Bilancio 2015: La spesa del personale Michele Frignola dottore commercialista - revisore dei conti enti locali.

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Bilancio 2015: La spesa del personale Michele Frignola dottore commercialista - revisore dei conti enti locali

vincoli: 1)Art. 3 co. 5 D.L. 90/2014 2)Art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 3)Art. 1 co. 557-quater (562 non soggetti al patto) L. 296/2006 4)Art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010

art. 3 co. 5 D.L. 90/2014 «Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente…La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno

…..A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile…L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato»

Cumulo delle risorse per un arco di tre anni a partire dal 2014: I «RESTI» NEL CALCOLO DELLE RISORSE DISPONIBILI AI FINI ASSUNZIONALI. - SEZ. AUT. 27/2014 DEL 3/11/2014- NO AL CUMULO ANNI PRECEDENTI

- CAMPANIA 24/2015 DEL 23/02/ LOMBARDIA 120/2015 DEL 23/03/ SARDEGNA 32/2015 DEL 21/04/2015

Art. 1 comma 424 L. 190/2014 Legge di stabilità Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.….

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

…Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015 1) BUDGET ASSUNZIONALE 2015 e 2016 destinato alle finalità indicate dal comma 424 2) Le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale in soprannumero degli enti di area vasta. Risorse rimanenti = Risorse disponibili – Risorse utilizzate + risorse derivanti dai risparmi delle cessazioni non considerate per il calcolo del budget assunzionale (40% per il 2015; 20% per il 2016)

L’assunzione dei vincitori di concorso vale esclusivamente sulle facoltà ordinarie di assunzione degli enti locali; tutto il resto è vincolato alla mobilità del personale degli enti di area vasta.

Le spese per il personale assorbito in mobilità non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art. 1 L. 296/2006. Questo significa che il superamento del tetto di spesa di cui al comma 557 è consentito solo per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono.

E’ fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sul budget assunzionale 2015 e 2016; rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti.

Sono salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 101 della legge 244/2007: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”

Quali sono le attuali questioni oggetto di dibattito: 1) mobilità neutra 2) trasformazione p. time in full time 3) mancanza di profili nel personale da ricollocare 4) Spazi aggiuntivi: facoltà o obbligo di destinare alla ricollocazione?

Art. 1 comma 557-quater Legge 296/2006 (introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014): Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio (Quindi occorrerà determinare il valore medio della spesa del personale nel triennio calcolata secondo i criteri del comma 557 e raffrontare questo dato con la spesa programmata)

Art. 1 comma 562 Legge 296/2006 Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale…non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno Componenti da non considerare:

1) Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari 2) Straordinario connesso ad attività elettorale 3) Spese per la formazione e rimborso di missioni 4) Personale delegato nei limiti delle risorse assegnate 5) Oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi 6) Categorie protette 7) Maggiori spese autorizzate 8) Personale comandato presso altre amministrazioni con diritto al rimborso 9) Incentivi per la progettazione 10) Incentivi per recupero ICI 11) Diritti di rogito 12) Straordinario connesso ad attiività di censimento finanziate dall’ISTAT 13) MAGGIORI SPESE ART. 1 CO. 424 L. 190/2014

Art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 SEZ. AUT. N. 2 DEL 29/01/2015 In materia di assunzioni per il lavoro flessibile le limitazione dettate dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014) non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale fermo restando il limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.

FONDO RISORSE DECENTRATE - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del , come integrati dal CCNL del , che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; - risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO La procedura da seguire per la costituzione e ripartizione del fondo si articola nei seguenti passaggi fondamentali: -contrattazione decentrata, con cadenza annuale, finalizzata alla redazione di un’ipotesi d’accordo; -trasmissione dell’ipotesi d’accordo entro 5 giorni al collegio dei revisori, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, affinché il collegio effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio.

- autorizzazione dell’organo di governo (Giunta comunale o provinciale) alla sottoscrizione definitiva del contratto; - sottoscrizione definitiva del contratto; - trasmissione del testo contrattuale all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione (ed ora anche al CNEL), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

sull’atto negoziale devono essere esercitati i dovuti riscontri: - un controllo economico-finanziario, finalizzato all’accertamento della compatibilità dei costi, affidato al collegio dei revisori; -un controllo politico, demandato alla Giunta comunale nel momento in cui autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

INCREMENTO DEL FONDO Art. 15 c.5 CCNL I° aprile 1999: si può incrementare il fondo per: - attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione (risorse variabili) - incremento stabile delle dotazioni organiche (risorse stabili)

- l’inserimento nel fondo delle risorse di parte variabile di cui all’art. 15,comma 5, del CCNL dell’ è stato considerato dalla Magistratura contabile alla stregua del ricorso a maggiori prestazioni di lavoro, essendo nella sostanza equivalente l’assunzione di nuovo personale o il maggiore utilizzo del personale già in servizio. Tale assimilazione comporta l’impossibilità di utilizzare la disposizione contrattuale in questione se l’Ente non può procedere ad assunzioni, ad esempio per non aver rispettato il patto di stabilità o l’obbligo di contenimento della spesa di personale

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA Come precisato dall’ARAN e dalla magistratura contabile occorre la contemporanea presenza di due presupposti: - Aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell’ente - Assunzione di nuovo personale per coprire i posti di nuova istituzione

LE ECONOMIE DEL FONDO - Corte dei Conti 59/2013/SRCPIE/PAR:. gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale,

- lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all’erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate"

E’ possibile incrementare il fondo risorse decentrate di cui all’art. 17 comma 5 del CCNL di un importo pari alle risorse non utilizzate nell’anno precedente?

le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le “risorse aggiuntive” di cui all’art. 40 cit. in quanto trattasi di somme delle quali in sede di costituzione del precedente fondo l’organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento di spesa per il personale”

Le economie di spesa non sono risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata integrativa ma meri trasferimenti di spesa tra un esercizio e l’altro di somme già certificate.

Art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010 A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8: le risorse della contrattazione decentrata del 2015 «devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014». Questo orientamento non è fatto proprio dalla Corte dei Conti della Puglia, parere n. 97 che fa prevalere una lettura formale del testo: «Il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014».

Il parere giunge a questa conclusione anche se «tale interpretazione in alcuni casi, può condurre ad un fondo pari a zero o addirittura negativo». Con il che si arriva al risultato di una decurtazione delle risorse per la contrattazione decentrata rispetto al 2014.