SERVIZI INTERNAZIONALI 2012 aggiornata con le risposte dell’Agenzia delle Entrate al convegno Map del 31/5/2012 Udine 1° giugno 2012 A cura di Marcello.

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SERVIZI INTERNAZIONALI 2012 aggiornata con le risposte dell’Agenzia delle Entrate al convegno Map del 31/5/2012 Udine 1° giugno 2012 A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine

a cura di Marcello Orsatti 2 SCALETTA DELL’INTERVENTO  RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI INTERNAZIONALI  NOVITÀ DAL 17/3/2012: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INTERNAZIONALI  NOVITÀ DAL 17/3/2012: OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE ACQUISITI  CICLO ATTIVO: NUOVA PROCEDURA  CICLO PASSIVO: NUOVA PROCEDURA  ESEMPI

a cura di Marcello Orsatti 3 RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI INTERNAZIONALI

a cura di Marcello Orsatti 4 IL REQUISITO TERRITORIALE Art. 1 D.P.R. 633/72 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

a cura di Marcello Orsatti 5 IL REQUISITO TERRITORIALE DEI SERVIZI DAL 1/1/2010 Art. 7-ter comma 1 D.P.R. 633/72 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando:  sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (regola B2B);  sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (regola B2C).

a cura di Marcello Orsatti 6 LA REGOLA B2B E LA REGOLA B2C Art. 7-ter comma 1 D.P.R. 633/72 Regola B2B (Businnes to Businnes)  i servizi resi da soggetti passivi nei confronti di soggetti passivi sono tassati nel Paese del committente. Regola B2C (Businnes to Consumer)  i servizi resi da soggetti passivi nei confronti di NON soggetti passivi (privati) sono tassati nel Paese del prestatore.

a cura di Marcello Orsatti 7 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO Art. 7-ter comma 2 Si considerano soggetti passivi Iva:  i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;  le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;  gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni con attività commerciale (quindi dotati di partita Iva) anche quando agiscono al di fuori dell’attività commerciale;  gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni senza attività commerciale ma identificati ai fini Iva.

a cura di Marcello Orsatti 8 VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO Circolare 37/E del 29 luglio 2011  verifica dello status di soggetto passivo Prestatore/committente Ue “…un ruolo centrale è sicuramente da attribuire al numero identificativo Iva verificato mediante il sistema Vies.”. Prestatore/committente extra-Ue  certificazione, rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all’art. 38- ter del D.P.R. n. 633/72 (Norvegia, Svizzera, Israele) attestante lo status di soggetto passivo d’imposta;  eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente imposizione sulla cifra d’affari;  qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo;  verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal committente, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

a cura di Marcello Orsatti 9 L’IMPORTANZA DEL VIES Risoluzione n. 42 del 27/04/12 L’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile; tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell’Iva (???) con applicazione della sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 471/97 (???)  chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta. Art. 10 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)  le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Art. 6 comma 5-bis D.Lgs. 472/1997  non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

a cura di Marcello Orsatti 10 LA REGOLA B2B IN PRATICA Esemplificazione pratica della regola B2B IT soggetto passivo presta un servizio a un committente UE o extra-UE soggetto passivo  fuori campo Iva art. 7-ter comma 1 lettera a) D.P.R. 633/72. UE o extra-UE soggetto passivo presta un servizio a un committente IT soggetto passivo  IT applica le regole Iva italiane col meccanismo del reverse charge (integrazione o autofattura).

a cura di Marcello Orsatti 11 LA REGOLA B2B E L’ART. 9 L’art. 9 D.P.R: 633/72 contiene un elenco di servizi che, se rilevanti ai fini Iva in Italia, sono oggettivamente non imponibili. Si tratta, ad esempio, di:  trasporti internazionali di persone;  trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati ad Iva in dogana;  servizi relativi alle operazioni doganali;  servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione;  lavorazioni su beni destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Attenzione: nella regola B2B può trattarsi solo di servizi acquisiti da fornitori esteri o di servizi fatturati a committenti IT.

