Adelmo Mattioli1 Tutela della Maternità/Paternità Lavoratrici Autonome Aggiornamento con circolare INPS n. 128 dell’11/07/2016
Adelmo Mattioli2 Il D.lgs n. 80/2015 dal 25 giugno 2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. n. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
Adelmo Mattioli3 In base alla normativa prevista dal TU possono rientrare nei benefici (1) : le lavoratrici artigiane, le esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre, le imprenditrici agricole a titolo principale (solo a far tempo dal 1/1/2001) (1) legge n° 546 del 29/12/87, abrogata dall'art. 86, lett. e), del T.U. sulla maternità e paternità (D.lgs n° 151 del 26/3/2001) e sostituita dagli articoli 66, 67, 68, 69 del T.U. stesso, a sua volta integrato da alcune modifiche introdotte dal decreto legislativo n° 115 del 23 aprile 2003 e D.lgs n. 80/2015 Categorie interessate Per le pescatrici autonome vedi circ. INPS n. 130/2013
Adelmo Mattioli4 Indennità di maternità/paternità Iscrizione alla Gestione Speciale Copertura della contribuzione nel periodo indennizzato Non è richiesta l’effettiva astensione dal lavoro Iscrizione alla Gestione Speciale Copertura della contribuzione nel periodo indennizzato Non è richiesta l’effettiva astensione dal lavoro Requisiti Circolare INPS n. 147/96 : si precisa che per le suddette lavoratrici non e' prevista dalla legge n. 546/87, istitutiva dell'indennità a beneficio delle stesse, alcuna astensione obbligatoria dal lavoro, ma e'indicato soltanto un periodo indennizzabile.
Adelmo Mattioli5 Indennità di maternità per madri biologiche, adottive e affidatarie 2 mesi antecedenti la data del parto 3 mesi successivi al parto. 5 mesi successi all’effettivo ingresso in famiglia per bambini a prescindere dall’età all’atto dell’adozione o dell’affidamento. Durata MT BIOLOGICA Adozione Affidamento Per effetto del D.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).
Adelmo Mattioli6 - in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; - in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. - nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Adozioni e affidamento – indennità di maternità
Adelmo Mattioli7 Indennità di maternità Non è prevista interdizione dal lavoro per il periodo interessato, anzi il periodo deve essere coperto da contribuzione. L’INPS esclude ogni possibilità di riconoscimento della eventuale maternità anticipata. Interdizione dal lavoro
Adelmo Mattioli8 Indennità di maternità Interruzione della gravidanza Spontanea o volontaria indennizzabile se avvenuta oltre il terzo mese di gravidanza Dal 181° giorno spetta l’intera indennità di maternità perché parto a tutti gli effetti. Equivalente della indennità spettante per 30 giorni.
Adelmo Mattioli9 Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma, e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi: - morte o grave infermità della madre - abbandono del figlio da parte della madre - affidamento esclusivo del figlio al padre. Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.
Adelmo Mattioli10 Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera, per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.
Adelmo Mattioli11 Congedo di paternità per i lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio, il padre lavoratore dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma. Questa disposizione non costituisce di fatto una novità sostanziale in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto a fruire del congedo di paternità nei casi di morte della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o non lavoratrice (circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, par. 10).
Adelmo Mattioli12 Indennità di maternità/paternità Misura dell’indennità Indennità giornaliera pari all’80% di: Salario minimo giornaliero con qualifica di impiegato Retribuzione minima giornaliera operai agricoli a tempo indeterminato Artigiane Commercianti CD/CM
Adelmo Mattioli13 Indennità di maternità Tabella degli importi per l'anno 2015 e 2016 Circ. INPS n. 78/2015 e n. 51/2016
Adelmo Mattioli14 Congedo Parentale 3 mesi entro l’anno d’età del bambino, raddoppio per parto gemellare Legge 53/2000 art. 3 comma 1 Decreto Legislativo 151/2001 art. 69 Durata: Condizioni: Requisiti: Misura: 30% della retribuzione convenzionale Copertura contributiva del mese precedente Effettiva sospensione dell’attività lavorativa e contributiva circolare INPS n. 46/2006 Diritto solo per la madre e non per il padre, anche in caso di adozione
Adelmo Mattioli15 Il congedo parentale spetta alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie (nazionali o internazionali), per un periodo di 3 mesi entro un 1 dall’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o affidamento. Il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento del 18° anno di età del minore adottato/affidato. La circolare n. 46/2006 (punto 5), che prevedeva il limite dei 12 anni di età, è da intendersi superata Messaggio INPS n del 17/06/2011
Adelmo Mattioli16 Congedo Parentale circolare INPS n. 46/2006 – accredito e valore figurativo Definita la durata del periodo accreditabile figurativamente, l’INPS calcolerà il valore figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e dei Commercianti, in virtù del rinvio alle norme che disciplinano l’Assicurazione generale obbligatoria, operato dalle leggi 4/7/59, n. 563 e 22/7/66, n. 613, istitutive delle due citate Gestioni. L’applicazione dell’articolo 8 comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione – di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati e ragguagliato a settimana.
Adelmo Mattioli17 Indennità di maternità/paternità La domanda all’INPS Non è necessario presentare il certificato medico di gravidanza perché la data presunta del parto non è più significativa per l'individuazione del periodo indennizzabile; è sufficiente presentare, dopo il parto, la domanda, corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o da autocertificazione, con tutti i dati necessari per l'individuazione del rapporto di parentela madre/figlio. La domanda di indennità di maternità deve essere presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno indennizzabile, tre mesi dopo il parto. Ricordiamo che il termine di prescrizione può essere interrotto con qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione, compresa la presentazione di copia delle ricevute di versamento contributivo in quanto finalizzata alla richiesta dell'indennità di maternità.