1 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle.

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1 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione Disegno di legge costituzionale n / 2014

2 LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE - PROCEDURA AGGRAVATA Il progetto di legge deve essere approvato due volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA MAGGIORANZA QUALIFICATA NELLA SECONDA APPROVAZIONE? DEI 2/3 NELLA SECONDA APPROVAZIONE? Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. REFERENDUM CONFERMATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera

3 Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.

4 Ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il referendum costituzionale è caratterizzato dall'assenza del quorum. La riforma costituzionale, quindi, è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.

5 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO

66 AL BICAMERALISMO IMPERFETTO DAL BICAMERALISMO PERFETTO...

77 ART. 55 Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

88 ART. 55 La funzione principale del Senato è quella di regolare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali (Regioni, Comuni e Città metropolitane). Per questo la riforma prevede che sia composto in prevalenza da rappresentanti delle istituzioni locali. Il “Senato delle autonomie” svolge la funzione legislativa in concorso con la Camera dei deputati solo in alcune materie.

9 IL PARLAMENTO LA COMPOSIZIONE E L’ELEZIONE PER IL SENATO CAMBIA...

10 ART. 57 I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

11 La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

12 La riforma prevede dunque, la riduzione del numero dei senatori. Inoltre il Senato della Repubblica non è più eletto dai cittadini. Il nuovo art. 57 Cost. stabilisce che i senatori sono cento, distribuiti nel modo seguente: 74 consiglieri regionali; 74 consiglieri regionali; 21 sindaci; 21 sindaci; 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica; 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica; senatori a vita (cioè coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica). senatori a vita (cioè coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica).

13 ART. 57 Novantacinque senatori sono eletti mediante un sistema proporzionale. Ogni Consiglio regionale e i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i propri rappresentanti al Senato, scegliendoli tra i componenti del Consiglio in conformità alle scelte espresse dagli elettori; inoltre eleggono un rappresentante designato tra i sindaci del proprio territorio (quindi i “senatori-sindaci” sono 21: uno per ogni Regione; il Trentino ne designa due). Dei 95 senatori, 74 sono invece i consiglieri regionali. Il Trentino designerà 6 “senatori – consiglieri” eletti dai Consigli regionali e provinciali (2 per la Regione e 4 per le due Province), a cui si aggiungo due sindaci.

14 ART. 57 In occasione delle elezioni regionali, i cittadini possono esprimere preferenze sui candidati da mandare al Senato. La durata della carica di senatore coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Questo potrebbe provocare un continuo cambiamento nella composizione del Senato. Una legge ordinaria dovrà stabilire le modalità per l’elezione dei nuovi senatori.

15 ART. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. ABROGATO

16 IL PARLAMENTO I SENATORI A VITA PER IL SENATO CAMBIANO...

17 ART. 59 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

18 ART. 64 I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Potrebbero essere adottate sanzioni in casi di assenze ingiustificate o di eccessivo assenteismo.

19 ART. 64 E’ previsto l’obbligo che i regolamenti delle Camere prevedano norme di tutela per l’opposizione e le minoranze parlamentari. I regolamenti dovranno contenere uno statuto delle opposizioni (nuovo art. 64 Cost.).

20 INDENNITA’ PARLAMENTARE I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge. ART. 69

21 INSINDACABILITA’ E IMMUNITA’ I deputati continueranno a ricevere un'indennità economica. I senatori, dal momento che ricevono già un compenso come consiglieri regionali o Sindaci, non percepiranno alcun compenso aggiuntivo come senatori. Ai senatori saranno riconosciute le stesse prerogative riconosciute agli attuali parlamentari (insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati, immunità dagli arresti, dalle perquisizioni e dalle intercettazioni, divieto di mandato imperativo ecc.), solo però per gli atti compiuti nell’esercizio di funzioni connesse alla carica di senatore.

22 INSINDACABILITA’ E IMMUNITA’ Le immunità previste per i senatori sono più ampie rispetto a quelle riconosciute ai consiglieri regionali. Ai sensi dell'art. 122 Cost. infatti, per i consiglieri regionali non è prevista l'immunità dagli arresti. Per i Sindaci attualmente non è prevista alcuna immunità. L’immunità connessa alla carica di senatore, comunque, è riconosciuta solo per gli atti compiuti nell’esercizio di funzioni connesse alla carica di senatore, e non per gli atti compiuti in quanto Sindaco o Consigliere regionale.