a cura di Marcello Orsatti 12 I SERVIZI DELLA REGOLA B2B Seguono la regola generale B2B  tutti i servizi, tranne quelli espressamente disciplinati nelle deroghe di cui agli articoli:  7-quater  servizi relativi a immobili, trasporti di persone, alberghi e ristoranti, locazione a breve di mezzi di trasporto;  7-quinquies  servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili. Rientrano quindi nella regola B2B, tra gli altri, i seguenti servizi  lavorazioni, riparazioni e perizie su beni mobili materiali, trasporti di beni, locazioni, noleggi e leasing a lungo termine (> 30 gg) di mezzi di trasporto, prestazioni pubblicitarie, intermediazioni, consulenze tecniche e legali, elaborazioni e forniture di dati e simili, perizie, locazioni di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto, eccetera.

a cura di Marcello Orsatti 13 DEROGA PER I SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI ART. 7-QUATER COMMA 1 LETTERA A) In deroga all'art. 7-ter comma 1 (regola generale) si considerano effettuate in Italia: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato. Attenzione: deroga valida per il B2B e per il B2C.

a cura di Marcello Orsatti 14 DEROGA PER I TRASPORTI DI PERSONE (NON DI COSE) ART. 7-QUATER COMMA 1 LETTERA B) In deroga all'art. 7-ter comma 1 (regola generale) si considerano effettuate in Italia: b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Attenzione: deroga valida per il B2B e per il B2C. Determinazione forfetaria della tratta italiana:  trasporti aerei  38%  trasporti marittimi  5%

a cura di Marcello Orsatti 15 DEROGA PER RISTORAZIONE E CATERING ART. 7-QUATER COMMA 1 LETTERE C) e D) In deroga all'art. 7-ter comma 1 (regola generale) si considerano effettuate in Italia: c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato. Attenzione: deroga valida per il B2B e per il B2C.

a cura di Marcello Orsatti 16 DEROGA PER LE LOCAZIONI A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO ART. 7-QUATER COMMA 1 LETTERA E) In deroga all'art. 7-ter comma 1 (regola generale) si considerano effettuate in Italia: e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine (30 gg per i veicoli, 90 gg per i natanti), di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario in Italia e sempre che siano utilizzate all'interno della Ue. Le medesime prestazioni si considerano effettuate in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori della UE e sono utilizzati in Italia. Attenzione: deroga valida per il B2B e per il B2C.

a cura di Marcello Orsatti 17 DEROGA PER I SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI ART. 7-QUINQUIES In deroga all’ 7-ter, comma 1 (regola generale) a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

a cura di Marcello Orsatti 18 LE FIERE: DAL 1/1/2011 NELLA REGOLA GENERALE Fiere A partire dal 1° gennaio 2011, per i servizi relativi alle fiere occorre distinguere:  servizi di accesso alla fiera  soggetti ad Iva nel Paese di svolgimento della fiera;  altri servizi relativi alla fiera (allestimento stand, noleggio spazio espositivo, ecc.)  regola generale art. 7-ter B2B  l’Iva la applica il committente soggetto passivo.

a cura di Marcello Orsatti 19 LE FIERE: DAL 1/1/2011 NELLA REGOLA GENERALE Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011  dal 1/1/2011 rientrano nella regola generale art. 7-ter i seguenti servizi fieristici:  prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;  prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;  prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

a cura di Marcello Orsatti 20 DEROGHE PER LA REGOLA B2C ART. 7-SEXIES: DEROGHE VALIDE SOLO PER IL B2C (COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter comma 1, lettera b) (REGOLA B2C = AL COMMITTENTE PRIVATO L’IVA LA APPLICA IL PRESTATORE), si considerano effettuate in Italia se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate in Italia b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa in Italia c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio in Italia

a cura di Marcello Orsatti 21 DEROGHE PER LA REGOLA B2C d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite in Italia e) i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti in Italia e sempre che siano utilizzate nella UE. Le stesse prestazioni se rese da soggetti passivi extra-UE si considerano effettuate in Italia quando sono ivi utilizzate f) i servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti extra-UE quando il committente è italiano g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti UE e sempre che siano utilizzate nella UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti extra-UE si considerano effettuate in Italia quando sono ivi utilizzate.

