LEGGE 68/2015: AMPLIAMENTO DEI CASI DI RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI EX D.LGS. 231 DEL 2001 PER I REATI AMBIENTALI Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale
2 Richiami al D.Lgs. 231/2001 Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300» ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Si ricorda che l’Ente è responsabile nel caso in cui: sussistano le fattispecie di reato previste espressamente dal D.Lgs. 231/2001; tali reati siano stati commessi nell’interesse dell’Ente o a suo vantaggio.
3 Richiami al D.Lgs. 231/2001 Inoltre, sono identificate due differenti tipologie di persone fisiche che possono commettere le fattispecie di reato previste dal Decreto: persone che investono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (SOGGETTI APICALI); persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA O SOGGETTI SOTTOPOSTI).
4 Richiami al D.Lgs. 231/2001 Infine, si ricorda che l’Ente non può essere considerato responsabile se prova che: L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi nel caso in cui i soggetti che hanno commesso il reato siano in posizione apicale; Sia stato definito e implementato un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; I singoli soggetti (persone fisiche) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.
5 Legge 68/2015: modifica all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 La Legge n. 68/2015, all’art. 1, comma 8, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 estendendo il catalogo dei reati in materia ambientale che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, sono previste a carico dell’Ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di: Inquinamento ambientale (art. 452-bis): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote; Disastro ambientale (art. 452-quater) punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies): punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
6 Legge 68/2015: modifica all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 Delitti associativi aggravati (art. 452-octies): punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote; Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis): punito con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art bis): punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
7 Legge 68/2015: modifica all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 In caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, è prevista altresì l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive sono: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si precisa che l’applicazione delle sanzioni interdittive, nel caso di inquinamento ambientale doloso, può avere durata non superiore ad un anno.
8 Legge 68/2015: modifica all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 Con l’introduzione delle nuove fattispecie di reato presupposto, le aziende, che sono dotate di Modelli di organizzazione, gestione e controllo («MO»), dovranno provvedere all’ adeguamento dei propri modelli: dovranno valutare se il loro sistema di controlli preventivi esistente sia in grado di contrastare anche i nuovi reati ambientali introdotti.