23 IL PARLAMENTO SOLO NELLE MATERIE INDICATE DALLA COSTITUZIONE LA FUNZIONE LEGISLATIVA E’ ESERCITATA DA ENTRAMBE LE CAMERE...

24 ART. 70 … per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, (…) per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane (…) per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore (…). La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere...

25 ART. 70 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

26 L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, («su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale») è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, (legge di bilancio e rendiconto consuntivo) approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

27 FUNZIONE LEGISLATIVA ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE - ART. 70 c. 1 Cost 1 - Iniziativa 2 - Discussione e approvazione da parte della Prima Camera (Commissione permanente in sede referente + Assemblea) 3 - Discussione e approvazione da parte della Seconda Camera (Commissione permanente in sede referente + Assemblea) – Senza modifiche  Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. 4 – Emendamenti da parte della seconda Camera? Navetta … 5 – Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U.

28 FUNZIONE LEGISLATIVA ESERCITATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 1 - Iniziativa 2 - Discussione e approvazione da parte della Camera dei deputati (Commissione permanente in sede referente + Assemblea. Commissione in sede deliberante, nei casi previsti dai regolamenti: però il Governo o 1/10 dei deputati o 1/5 dei membri della Commissione possono richiedere la votazione da parte dell’intera assemblea;) 3 – Trasmissione al Senato: No proposta di emendamenti da parte del Senato?  Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. Proposta di emendamenti da parte del Senato? 4 - La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva 5 – Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U.

29 FUNZIONE LEGISLATIVA ESERCITATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI – IL RUOLO DEL SENATO Ogni proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati viene immediatamente trasmessa al Senato (art. 70 Cost.). Entro 10 giorni un terzo dei senatori può presentare la richiesta di esame da parte del Senato. Nei 30 giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica del testo (emendamenti) con l’approvazione della maggioranza assoluta. Su tali emendamenti, la Camera si pronuncia definitivamente entro i 30 giorni successivi. Se il Senato non presenta nessuna richiesta, si procede alla promulgazione.

30 FUNZIONE LEGISLATIVA ESERCITATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI – IL RUOLO DEL SENATO Gli emendamenti proposti dal Senato sono sempre superabili da parte della Camera dei deputati: se gli emendamenti approvati dal Senato riguardano le leggi che danno attuazione all'art. 117, co. 4, Cost., la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte, deliberando a maggioranza assoluta; se gli emendamenti approvati dal Senato riguardano le leggi che danno attuazione all'art. 117, co. 4, Cost., la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte, deliberando a maggioranza assoluta; per gli emendamenti proposti per tutte le altre leggi, è sufficiente la maggioranza semplice della Camera dei deputati.per gli emendamenti proposti per tutte le altre leggi, è sufficiente la maggioranza semplice della Camera dei deputati.

31 FUNZIONE LEGISLATIVA ESERCITATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI – IL RUOLO DEL SENATO In merito alla legge di bilancio l’art. 81 Cost. prevede che: "La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo". Il Senato può presentare emendamenti entro quindici giorni dalla data della trasmissione. La Camera decide in via definitiva, deliberando a maggioranza semplice. In merito alla legge di conversione dei decreti legge, il Senato può presentare emendamenti entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione.

32 POTERE DI INZIATIVA LEGISLATIVA APPROVAZIONE INSIEME ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DI LEGGI SU MATERIE SPECIFICHE PRESENTAZIONE DI MODIFICHE ALLE LEGGI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE) LE FUNZIONI DEL SENATO

33 IL PARLAMENTO Cambiano i soggetti che hanno il potere di iniziativa legislativa. INIZIATIVA LEGISLATIVA

34 Governo (disegno di legge) Ogni deputato Il Senato, se la proposta è votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti (la Camera dei deputati deve esprimersi entro sei mesi) Cinque Consigli regionali elettori INIZIATIVA LEGISLATIVA

35 ART. 71 Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge (…). Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. (…) La legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.

36 Non è più previsto il potere di iniziativa legislativa da parte del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). Tale organo verrà soppresso, mediante l'abrogazione dell'art. 99 Cost.

37 ART. 72 Deliberazione d’urgenza su richiesta del Governo. Esclusi i casi di cui all'articolo 70 (…), il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. I tempi per l’esame da parte del Senato sono dimezzati.