a cura di Marcello Orsatti 22 DEROGHE PER LA REGOLA B2C EXTRA-UE ART. 7-SEPTIES: DEROGHE VALIDE SOLO PER IL B2C (COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO EXTRA-UE) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter comma 1, lettera b) (REGOLA B2C = AL COMMITTENTE PRIVATO L’IVA LA APPLICA IL PRESTATORE), NON si considerano effettuate in Italia se rese a committenti non soggetti passivi extra-UE: a) le cessioni dei diritti d'autore e simili; b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale;

a cura di Marcello Orsatti 23 DEROGHE PER LA REGOLA B2C EXTRA-UE f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

a cura di Marcello Orsatti 24 OBBLIGO DI FATTURAZIONE SOLO PER I SERVIZI UE La circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 ha precisato che:  devono essere fatturate  le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti soggetti passivi Ue non soggette art. 7-ter (perché devono essere inserite nell’Intra dei servizi resi);  non sussiste alcun obbligo di fatturazione:  per le operazioni non rilevanti sotto il profilo territoriale in base agli articoli da 7-quater a 7-septies;  per le prestazioni non soggette art. 7-ter rese nei confronti di committenti extra-Ue soggetti passivi.

a cura di Marcello Orsatti 25 OBBLIGO DI REVERSE CHARGE PER I SERVIZI ACQUISITI Art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72  gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri (Ue o extra-Ue) nei confronti di committenti IT soggetti passivi sono adempiuti da questi ultimi. La circolare n. 37/E del 28 luglio 2011 aveva precisato che:  il committente IT soggetto passivo deve emettere autofattura al momento di effettuazione dell’operazione;  il committente IT soggetto passivo che riceve da soggetti passivi Ue servizi rientranti nella regola generale dell’art. 7-ter poteva scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione del documento ricevuto dal prestatore comunitario. Attenzione: dal 17/3 il committente IT non può più scegliere  deve integrare.

a cura di Marcello Orsatti 26 NOVITA’ DAL 17/3/2012: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INTERNAZIONALI

a cura di Marcello Orsatti 27 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 La lettera a) del comma 2 dell’art. 8 L. 217 del 15 dicembre 2011 (pubblicata sulla G.U. 2 gennaio 2011 n. 1) ha modificato l’art. 6 D.P.R. 633/1972 che detta le regole in merito al momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini Iva. Decorrenza Le novità si applicano a partire dal 17 marzo 2012  il comma 5 dell’articolo 8 della legge 217/2011 prevede che le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo al 17 gennaio 2012, giorno di entrata in vigore della legge.

a cura di Marcello Orsatti 28 SCOPO DELLA MODIFICA Lo scopo del Legislatore comunitario è quello di fissare regole in tema di momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici identiche in tutti i Paesi Ue, in modo da consentire il controllo incrociato delle operazioni attraverso gli elenchi Intrastat. Perplessità:  tutti i Paesi Ue hanno l’Intra servizi resi;  solo 6 Paesi Ue (Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria) hanno l’Intra servizi ricevuti.

a cura di Marcello Orsatti 29 EFFETTUAZIONE UGUALE FATTURAZIONE PERCHE IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE È IMPORTANTE? Art. 21 commi 4 e 5 D.P.R. 633/72  la fattura (per i servizi resi) e l’autofattura (per i servizi acquisiti) sono emesse al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6.

a cura di Marcello Orsatti 30 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE ANTE 17/3 Art. 6 comma 3 D.P.R. 633/72: regola generale Le prestazioni di servizi si considerano effettuate  all'atto del pagamento del corrispettivo (invariato). Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo Ue nei confronti di un soggetto passivo IT, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo  si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime (abrogato). Art. 6 comma 4 D.P.R. 633/72: deroga generale Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (invariato).

a cura di Marcello Orsatti 31 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Art. 6 commi 3 e 4 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate  all'atto del pagamento del corrispettivo (invariato). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (invariato).

a cura di Marcello Orsatti 32 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Nuovo art. 6 comma 6 D.P.R. 633/72 In deroga ai commi 3 e 4, le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter:  rese da un soggetto passivo estero (Ue o extra-Ue) a un soggetto passivo IT  rese da un soggetto passivo IT ad un soggetto passivo estero (Ue o extra-Ue)  si considerano effettuate nel momento in cui sono ULTIMATE ovvero  se di carattere periodico o continuativo  alla data di MATURAZIONE dei corrispettivi. Attenzione: se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo  la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del PAGAMENTO.

