LEGGE 68/2015: DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE Ambiente, Sicurezza e Responsabilità.

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LEGGE 68/2015: DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale

2 Introduzione Il comma nono dell’art. 1 della Legge n. 68 del 2015 introduce nel D.Lgs. 152/06 una «Parte sesta-bis», costituita da sette articoli (artt. 318-bis a 318-octies), contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Gli articoli prevedono una particolare disciplina che ha lo scopo di eliminare le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06, con conseguente estinzione del reato. Si tratta di una procedura in parte analoga a quella esistente per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro prevista dal D.Lgs. 758/1994, ove il contravventore, se adempie alle prescrizioni dell’organo di controllo, «può effettuare oblazione» presso lo stesso ed evitare il giudizio penale.

3 Ambito di applicazione (art. 318-bis) L’articolo prevede che le disposizioni della «Parte sesta-bis» si applichino alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha sollevato qualche dubbio interpretativo dato dal fatto che l’articolo 318-bis faccia riferimento alle sole ipotesi contravvenzionali, anche se il titolo della nuova parte sesta-bis parli anche di illeciti amministrativi. Inoltre, si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell’Ambiente, ma comunque concernenti la «materia ambientale».

4 Prescrizioni (art. 318-ter) - Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. -Solo in caso di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che comportino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi con provvedimento motivato che viene immediatamente comunicato al pubblico ministero. -Con la prescrizione, l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. -L’ organo accertatore ha l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.

5 Prescrizioni (art. 318-ter) Al riguardo sono state sollevate alcune perplessità: 1)La competenza tecnica delle forze di polizia giudiziaria: ve ne sono alcune specializzate nelle materia ambientale e altre completamente prive della giusta competenza per impartire le prescrizioni; 2)L’ente pubblico che deve asseverare le prescrizioni formulate dall’organo accertatore. Molti hanno individuato l’ARPA, ma non sempre appare scelta corretta in quanto l’individuazione dell’Ente specializzato dipende dalla natura delle prescrizioni stesse; 3)Il termine che l’organo accertatore deve fissare per l’adempimento delle prescrizioni. Non sempre ne è facile l’individuazione: sia l’organo accertatore sia l’autorità competente in fase di asseveramento spesso non sono in grado di stimare correttamente i tempi di realizzazione della prescrizione in quanto la gran parte delle attività è affidata a tecnici specializzati e non è svolta direttamente dal contravventore.

6 Verifica dell’adempimento (art. 318-quater) -Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’art. 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione stessa. -Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione stessa. -Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. -Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

7 Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore (art. 318-quinquies) Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli precedenti. L’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo. In generale, l’articolo prevede gli obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni.

8 Sospensione del procedimento penale (art. 318-sexies) Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di adempimento o di inadempimento alla prescrizione. Sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Inoltre, non impedisce l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo. In sostanza, l’articolo stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza.

9 Estinzione del reato (art. 318-septies) La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 318-quater, comma 2. Se la contravvenzione è estinta, il pubblico ministero chiede l’archiviazione. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo ai sensi dell’art. 318-quater, c. 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p. (oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). In tal caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

10 Estinzione del reato (art. 318-septies) Secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: la norma prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione sia del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l’archiviazione del procedimento da parte del PM. Infine, la disposizione configura l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un’oblazione ridotta rispetto alle previsioni dell’art. 162-bis c.p. Pertanto, non si applicherà in questa ipotesi la parte sesta bis ma la condotta verrà valutata in modo positivo ai fini dell’oblazione speciale di cui all’art. 162-bis c.p.

11 Norme di coordinamento e transitorie (art. 318-octies) Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte (29 maggio 2015). Per valutare se il procedimento sia in corso, pare che occorra far riferimento non alla data di iscrizione della notizia di reato nel’apposito registro, ma alla data di acquisizione da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato o alla data di inizio delle indagini.