ASSENZE DEL PERSONALE permessi malattia ferie e festività altre tipologie di assenze.

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ASSENZE DEL PERSONALE permessi malattia ferie e festività altre tipologie di assenze

PERMESSI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 15 – Permessi retribuiti 1- Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 15 – Permessi retribuiti 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 16. permessi brevi 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 16. permessi brevi 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 16. permessi brevi Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (commi 7 e 8) 7. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5 *, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami, nei limiti di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (commi 9, 12, 13) 9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge,di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado 12. Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

MALATTIA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – NORME COMUNI Art. 17 – Assenze per malattia (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) (commi 1 e 2 ) Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – NORME COMUNI Art. 17 – Assenze per malattia (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) (comma 8 ) Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – NORME COMUNI Art. 17 – Assenze per malattia. (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) (comma 9) 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – NORME COMUNI Art. 17 – Assenze per malattia. (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) (comma 10) 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO E 1° BIENNIO ECONOMICO Capo III – Norme comuni Art. 17 – Assenze per malattia. prestare attenzione al comma Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

CCNL Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (commi 3 - 6) 3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

CCNL Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (commi 3 - 6) 5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

CCNL Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (commi 10, 11,15) 10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L.12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.

modalità di certificazione e controlli

NORME DI RIFERIMENTO disposizioni sulle assenze per malattia CCNL/06.09 art. 71 del D. L. 112/2008 ( L. 133/2008) Circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 FP D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150 Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 D.L. n. 98/2011, (L. 111/2011 ) circolare n. 10/2011 FP art. 4, comma 16 bis, L. 125/2013 Circolare FP 2/2014

Fasce di reperibilità Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi

Certificazione La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell’anno solare, se essi prevedono un’assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata. A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l’assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.

Controllo della malattia Il dirigente scolastico valuterà la necessità di disporre il controllo della malattia, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private complessivo, provvedendo obbligatoriamente al controllo sin dal primo giorno di assenza, nel caso di assenze immediatamente precedenti o successive a una giornata non lavorativa. Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate. Circolare 10/2011 PA Circolare 10/2011 PA

Controllo della malattia Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

Controllo della malattia Ai sensi del D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è eziologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Per far valere questo diritto, il dipendente deve consegnare all’ufficio personale tutta la documentazione relativa alle patologie che prevedono l’esenzione dal controllo fiscale o accertarsi che l’amministrazione sia già in possesso di tali documenti. DM 18 dicembre 2009

Decurtazione della retribuzione Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l’assenza sia continuativa.

Decurtazione della retribuzione La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia: Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro Assenze per malattia dovute a causa di servizio Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital Assenze dovute a convalescenza post-ricovero, ( purché il periodo sia immediatamente successivo al ricovero) Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita DM 18 dicembre 2009

Adempimenti del personale Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.

assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 4, comma 16 bis, L. 125/2013 e Circolare FP 2/2014) robertafanfarillo

( testo del comma prima della modifica) “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” l’art.4, c. 16-bis della L.125/2013 ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (controlli sulle assenze) robertafanfarillo

comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (controlli sulle assenze) (dopo la modifica della L. 125/2013) “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica" robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 Circolare FP 2/2014 nel dare disposizioni applicative a tutte le pubbliche amministrazioni, la circolare ha fornito un’interpretazione discutibile delle modifiche di legge e ha operato una serie di forzature di difficile applicazione robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 A seguito delle modifiche operate dalla legge 125/2013, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (nel comparto scuola permesso breve) robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 A seguito delle modifiche operate dalla legge 125/2013, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (nel comparto scuola permesso breve) robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 Solo in caso di concomitanza tra necessità di effettuare una visita specialistica e stato di incapacità lavorativa, il dipendente può ricorrere all’assenza per malattia, giustificare l’assenza con le modalità solite (certificato telematico) e produrre l’attestazione dell’effettuazione della visita specialistica come giustificazione dell’assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità. robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre anche un solo certificato del medico curante - anche cartaceo - attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto robertafanfarillo

Rispetto alla legge, che parla di “assenza per malattia” per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, la Circolare della FP impone l’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o altre tipologie di permessi Circolare FP 2/2014 robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 le principali criticità: non tiene conto del fatto che, in caso di esaurimento dei giorni previsti per i permessi, si determinerebbe l’impossibilità di effettuare visite specialistiche e di conseguenza una grave lesione del diritto alla saluteCircolare FP 2/2014 robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 Circolare FP 2/2014 le principali criticità: contiene un’inaccettabile penalizzazione per il personale a tempo determinato per il quale il CCNL non prevede alcuna retribuzione e interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti robertafanfarillo

