La corretta gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e D.Lgs. n.4/2008 PROVINCIA DI PAVIA SETTORE TUTELA AMBIENTALE Incontro presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 28 giugno 2010 Intervento a cura di Roberta Baldiraghi, Claudia Corvetta e Alberto Milanesi
SCAVO PRODUZIONE DI TERRE e/o ROCCE a prescindere dalla volumetria scavata (edilizia, realizzazione infrastrutture, etc..) RIFIUTO Di cui all'art. 186, comma 5 del D.Lgs 4/2008 cod C.E.R TERRE E ROCCE DA SCAVO Art.186, comma 1 del D.lgs. 4/2008 o Art.185, comma 1 let c-bis del D.lgs. 4/2008
RIUTILIZZO SUL SITO DI PRODUZIONE (art. 185, comma 1 let. c-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.) Art. 185, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del suddetto Decreto: let. c-bis “ il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” Piano di gestione degli scavi come dichiarazione che il materiale viene completamente riutilizzato all’interno del cantiere di produzione
N.B. Non necessita di analisi NON APPLICABILE IN CASO DI SITI INQUINATI DA BONIFICARE
Il Piano di Gestione degli Scavi Il Piano di Gestione degli Scavi è una sorta di relazione tecnica, firmata dal Tecnico Responsabile del Progetto che deve descrivere accuratamente tutte le fasi comprese nel progetto stesso, e deve indicare: 1) 1) l’inquadramento generale del sito di produzione e di quello di riutilizzo dei materiali naturali da scavo, completo di cartografia ed elaborati grafici; 2) 2) la descrizione delle opere e del sito in cui è previsto il riutilizzo dei materiali da scavo, con riferimenti amministrativi che dimostrino l’autorizzazione/previsione del riutilizzo stesso; 3) 3) l’entità volumetrica di materiali da scavo prodotta e quella destinata a successivo riutilizzo; 4) 4) le modalità e i tempi dell’eventuale deposito dei materiali naturali da scavo; 5) 5) i cronoprogrammi delle attività di produzione e riutilizzo; 6) i metodi attivati per garantire la rintracciabilità del materiale;
7) la descrizione delle indagini effettuate e dei metodi analitici utilizzati per accertare l’idoneità qualitativa dei materiali naturali da scavo in relazione alla destinazione d’uso del sito in cui è previsto lo scavo e il sito in cui è previsto il successivo riutilizzo 8) 8) l’attestazione dell’idoneità qualitativa dei materiali naturali da scavo basata sulle risultanze dell’analisi del sito di produzione, delle verifiche analitiche eseguite e allegate e della destinazione d’uso del sito in cui è previsto il riutilizzo;
TERRE E ROCCE DA SCAVO Art.186, comma 1 del D.lgs. 4/2008 Verifica di compatibilità con il sito di destinazione tramite esecuzione di campionamenti e analisi (tabella 1 allegato 5, della parte IV, al titolo V, del D.Lgs. 152/06) Piano di gestione degli scavi allegato alla domanda di approvazione del progetto originario DEVE ESSERE CHIARAMENTE SPECIFICATO IL CERTO ED INTEGRALE RIUTILIZZO
TERRE E ROCCE DA SCAVO Art.186, comma 1 del D.lgs. 4/2008 RIUTILIZZO IN PARTE IN CANTIERE E IN PARTE FUORI IN CANTIERE 1 anno (D.I.A. o P.C.) a 3 anni (V.I.A. o A.I.A.) FUORI DAL CANTIERE Verifica di compatibilità con il sito di destinazione tramite esecuzione di campionamenti e analisi (tabella 1 allegato 5, della parte IV, al titolo V, del D.Lgs. 152/06) COLONNA A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale COLONNA B Siti ad uso commerciale, e industriale
Al termine dei lavori, con la documentazione di collaudo e la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dichiarare e dimostrare, attraverso idonee documentazioni (p.e. copie dei DDT – documenti di trasporto – con allegati copie dei moduli di accettazione dei materiali da scavo compilati dalla società che utilizza i materiali), l’effettivo e l’integrale riutilizzo di tali materiali ai sensi dell’art.186 (comma 1, lettera g), svincolando definitivamente le terre e rocce da scavo prodotte dal regime dei rifiuti e/o dichiarare e dimostrare che i materiali di scavo sono stati gestiti come rifiuti, attraverso idonee documentazioni (p.e. copia dei FIR-formulario identificazione rifiuti-e copia del Registro di Carico/Scarico).
ALLONTANAMENTO DAL SITO DI PRODUZIONE RIFIUTO Di cui all'art. 186, comma 5 del D.Lgs 4/2008 cod C.E.R
RIFIUTO Di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs 4/2008 cod C.E.R RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA Recupero presso impianti autorizzati ai sensi dell’ art 208 D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ( Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e s.m.e i.) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi CONFERIMENTO IN DISCARICA (D.Lgs. N. 36 del 13 gennaio 2003 e D.M )
RECUPERO IN PROCEDURA ORDINARIA Recupero presso impianti autorizzati ai sensi dell’ art 208 D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. … i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) se conformi alle specifiche analitiche e merceologiche riportate nell’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n del 15 luglio 2005, non saranno più classificati come rifiuti, bensì come materia prima seconda (art. 181 bis del D. lgs 4/2008) ed in tale forma usciranno dall’impianto….
RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ( Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e s.m.e i.) Le terre e rocce da scavo, non contenenti sostanze pericolose, così come disposto dal D.M. 5 febbraio ’98 e s.m. e. i. che al punto 7.31/bis recita: 7.31 bis Tipologia Terre e rocce di scavo ( ) 7.31/bis 1 Provenienza: attività di scavo 7.31/bis 2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica; 7.31/bis 3 Attività di recupero: a)industria della ceramica e del laterizio (R5); b)utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo il Allegato 3 al presente decreto) (R10) c)Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo il Allegato 3 al presente decreto) (R5); Previa Comunicazione d’inizio attività, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.e i. è possibile utilizzare i rifiuti, costituiti dalle terre e rocce da scavo, in una delle attività riportate ai punti a,b e c.
CONFERIMENTO IN DISCARICA (D.Lgs. N. 36 del 13 gennaio 2003 e D.M ) …Le terre e rocce da scavo, ad esclusione dei primi 30 cm di suolo, della torba e di quelle terre provenienti da siti contaminati, possono essere conferite in discariche per rifiuti inerti accompagnate dal formulario di trasporto…
1) Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; Art. 186 D.Lgs. 4/2008 continua
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni caso non superino i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i., che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.
UN CASO: Edificazione di civile Abitazione Lo scavo deve essere ancora effettuato Deve essere presentata domanda per riutilizzo del terreno al Comune: 1)Con D.I.A. 2)Con permesso di costruire 3)Con una specifica richiesta riferita alla D.I.A. o al Permesso di Costruire Il Comune verifica i requisiti nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della D.I.A. o del permesso di Costruire ANALISI E CAMPIONAMENTO DELL’AREA (tabella 1 allegato 5, della parte IV, al titolo V, del D.Lgs. 152/06) Valori > colonna BValori < colonna AValori tra colonna A e B Il progetto non è approvato Terre e rocce sono un rifiuto Il materiale può essere riutilizzato Il progetto è approvato Deve essere dimostrato l’effettivo riutilizzo del materiale Verifica della compatibilità con il sito di destinazione Terre e rocce sono un rifiuto o scelta di una idonea destinazione (colonna B) si no
- Per tutto il periodo di deposito e sino al riutilizzo effettivo il responsabile delle terre e rocce è il produttore (impresa e/o proprietà)-