Nella legge fallimentare riformata. Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942 n D.L. n. 35 (Decreto competitività) Modifiche alla.

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nella legge fallimentare riformata

Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942 n D.L. n. 35 (Decreto competitività) Modifiche alla disciplina delle revocatorie fallimentari e del concordato preventivo D.Lgs n. 5 Modifiche alle norme riguardanti le limitazioni alla libertà del fallito e abrogazione del pubblico registro dei falliti D.lgs n.5 Riforma organica della Legge Fallimentare Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 settembre /03/20112

Necessità di riforma del sistema per renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica Sistema liquidatorio sanzionatorio / afflittivo “Par condicio creditorum” Rigidità operative lunghezza delle procedure Salvaguardia valori aziendali Risanamento dell’impresa Gestione “imprenditoriale” accelerazione della procedura 04/03/20113

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (art. 1) Limiti dimensionali sino al (anche alternativamente) investimenti aziendali<= ricavi lordi (media ultimi 3 anni)<= dall’ (congiuntamente attivo patrimoniale<= ricavi lordi (negli ultimi 3 anni sempre)<= debiti anche non scaduti<= L’art. 15 u.c. prevede inoltre l’improcedibilità se i debiti risultanti dall’istruttoria fallimentare sono inferiori ad euro (dall’ euro ) 04/03/20114

Organi della procedura Tribunale Giudice Delegato nomina il curatore vigila sul suo operato Curatore gestisce la procedura liquidazione concordato fallimentare Comitato Creditori assiste il curatore ne controlla l’operato 04/03/2011 5

Revocatoria fallimentare (art. 67, 1° e 2° comma) Dimezzato il “periodo sospetto” presupposto oggettivo: conoscenza dello stato di insolvenza  Atti “anormali”: 1 anno (sempre revocabili salvo prova di non conoscenza)  prestazioni del fallito eccedenti di oltre ¼ le controprestazioni  pagamenti non effettuati con mezzi normali di pagamento  Atti “normali”: 6 mesi (se il curatore prova la conoscenza)  pagamenti di debiti, atti a titolo oneroso e atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati 04/03/20116

Atti non soggetti ad azione revocatoria (art. 67, 3° comma)  pagamenti effettuati nell’esercizio (dell’ordinaria gestione) dell’attività d’impresa nei termini d’uso  vendite e preliminari di compravendita trascritti conclusi a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di parenti ed affini entro il 3° grado  Atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili  atti posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo omologato ex art. 182 bis;  pagamenti per prestazioni di lavoro a dipendenti e e collaboratori anche non subordinati  pagamenti eseguiti per ottenere prestazioni di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali 04/03/20117

Accordi con i creditori Concordato fallimentare (artt. 124 e seg.) Concordato preventivo (art. 160 e seg.) Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) Transazione fiscale (art. 182 ter) Piani di risanamento (art. 67, 4° comma) 04/03/20118

Concordato preventivo (artt. 160 e seg.) “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a)la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma … … … b)l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore … … … c)la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei d)trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente … … …” 04/03/20119

Concordato preventivo semplificazioni A) Sono state eliminate le condizioni soggettive: iscrizione da almeno 2 anni al Registro Imprese regolare tenuta delle scritture contabili non essere stato dichiarato fallito e non aver beneficiato di altro C.P. nei 5 anni precedenti le condizioni per l’omologabilità da parte del Tribunale: pagamento del 100% dei privilegiati e 40% dei chirografari meritevolezza (imprenditore onesto ma sfortunato) convenienza (in relazione all’alternativa fallimentare) B) Le maggioranze del voto dei creditori unicamente per capitale 04/03/201110

Concordato preventivo nuove opportunità qualsiasi tipo di accordo con i creditori suddivisione in classi omogenee pagamento in % dei creditori privilegiati abolizione della soglia minima del 40% Transazione fiscale (art. 182 bis) 04/03/201111

Accordi di ristrutturazione (art. 182 bis) L’istituto si articola in 2 fasi: 1. fase stragiudiziale in cui si forma l’accordo con i creditori 2. fase giudiziale in cui si procede per ottenere l’omologazione dal tribunale L’accordo deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti L’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese (dalla data della pubblicazione e per 60 giorni ai creditori sono interdette azioni cautelari o esecutive) L’attuabilità dell’accordo deve essere attestata con apposita relazione da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3° c. L’accordo deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso 04/03/201112

Transazione fiscale (art. 182 ter) Non è un istituto dotato di vita propria e può essere proposto unicamente nell’ambito di un concordato preventivo un accordo di ristrutturazione dei debiti Consente di proporre (limitatamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali) il pagamento parziale (non differenziato da quello degli altri creditori) dei tributi (e relativi accessori) chirografari privilegiati 04/03/201113

Piani di risanamento (art. 67 c. 4) La legge non ne parla direttamente. E’ solo indicato tra le operazioni non soggette ad azione revocatoria. In sostanza è il concordato stragiudiziale cioè l’accordo diretto tra debitore e creditori finalizzato al risanamento della situazione finanziaria. Requisito per la non revocabilità: il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’impresa la sua ragionevolezza deve essere attestata da un professionista avente i requisiti per la nomina a curatore (art. 28). 04/03/201114