Circolare FP 2/2014 le principali criticità: non riconoscendo le assenze per visite specialistiche come assenze per malattia, non riconosce il diritto alla prevenzione effettuata in assenza di sintomatologia come diritto alla saluteCircolare FP 2/2014 robertafanfarillo

NOTA MIUR 5181 del 22 aprile 2014 NOTA MIUR 5181 del 22 aprile 2014 rivolta al personale interno del Ministero la nota a firma del Capo Dipartimento Programmazione risorse umane, finanziarie e strumentali è stata erroneamente riferita al personale della scuola e ha generato grande confusione perché fa riferimento a istituti contrattuali non presenti nel CCNL del comparto scuola (parla di fruizione, a scelta del dipendente, di permessi per motivi personali o “riposi compensativi”, di “flessibilità in entrata”, ecc) robertafanfarillo

NOTA MIUR 5181 del 22 aprile 2014 A fronte dei numerosi quesiti e richieste di chiarimenti sul contenuto della nota pervenuti dalle istituzioni scolastiche, il Capo Dipartimento ha pubblicato una precisazione successiva (Avviso del 29 maggio 2014) nella quale si informa che “le disposizioni di dettaglio contenute nella nota 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico”.Avviso del 29 maggio 2014 robertafanfarillo

Per la FLC CGIL la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica è profondamente lesiva dei diritti dei lavoratori pubblici dei comparti scuola, università, ricerca ed AFAM poiché impone misure fortemente restrittive al godimento di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito quale quello alla salute. La circolare della FP, infatti, per l’effettuazione delle visite specialistiche impone il ricorso all’utilizzo dei permessi personali (permessi già insufficienti per i fini per i quali sono contrattualmente previsti) in luogo delle assenze per malattia, introducendo così limitazioni non previste dalla normativa primaria a cui la circolare si richiama (Legge 125/2013) oltre che in contrasto con tutte le disposizioni contrattuali dei comparti scuola, università, ricerca e afam. Per questi motivi la FLC CGIL ha presentato ricorso al Tar Lazioricorso al Tar Lazio chiedendo l'annullamento della circolare. IL PUNTO DI VISTA DELLA FLC robertafanfarillo

batte-un-colpo-e-ci-da-ragione.flc diagnostici-la-confusione-regna-sovrana.flc chiesto-un-incontro-alla-ministra-madia.flc inaccettabili-indicazioni-del-dipartimento-della-funzione-pubblica.flc IL PUNTO DI VISTA DELLA FLC robertafanfarillo

Il 18 settembre 2014 si è avviata all’ARAN la trattativa su malattia, visite specialistiche, permessi, congedi parentali per uniformare la normativa in tutto il pubblico impiego QUAL E’ LA SITUAZIONE OGGI? robertafanfarillo

FERIE E FESTIVITA’

CCNL ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi della due giornate previste dal comma 2 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

CCNL ART.13 - FERIE 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

CCNL Art. 19 ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

CCNL ART.14 – FESTIVITA’ 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Divieto di monetizzazione delle ferie art. 5, comma 8, del Decreto Legge 95/ 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. La norma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 La necessità di considerare in ferie il personale docente durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche nel periodo 1° settembre – 30 giugno è prevista in relazione al divieto di monetizzazione delle ferie al personale in servizio fino al 30 giugno.

Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 Il divieto di monetizzazione delle ferie si riferisce anche al personale con contratto fino al 31 agosto e al personale a tempo indeterminato ma non incide sulla possibilità che il suddetto personale possa fruire delle ferie nei mesi di luglio e agosto.

…riassumendo Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 a) Personale docente a t. d. fino al 30 giugno Può ottenere la monetizzazione di un numero di giorni pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo del contratto

Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 b) Personale docente a t. d. assunto per supplenze brevi e saltuarie Può ottenere la monetizzazione dei giorni di ferie maturati con la decurtazione degli eventuali giorni di sospensione delle lezioni presenti nel contratto

Divieto di monetizzazione delle ferie Art. 1 commi 54,55,56 della Legge di stabilità 2013 c) Personale docente a t. d. fino al 31 agosto e personale a t. i. Può continuare a fruire delle ferie nei mesi di luglio e agosto

ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZE PREVISTE DA SPECIFICA NORMATIVA : Congedi parentali Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio Anno sabbatico Permessi e assenze per ricoprire cariche pubbliche Part time Diritto allo studio Benefici Legge 104/1992