Baratti Laura Corbetta Alessia Luccarelli Diego
Danno da vacanza rovinata Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo.
Massima Il danno da vacanza rovinata è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità della stessa. La prova del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, ai sensi dell’art C.C., è risarcibile.
A.d.V. T.O. Vettore aereo Clienti I soggetti Tizio e Caia Z S.p.A. Y s.r.l. Omega S.p.A.
Utilizza Un pacchetto turistico Emesso da Come vettore aereo Acquistano da Per raggiungere Roatan (Honduras) Il fatto Tizio e Caia Y s.r.l. Z S.p.A. Omega S.p.A.
Il fatto 19 giugno 2009 Tizio e Caia acquistano dal Y s.r.l. un pacchetto turistico emesso da Z S.p.A. per Roatan con partenza il 21 giugno 21 giugno 2009 Giunti a Roma gli viene negato l’imbarco su un vettore aereo della società Omega, per un problema tecnico all’aeromobile
Tizio e Caia accettano l’alternativa pagando un supplemento di 300€ ciascuno, richiesto dal T.O. In attesa del volo per Roatan del 28 giugno 22 giugno 2009 Il tour operator Z S.p.A. propone un’alternativa di viaggio con destinazione Cuba Varadero Il fatto
Il volo per l’Honduras del vettore Omega è cancellato per un colpo di stato in Honduras 28 giugno 2009 Z S.p.A. propone un’altra settimana di soggiorno a Cuba, rifiutata da Tizio e Caia che preferiscono tornare in Italia 30 giugno 2009 Tizio e Caia richiedono un risarcimento danni a Z e Y senza ricevere riscontro
Secondo l’articolo 2059 del Codice Civile (il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge) e dell’articolo 92 comma 2 del codice del consumo, secondo il quale il consumatore in caso di annullamento del pacchetto di viaggio, senza colpe da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, a risarcimento di ogni ulteriore danno dalla mancata esecuzione del contratto. Le motivazioni del giudice di pace
Tizio e Caia chiedono il risarcimento per danno da vacanza rovinata al Tour Operator Z S.p.A. e alla Agenzia di Viaggio Y s.r.l. in quanto, secondo l’articolo 2059 C.C. consente di affermare che, anche nella materia della responsabilità contrattuale, è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Argomenti delle parti: Tizio e Caia
Il tour operator Z S.p.A. nega la sua responsabilità sostenendo che agli attori è stato offerto un altro pacchetto turistico di qualità superiore per Cuba, con partenza il giorno successivo (22 giugno) e una prenotazione alternativa su altro volo per Roatan il 28 giugno, in conformità all’articolo 92 del codice del consumo. Gli attori hanno accettato la soluzione offerta pagando un supplemento totale di 600€ richiesto dal Tour Operator. Argomenti delle parti: Tour Operator Z S.p.A.
Z S.p.A. chiede ad Omega S.p.A. il pagamento delle spese dato che la compagnia aerea non ha dimostrato che il guasto tecnico era inevitabile e quindi non rientra nella nozione di circostanze eccezionali. Per quanto riguarda il viaggio da Cuba Varadero a Roatan che non è stato effettuato a causa di un colpo di stato in Honduras, il tour operator è esonerato per caso fortuito, come scritto nell’articolo 96 del D lgs. 206/2005. Argomenti delle parti: Tour Operator Z S.p.A.
L’agenzia di viaggio Y S.r.l., a cui Tizio e Caia hanno chiesto un risarcimento per danno da vacanza rovinata, è stata dichiarata dal giudice in difetto di legitimatio ad causam, quindi non può agire in giudizio. Argomenti delle parti: Agenzia di viaggio Y s.r.l.
Omega S.p.A. afferma di non aver potuto adempiere alla sua prestazione per il guasto aereo considerandolo forza maggiore, rifacendosi all’articolo 5 n° 3 del CE 261/2004. Per quanto riguarda il secondo viaggio da Cuba Varadero a Roatan che non è stato effettuato a causa di un colpo di stato in Honduras, la compagnia è esonerata per caso fortuito. Argomenti delle parti: Compagnia aerea Omega S.p.A.
Il Tour operator, operando secondo l’articolo 92 del codice del consumo, ha offerto ai clienti un pacchetto turistico di qualità superiore ma, contrariamente a quanto dice il suddetto articolo, ha fatto pagare 300€ in più a ciascuno di loro. La mancata prestazione da parte di Omega S.p.A. ha creato il danno da vacanza rovinata. Premesse del giudice
Il tour operator ha responsabilità parziale in quanto ha richiesto ai clienti un supplemento di 300€ a testa per il pacchetto turistico sostitutivo per Cuba. Tuttavia l’inadempimento del contratto è dipeso dal vettore aereo, per cui il tour operator è indenne da risarcimenti verso Tizio e Caia. Conclusioni del giudice
Il vettore aereo è responsabile per la cancellazione del volo poiché il guasto meccanico non è considerato circostanza eccezionale, quindi il vettore inadempiente è tenuto a pagare a Tizio e Caia 1028€ ciascuno, più le spese legali. Omega S.p.A. deve inoltre sostenere le spese del procedimento legale per il T.O. Conclusioni del giudice
Art C.C. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge Art. 92 C.Cons Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio. Comma 1 Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Comma 2 Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Quadro normativo
Articolo 93 C.Cons Mancato o inesatto adempimento. Comma 1 Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Art. 96 C.Cons Esonero di responsabilità Comma 1 L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. Quadro normativo
Regolamento CE 261/2004 Art. 5 n.3 Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso Quadro normativo
Grazie per l’attenzione!