a cura di Marcello Orsatti 33 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Nuovo art. 6 comma 6 D.P.R. 633/72 Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. Esempio circolare 37/E del 29 luglio 2011 Contratto di manutenzione durata 5 anni (per cui non siano previsti acconti o pagamenti parziali in corso d’opera) che un artigiano francese rende dal 1° aprile 2012 a un imprenditore italiano. Corrispettivo da corrispondere al termine dei 5 anni €. Si dovrà in primo luogo attendere la data del 1° aprile 2013 (per verificare che sia trascorso un anno dall’inizio del servizio di manutenzione), e successivamente, il 31 dicembre 2013 l’imprenditore italiano dovrà emettere un’autofattura in cui indicherà, come base imponibile € e cioè x 21 mesi 60 mesi

a cura di Marcello Orsatti 34 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Risposta dell’Agenzia delle Entrate alla diretta Map del 31/5/2012  ricezione della fattura Ue = effettuazione Nonostante il tenore letterale del nuovo art. 6 comma 6  per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni generiche ex art. 7-ter applica l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, con la tempistica definita dalla specifica disciplina richiamata in materia di acquisti intracomunitari. Dubbio: la semplificazione vale anche per le fatture ricevute da prestatori extra-Ue? Sembra di no.

a cura di Marcello Orsatti 35 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Risposta dell’Agenzia delle Entrate alla diretta Map del 31/5/2012  principio di conoscibilità Gli adempimenti legati alle servizi esteri acquisiti (integrazione/autofattura) devono essere posti in essere quando il committente ha conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento.

a cura di Marcello Orsatti 36 EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DAL 17/3 Decorrenza della nuova disciplina  Risposta dell’Agenzia delle Entrate alla diretta Map del 31/5/2012 La nuova regola, di cui al 6° comma dell’art. 6, che stabilisce il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche, troverà applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e cioè per le prestazioni di servizi la cui ultimazione, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, la cui maturazione dei corrispettivi intervenga a partire dal 17 marzo Le prestazioni di servizi, la cui ultimazione (o la cui maturazione dei corrispettivi) sia, invece, intervenuta anteriormente al 17 marzo 2012, non potranno essere considerate effettuate a partire da tale data e, di conseguenza, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale, di cui al 3° e 4° comma del citato art. 6, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura.

a cura di Marcello Orsatti 37 NOVITA’ DAL 17/3/2012: OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE ACQUISITI

a cura di Marcello Orsatti 38 NUOVO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE Nuovo art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri (Ue o extra- Ue) nei confronti di committenti IT sono adempiuti da questi ultimi (invariato). Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7- ter rese da un soggetto passivo Ue, il committente IT adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93 (novità dal 17/3/2012)  nuovo obbligo di integrazione dei servizi resi da prestatori Ue.

a cura di Marcello Orsatti 39 NUOVO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE Art. 46 comma 1 D.L. 331/93  integrazione della fattura Ue La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione:  del controvalore in € del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, eventualmente espressi in valuta estera;  dell'ammontare dell‘Iva o dell’eventuale titolo di non imponibilità.

a cura di Marcello Orsatti 40 NUOVO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE Art. 46 comma 5 D.L. 331/93  mancato ricevimento della fattura Ue Il committente IT soggetto passivo:  se non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione  deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, autofattura con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell‘Iva, al cedente dallo Stato Ue di appartenenza;  se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale  deve emettere autofattura integrativa entro il 15° giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

a cura di Marcello Orsatti 41 NUOVO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE PER I SERVIZI UE Art. 47 comma 1 D.L. 331/93  registrazione delle fatture Ue integrate Le fatture relative agli acquisti intracomunitari previa integrazione, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 gg dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro delle vendite, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46 comma 5 (autofattura per mancato ricevimento della fattura Ue) devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro degli acquisti, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

a cura di Marcello Orsatti 42 ADEMPIMENTI SERVIZI RICEVUTI DAL 17/3/2012 RESIDENZA DEL PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO UEEXTRA-UE Servizi generici art. 7-ter B2B integrazioneautofattura Servizi in deroga art. 7-quater e 7- quinquies (se effettuati in Italia) autofattura

a cura di Marcello Orsatti 43 CICLO ATTIVO: NUOVA PROCEDURA

a cura di Marcello Orsatti 44 SERVIZI RESI DA PRESTATORE IT A COMMITTENTE IT Tutto come prima. Momento di effettuazione del servizio reso  incasso del corrispettivo o emissione della fattura (se antecedente). Emissione della fattura  effettuazione.

