo irregolare ha effetti interruttivi della prescrizione ai fini della riscossione.
REGIO DECRETO 639/1910 TITOLO ESECUTIVO SPECIALE Anche se è accompagnata da un titolo esecutivo conserva la sua natura esecutiva e non diviene un mero atto di precetto; in questo caso l’ingiunzione assorbe il titolo esecutivo ordinario trasformandolo in un titolo esecutivo speciale idoneo ad attivare le procedure del RD non attivabili da un titolo esecutivo ordinario. Non abbisogna di alcun precetto, in quanto ne contiene gli elementi: intimazione ad adempiere sotto minaccia degli atti esecutivi L’ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto. È il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento.
LA DECADENZA PER LA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE TRIBUTI Ai sensi del comma 163 dell’art. 1 della Legge 269/2006 “ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ”.
LA PRESCRIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA per le entrate patrimoniali si applica il codice civile : articolo 2946 codice civile, 10 anni di prescrizione ordinaria articolo 2948 cc che prevede 5 anni per la breve Il termine quinquennale è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni Il termine quinquennale è anche delle sanzioni amministrative La cassazione, con sentenza n. 10222/2003 ha stabilito che il termine prescrizionale si interrompe anche con il semplice invito al pagamento
REGIO DECRETO 639/1910 ARTICOLO 2 : vidimazione e notificazione Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L’ingiunzione deve essere notificata dall’ufficiale giudiziario nelle forme delle citazioni ( e dunque secondo le disposizioni degli artt. 137 e ss. cpc)
REGIO DECRETO 639/1910 ABOLIZIONE VISTO PRETORILE L’art. 2 del RD prevedeva che l’ingiunzione fosse vidimata e resa esecutoria dal pretore Obiettivo del visto era il controllo di aspetti formali come la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario responsabile, l’indicazione della somma da pagare, la motivazione, errori di calcolo, la legittimazione dell’organo emittente, la competenza dello stesso ad emanare l’atto ed il tipo di entrata che con l’ingiunzione si andava a riscuotere. Il visto è stato abolito dall’art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal funzionario responsabile del servizio. Apporre sull’ingiunzione il visto di ESECUTORIETA’ DEL FUNZIONARIO
L’INGIUNZIONE LA NOTIFICA CHI NOTIFICA L’INGIUNZIONE? Ufficiale giudiziario Funzionario responsabile per la riscossione, per analogia all’art. 26 del DPR 602/73 Legge 890/82 Messo notificatore finanziaria 2007 Raccomandata A R per analogia alla cartella (la più rischiosa)
INGIUNZIONE – NOTIFICA APPLICABILITA’ DELLA LEGGE 890/82 Articolo 12 legge 890/82: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso. L’art. 14 della stessa legge stabilisce che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali.
LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158: IL MESSO NOTIFICATORE “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle Province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”. gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali gli atti di cui alla procedura del Regio Decreto 639/1910 gli inviti di pagamento e le contestazioni di addebito delle entrate extra tributarie. non è ancora chiaro se tale soggetto possa notificare l’ingiunzione fiscale L’incertezza deriva dall’inciso ferme restando le disposizioni vigenti e dal preciso riferimento agli atti afferenti le procedure esecutive del RD 99
LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158: IL MESSO NOTIFICATORE : I SOGGETTI NOMINABILI Dipendenti dell’Amministrazione Dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art. 52 comma 5 lettera b) D. lgs 446/97 Soggetti di qualifica professionale 100
INGIUNZIONE CONTENUTI STATUTO DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 7 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. .