38 LA PROMULGAZIONE Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. ART. 73

39 Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge (…). In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. ART. 73 UNA NUOVA FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

40 IL REFERENDUM ABROGATIVO La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. ART. 75

41 IL REFERENDUM ABROGATIVO La novità del art. 75 riguarda il quorum necessario per la validità dei referendum abrogativi. Nel caso in cui siano presentate almeno ottocentomila firme di elettori, il referendum è valido se ha partecipato la maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati. La legge è abrogata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

42 DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI (…) I decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. ART. 77

43 Sono riservate alla Camera dei deputati specifiche deliberazioni, che in precedenza erano di competenza di entrambe le Camere: La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. ART. 78 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. ART. 79

44 Camera dei deputati ratifica dei trattati internazionali La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. ART. 80 Camera dei deputati bilanciorendiconto consuntivo (…) La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. ART. 81 commissioni d’inchiesta fiducia al Governoreati ministeriali Inoltre: l'istituzione di commissioni d’inchiesta su temi di pubblico interesse; la concessione e la revoca della fiducia al Governo; l'autorizzazione a perseguire i reati ministeriali da parte della Magistratura.

45 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

46 L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. ART. 83

47 L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. ABROGATO

48 L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. ART. 83

49 IMPEDIMENTO E SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. ART. 86

50 POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente la Camera dei deputati, dopo aver il suo Presidente. Il potere di scioglimento anticipato non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano con la fine della legislatura. In merito alla promulgazione, il Presidente può esercitare ancora il potere di veto sospensivo (art. 74 Cost.). Se però è coinvolta una legge di conversione di un decreto legge, il termine per la conversione è aumentato di 30 giorni, allo scopo di evitare che si verifichi la decadenza del decreto.

51 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO III IL GOVERNO

52 IL RAPPORTO DI FIDUCIA Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. (…) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. ART. 94

53 LA RESPONSABILITA’ PENALE Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. ART. 96

54 ART. 99 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. (…) ABROGATO

55 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO IV LA MAGISTRATURA

56 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE, I COMUNI

57 ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

58 Si conferma una decisione già assunta con legge ordinaria: la soppressione delle Province, operata dalla Legge 56/2014 (Legge Delrio), che, nelle norme di disciplina delle Città metropolitane e delle Province, premette “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione …”, ribaltando l’ordine logico e di gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. La riforma costituzionale opera semplicemente la cancellazione della parola “Provincia” ovunque ricorra nel testo costituzionale. Ne deriva la nuova formulazione, dell’art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (…)”. ART. 114

59 LE REGIONI E GLI STATUTI SPECIALI (…) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, limitatamente …, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. ART. 116

60 LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI Le novità più evidenti che riguardano l’art. 117 della Costituzione consistono nell’aumento delle materie di competenza esclusiva dello Stato (ad esempio la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza del lavoro, l'ordinamento scolastico, ecc.) e nell'eliminazione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Questo potrebbe determinare una semplificazione della normativa e una riduzione degli interventi della Corte costituzionale. ART. 117

61 LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; ART. 117

62 LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. ART. 117

63 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; (…) ABROGATO – art. 117 c. 2

64 LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; (…). Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. ART. 117

65 LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI L’art. 117, c. 3, Cost. attribuisce alle Regioni una competenza esclusiva su alcune materie. E’ inoltre prevista una clausola generale, che attribuisce alla competenza esclusiva delle Regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Il comma 4, però, prevede che lo Stato può intervenire nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l'interesse generale". ART. 117

66 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. ART. 122

67 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

68 LA CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONI (…) Ai sensi dell'art. 73, c. 2, Cost., previo ricorso motivato promosso da almeno un ¼ dei deputati o 1/3 dei senatori, le due Camere possono sottoporre le leggi relative all'elezione dei parlamentari al controllo preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. ART. 134

69 LA CORTE COSTITUZIONALE la Camera dei deputati elegge tre giudici, il Senato due tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica Il nuovo art. 135 Cost. prevede modifiche per l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di competenza del Parlamento. I cinque giudici non sono più eletti in seduta comune, ma in sedute disgiunte: la Camera dei deputati elegge tre giudici, il Senato due. La Corte costituzionale è quindi composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. deputato Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari, sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni. ART. 135

70 DISPOSIZIONI TRANSITORIE I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, (“E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica”), i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

71 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data (…), da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

73 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

74 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

75 DISPOSIZIONI TRANSITORIE La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.