a cura di Marcello Orsatti 45 SERVIZI RESI DA PRESTATORE IT A COMMITTENTE UE SOGGETTO PASSIVO Momento di effettuazione del servizio reso:  servizi generici art. 7-ter  ultimazione o incasso del corrispettivo (se antecedente);  servizi generici art. 7-ter di carattere periodico o continuativo  maturazione o incasso del corrispettivo (se antecedente);  servizi generici art. 7-ter effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo  31/12. Emissione della fattura  effettuazione. Adempimenti:  obbligo di fattura non soggetta art. 7-ter, non concorre a formare il volume d’affari e nemmeno il plafond ma deve essere riportata in dichiarazione annuale Iva quadro VE;  bollo 1,81 € per importi > 77,47 €;  Intra 1-quater.

a cura di Marcello Orsatti 46 SERVIZI RESI DA PRESTATORE IT A COMMITTENTE EXTRA-UE SOGGETTO PASSIVO Operazione fuori campo Iva art. 7-ter senza obbligo di fatturazione. Momento di effettuazione del servizio reso  irrilevante. Nessun adempimento Iva richiesto. Se viene emessa la fattura ricordarsi il bollo 1,81 per importi > 77,47 €.

a cura di Marcello Orsatti 47 CICLO PASSIVO: NUOVA PROCEDURA

a cura di Marcello Orsatti 48 SERVIZI RESI DA PRESTATORE IT A COMMITTENTE IT Tutto come prima. Momento di effettuazione del servizio ricevuto  incasso del corrispettivo o emissione della fattura (se antecedente). Emissione della fattura  effettuazione. Cosa succede se il fornitore non emette la fattura nel momento di effettuazione dell’operazione? Art. 6 commi 8 e 9 D.Lgs. 471/97.

a cura di Marcello Orsatti 49 SERVIZI RESI DA PRESTATORE IT A COMMITTENTE IT Art. 6 commi 8 e 9 D.Lgs. 471/97  mancato ricevimento della fattura Il cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari 100%, con un minimo di 258 €, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione  presentando autofattura all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo; b) se ha ricevuto una fattura irregolare  presentando autofattura integrativa all'ufficio entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro degli acquisti.

a cura di Marcello Orsatti 50 SERVIZI RESI DA FORNITORE UE A COMMITTENTE IT Momento di effettuazione dell’acquisto:  servizi generici art. 7-ter  ultimazione o pagamento del corrispettivo o ricezione della fattura (se antecedenti);  servizi generici art. 7-ter di carattere periodico o continuativo  maturazione o pagamento del corrispettivo o ricezione della fattura (se antecedenti);  servizi generici art. 7-ter effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo  31/12. Nuovo obbligo dal 17/3/2012 per i servizi generici art. 7-ter ricevuti da fornitori Ue  integrazione della fattura ricevuta dal fornitore Ue entro il mese di ricevimento ovvero entro 15 gg ma con riferimento al mese di ricevimento e registrazione negli acquisti e nelle vendite. Se il committente IT non riceve la fattura Ue entro il mese successivo all’effettuazione  entro il mese ancora successivo emette autofattura in unico esemplare (art. 46 comma 5) e la registra negli acquisti e nelle vendite. Se il committente IT riceve una fattura Ue indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una autofattura integrativa entro il 15° giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

a cura di Marcello Orsatti 51 SERVIZI RESI DA PRESTATORE EXTRA-UE A COMMITTENTE IT Momento di effettuazione dell’acquisto:  servizi generici art. 7-ter  ultimazione o pagamento del corrispettivo (se antecedente);  servizi generici art. 7-ter di carattere periodico o continuativo  maturazione o pagamento del corrispettivo (se antecedente);  servizi generici art. 7-ter effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo  31/12. Il committente IT deve necessariamente emettere autofattura nel momento di effettuazione dell’operazione.