INGIUNZIONE - REQUISITI l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento dell’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni Il richiamo al precedente atto di accertamento l’indicazione dell’autorità competente per il riesame in sede di autotutela l’indicazione dell’autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, termini e modalità del ricorso La sottoscrizione del funzionario Il visto di esecutorietà
INGIUNZIONE – REQUISITI l’indicazione del debitore l’intimazione ad adempiere l’obbligo il termine entro cui adempiere che sarà di 30 giorni (si consiglia 60 come la cartella) anziché di 10 come nell’ordinario atto di precetto La minaccia degli atti esecutivi in caso di mancato pagamento compreso il fermo amministrativo l’indicazione della somma dovuta, della causa del debito e di tutti gli altri elementi necessari su cui si fonda la pretesa.
INGIUNZIONE – MOTIVAZIONE la motivazione, consistente nel richiamo dell’atto propedeutico di accertamento o di liquidazione notificato al contribuente (per i tributi locali è OBBLIGO). Quando l’ingiunzione è preceduta da atto di accertamento o liquidazione, questi, se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo. L’ingiunzione conserva l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione. Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996 L’ordinanza ingiunzione, il verbale di contestazione, la contestazione di addebito o l’atto propedeutico previsto al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto concerne le entrate patrimoniali di diritto pubblico; il titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo e gli altri atti del 474 cpc)
INGIUNZIONE - REQUISITI DL 248/2007 art INGIUNZIONE - REQUISITI DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter: indicazione del responsabile La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse La disposizione è da tenere presente anche nella formulazione dell’ingiunzione Cassazione Ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012 ha ribadito che l’indicazione del responsabile riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno del 2008.
INGIUNZIONE CUMULO E OBBLIGAZIONE SOLIDALE L’Ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente per diverse annualità di un medesimo tributo o entrata. Non si consiglia che la stessa venga emessa cumulativamente per tributi ed entrate di diversa natura, anche per questioni di impugnativa Riguardo il tema dell’obbligazione solidale, la notifica ad uno solo dei debitori non può valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in grado di interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri. In tal senso Corte cost. sentenza 16 maggio 1968 n. 48
REGIO DECRETO 639/1910 ART. 3 OPPOSIZIONE L’art. 3 del RD prevedeVA che, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il debitore poteva produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a norma del cpc. NUOVO TESTO: Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo ATTENZIONE! Bisogna distinguere se l’ingiunzione sia stata emessa per la riscossione di entrate tributarie o patrimoniali.
INGIUNZIONE OPPOSIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI Entrate patrimoniali: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (giudice di pace o al tribunale sulla base del valore della controversia ai sensi dell’articolo 7 e 9 del cpc.) Per stabilire il valore della controversia si dovrà tener conto dell’entità della somma richiesta con l’Ingiunzione ai sensi dell’art. 14 cpc Non c’è un termine decadenziale per l’opposizione che comunque deve avvenire prima che sia conclusa l’esecuzione (cassazione 6670/2007)
RICORSO VERSO ENTRATE TRIBUTARIE Nel caso di entrate tributarie il giudice competente è la commissione tributaria provinciale Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Con ordinanza delle ss. uu. 10958/2005 la cassazione ha stabilito che anche l’ingiunzione emessa sulla base del RD 639 quando riguarda tributi non può che essere assegnata alle commissioni tributarie, nè può essere d’ostacolo il fatto che non sia espressamente prevista dall’articolo 19 del D lgs 546/92 poichè ha la stessa funzione della cartella
MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE TITOLO II DPR 602/73
La comunicazione per gli importi fino a 1000 euro Legge 228/2012 art. 1 544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è abrogata.
Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013 1 “decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2 La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. ..” In precedenza esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione L’articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99 eliminando il riferimento alla riscossione coattiva ed estendendo la possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri
Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013 IL D Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013 IL D. LGS. 193/2001 Ha eliminato ogni riferimento al preventivo esperimento del pignoramento confermandone la natura cautelare Potere al concessionario Condiziona l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato Il DL 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998
FERO AMMINISTRATIVO MODALITA’ OPERATIVE l’ACI (art. 2 DM) mette a disposizione un sistema di interscambio Ci sono due convenzioni con l’ACI: per la consultazione della banca dati del PRA; per effettuare la richiesta del fermo. Il SIC dell’ACI, dopo un controllo automatizzato, invia telematicamente la richiesta di iscrizione del fermo all’ufficio provinciale ACI Si deve distinguere tra il provvedimento di fermo e l’iscrizione nel PRA: due momenti tecnicamente distinti ma giuridicamente vale solo l’iscrizione nel PRA
FERMO AMMINISTRATIVO EFFETTI Il veicolo non può circolare Sanzioni del CDS La compagnia assicurativa in caso di sinistro può rivalersi sull’assicurato MIN. INTERNO Circ. m/6326150 del 25/1/ 2008: sanzione pecuniaria ma non alla confisca; il successivo pignoramento compete all’Ag della R. in quanto il fermo non comporta vera e propria violazione al CDS ma è misura provvisoria a garanzia di un credito. Gli organi di polizia dovranno trasmettere il verbale di accertamento a chi ha disposto il fermo
DL 70/2011 SU CANCELLAZIONE DEL FERMO gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri
FERMO AMMINISTRATIVO VOCI DI SPESA Il fermo amministrativo è soggetto a tre voci di spesa: iscrizione, revoca e cancellazione. La lettera in commento sembra riferirsi alla sola cancellazione e non anche alle spese di iscrizione (euro 20,92) e all’imposta di bollo (29,24 se si utilizza il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta oppure euro 43,86 se si utilizza il modello NP-3). Dubbio sulle spese per l’emissione del provvedimento di revoca (12,40) dovute all’Agente della Riscossione o altro ente procedente. La disposizione si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore della norma ossia il 13 luglio 2011.
FERMO AMMINISTRATIVO LE REGOLE DELL’IMPUGNAZIONE Cassazione ss.uu. 14831 del 5 giugno 2008: è competente il giudice tributario solo se la pretesa è tributaria. Diversamente è competente il giudice ordinario PREAVVISO DI FERMO ORDINANZA 10672/2009 Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».
L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI ARTICOLO 77 DPR 602/73 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma
L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI ARTICOLO 77 DPR 602/73 Le conservatorie sono tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche quando l’istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione non pagata Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo, poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale. E quanto affermato da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009
IPOTECA ISCRIZIONE L' art. 2808, secondo comma, Codice civile fissa il principio dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione: "l'ipoteca (....) si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari” Due sono gli elementi fondamentali per l'iscrizione: il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore
IPOTECA CONTENUTO SOGGETTIVO DELLA NOTA L' art. 2839 Codice civile, al secondo comma , indica il contenuto soggettivo ed oggettivo della nota Contenuto soggettivo: individuazione del soggetto titolare del bene o diritto vincolato: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca b) per le persone giuridiche, le società prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale ed il codice fiscale. Per le società semplici e le associazioni riconosciute vanno aggiunte le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza secondo l'atto costitutivo c) il creditore può eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari. In tal caso, ciò deve risultare dalla nota
IPOTECA CONTENUTO OGGETTIVO DELLA NOTA contenuto oggettivo: serve ad individuare la fonte del diritto di garanzia: indicazione del titolo ipotecario, della sua data e nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto importo della somma per la quale l'iscrizione é effettuata interessi ed annualità che il credito produce tempo dell'esigibilità, cioè la scadenza del termine che eventualmente sia stato pattuito per il pagamento natura e situazione dei beni gravati
IPOTECA – IL CONSERVATORE Ricevuto il titolo e la nota in doppio originale, il Conservatore deve provvedere: al deposito del titolo a registrare la nota sul registro generale d'ordine, rilasciandone ricevuta provvisoria (art. 2678 Codice civile ); ne riporterà copia sul registro particolare delle iscrizioni ( art. 2679 Codice civile ) ed effettuerà la registrazione nei registri di classificazione Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il richiedente é tenuto ad anticiparle