a cura di Marcello Orsatti 52 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DAL 17/3/2012: SINTESI PRESTAZIONEPRESTATORE S.P. COMMITTENTE S.P. REGOLA GENERALE EFFETTUAZIONE DEROGHE EFFETTUAZIONE Servizi genericiIT PagamentoEmissione fattura, se antecedente ITUE/extraUEUltimazionePagamento, se antecedente UE/extraUEITUltimazionePagamento o ricezione della fattura Ue, se antecedenti Servizi generici continuativi o periodici ITUE/extraUEMaturazionePagamento, o ricezione della fattura Ue, se antecedenti UE/extraUEIT Servizi generici continuativi o periodici ultrannuali senza pagamenti ITUE/extraUE31/12 UE/extraUEIT

a cura di Marcello Orsatti 53 ESEMPI

a cura di Marcello Orsatti 54 CICLO ATTIVO: CLIENTE UE Prestazione spot (non periodica o continuativa) rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa IT a impresa UE:  ultimazione della prestazione il 10/6  devo fatturare non soggetto art. 7-ter in data 10/6;  incasso anticipato del corrispettivo il 31/5  devo fatturare non soggetto art. 7-ter in data 31/5;  emissione anticipata della fattura rispetto all’ultimazione o all’incasso del corrispettivo  non possibile.

a cura di Marcello Orsatti 55 CICLO ATTIVO: CLIENTE UE Prestazione periodica o continuativa rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa IT a impresa UE:  maturazione del corrispettivo il 30/6  devo fatturare non soggetto art. 7-ter in data 30/6;  incasso anticipato del corrispettivo il 10/6  devo fatturare non soggetto art. 7-ter in data 10/6;  emissione anticipata della fattura rispetto all’ultimazione o all’incasso del corrispettivo  non possibile.

a cura di Marcello Orsatti 56 CICLO ATTIVO: CLIENTE EXTRA-UE Prestazione spot o prestazione periodica o continuativa rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa IT a impresa extra-UE:  ultimazione della prestazione  nessun obbligo Iva;  incasso anticipato del corrispettivo  nessun obbligo Iva;  emissione anticipata della fattura  nessun obbligo Iva. L’operazione è fuori campo Iva art. 7-ter senza alcun obbligo Iva di fatturazione, registrazione, dichiarazione.

a cura di Marcello Orsatti 57 CICLO PASSIVO: FORNITORE UE Prestazione spot rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa UE a impresa IT:  ultimazione della prestazione il 10/6  devo integrare la fattura UE quando la ricevo  se non la ricevo entro il 31/7 devo emettere autofattura entro il 31/8;  pagamento anticipato del corrispettivo il 31/5  devo integrare la fattura UE quando la ricevo  se non la ricevo entro il 30/6 devo emettere autofattura entro il 31/7;  ricezione anticipata della fattura UE rispetto all’ultimazione o al pagamento del corrispettivo  devo integrare la fattura UE (risposta Map 31/5/2012).

a cura di Marcello Orsatti 58 CICLO PASSIVO: FORNITORE UE Prestazione periodica o continuativa rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa UE a impresa IT:  maturazione del corrispettivo il 30/6  devo integrare la fattura UE quando la ricevo  se non la ricevo entro il 31/7 devo fare autofattura entro il 31/8;  pagamento anticipato del corrispettivo il 10/6  devo integrare la fattura UE quando la ricevo  se non la ricevo entro il 31/7 devo fare autofattura entro il 31/8;  ricezione anticipata della fattura UE rispetto all’ultimazione o al pagamento del corrispettivo  devo integrare la fattura UE (risposta Map 31/5/2012).

a cura di Marcello Orsatti 59 CICLO PASSIVO: FORNITORE EXTRA-UE Prestazione spot rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa extra-UE a impresa IT:  ultimazione della prestazione il 10/6  devo emettere autofattura in data 10/6;  pagamento anticipato del corrispettivo il 31/5  devo emettere autofattura in data 31/5;  ricezione anticipata della fattura extra-UE rispetto all’ultimazione o al pagamento del corrispettivo  ai fini Iva non devo fare nulla.

a cura di Marcello Orsatti 60 CICLO PASSIVO: FORNITORE EXTRA-UE Prestazione periodica o continuativa rientrante nella regola generale art. 7-ter resa da impresa extra-UE a impresa IT:  maturazione del corrispettivo il 30/6  devo emettere autofattura in data 30/6;  pagamento anticipato del corrispettivo il 10/6  devo emettere autofattura in data 10/6;  ricezione anticipata della fattura extra-UE rispetto all’ultimazione o al pagamento del corrispettivo  ai fini Iva non devo fare nulla.