I FONDAMENTI DEL CPC ATTI PREORDINATI ALL’ESECUZIONE Art. 479 cpc : l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi dell’art. 137 e ss.: TITOLO ESECUTIVO: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO LIQUIDO ESIGIBILE PRECETTO Art. 480 cpc. E’ l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata art. 481cpc. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione
I FONDAMENTI DEL CPC ESPRORPIAZIONE FORZATA E PIGNORAMENTO L’ESPROPRIAZIONE FORZATA: E’ la sottrazione dei beni al debitore per soddisfare il creditore procedente E’ diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale Inizia con il PIGNORAMENTO art. 491cpc: 492cpc. Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti 497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita
I FONDAMENTI DEL CPC LE FIGURE COINVOLTE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO IL CANCELLIERE
I FONDAMENTI DEL CPC LE COSE MOBILI IMPIGNORABILI 514 cpc: cose mobili assolutamente impignorabili (cose sacre, fede nuziale, vestiti, letti, lavatrice, fornelli, frigorifero, ecc) 515 comma 3: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro Scelta delle cose da pignorare: denaro, preziosi, titoli di credito e ogni bene di sicura realizzazione
I FONDAMENTI DEL CPC I CREDITI IMPIGNORABILI La disciplina generale della struttura di tutti i procedimenti sanzionatori irrogativi di Art. 545. Sono impignorabili: CREDITI ALIMENTARI, tranne che per cause di alimenti Sussidi ai poveri, maternità, malattie ecc Le somme dovute a titolo di stipendio e altre indennità di lavoro possono essere pignorate nella misura di 1/5 In presenza di cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà
I FONDAMENTI DEL CPC IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 543. il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore Deve contenere l’intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità
Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento dell’ufficiale di riscossione La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L’agente della riscossione non può essere nominato custode In mancanza di persone idonee i beni sono presi in consegna dal comune Il verbale del pignoramento è notificato al debitore
Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 62 dopo DL 69/2013 ARTICOLO 62 1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto
Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 71 IVG Ai sensi dell’art. 71 del DPR 602/73 e’ possibile avvalersi dell’Istituto di Vendite Giudiziarie: DM 12 MARZO 2004: MODELLO CONVENZIONE DM 455/2001 COMPENSI Fasi: asportare, custodire e vendere i beni mobili anche registrati
Pignoramento presso terzi: le disposizioni particolari del 602/73 Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo o beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi. La caratteristica essenziale del pignoramento presso terzi è il suo perfezionarsi previo accertamento che il debitore è il titolare del credito nei confronti del terzo.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L’art. 72 bis DPR 602/73 dopo dl 69/2013 Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base del quale, nel sistema ordinario, è il giudice a impartire l’ordine di pagamento
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 72 ter (DL 16/2012 Art PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 72 ter (DL 16/2012 Art. 3 comma 5 e DL 69/2013) DPR 602/73 – Inserimento articolo 72 ter. Limiti di pignorabilità 1 Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro. 2 Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, d salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (DL 69/2013)
CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA 393 DEL 28 NOVEMBRE 2008 L’ordinanza si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 72 bis in merito alla procedura semplificata di pignoramento che non garantirebbe il contribuente rispetto a quella ordinaria La corte respinge il rilievo ritenendo che comunque il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 75 bis: dichiarazione stragiudiziale . Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. La risposta del terzo deve essere data nel termine indicato, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità In caso di inadempimento è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
PIGNORA MENTO PRESSO TERZI DELLE COSE L’art. 73 manteneva la procedura del cpc per il possesso di cose presso terzi, caso nel quale era ancora il giudice dell’esecuzione a ordinare la consegna dei beni all’agente della riscossione Con la legge 244/2007 (finanziaria 2008), il comma 143 dell’art. 1 estende la stessa veloce procedura al pignoramento di cose presso terzi
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Disp. particolari art ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Disp. particolari art. 76 dpr 602/73 dopo dl 69/2013 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto
CONNESSIONE TRA LIMITI IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro